Decreto Ministeriale 16 luglio 2008,
n. 62 Il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca VISTA la legge 19 novembre 1990, n.
341, articoli 3, comma 2, che prevede la formazione universitaria degli
insegnanti elementari nel Corso di laurea in scienze della formazione
primaria;
VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante disposizioni in materia di
“Interventi finanziari per l’università e la ricerca”, con particolare
riferimento all’articolo 1, comma 4, che prevede l’utilizzazione di
personale docente per lo svolgimento dei compiti di supervisore di
tirocinio e di coordinamento delle attività didattiche nell’ambito di
corsi di laurea in scienze della formazione primaria e, al comma 5, per
le medesime finalità, l’utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici
della scuola primaria, nel limite del contingente previsto all’art. 456,
comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTI i decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e
prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 con i quali, in attuazione della
predetta legge, sono stati determinati i contingenti di personale
docente ed educativo da utilizzare a tempo pieno dei dirigenti
scolastici e dei docenti della scuola elementare presso le Università
per gli anni scolastici dal 1998/1999 al 2002/2003;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente la “Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale” ed in particolare l’articolo 5 che prevede che, con
decreti da adottare, ai sensi dell’art. 1, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge, siano dettate nuove
norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia,
del primo ciclo e del secondo ciclo;
VISTI i decreti ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003 e prot. 1782 del
27 giugno 2003 con i quali, in attesa delle nuove norme sopra indicate,
è stato stabilito di non dar corso, a partire dall’anno scolastico
2003/2004, alle procedure previste dai decreti ministeriali prot.
33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. 9342/DM del 15 marzo 2001 per la
selezione del personale dirigente, docente ed educativo da utilizzare, a
tempo pieno o a tempo parziale, nei Corsi di laurea e nelle Scuole di
specializzazione e di provvedere, per garantire la continuità della
formazione universitaria agli iscritti, alla proroga, per l’anno
scolastico 2003/2004, delle utilizzazioni aventi scadenza 1° settembre
2003;
VISTO il D.M. n. 62 del 16.7.2007 con il quale è stata disposta la
proroga per l’a.s. 2007/2008;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
“Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e
al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28
marzo 2003, n. 53”;
VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante “Disposizioni
urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004/2005,
nonché in materia di esami di stato e di università” ed in particolare
l’art. 3-quater recante “proroga dell’utilizzazione di personale”;
VISTO il decreto ministeriale n. 61 del 26 luglio 2004;
VISTO il decreto ministeriale n. 59 del 23 giugno 2005;
VISTO il decreto ministeriale n. 51 del 30 giugno 2006;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, che ha provveduto
a definire le norme generali in materia di formazione degli insegnanti
ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai sensi dell’art. 5 della legge
28 marzo 2003, n. 53;
VISTO l’art 2, comma 416 della legge 24.12.2007 n. 244;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca datato 29
maggio 2007 concernente, “Determinazione del numero dei posti a livello
nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della
formazione primaria. Anno accademico 2007/2008” ;
VISTO il decreto del Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica
datato 7.5.2008 concernente “Determinazione del numero dei posti a
livello nazionale per le immatricolazione ai corsi di laurea in Scienze
della Formazione Primaria. Anno Accademico 2008/2009”;
VISTO il D.M. 18 giugno 2008 concernente modalità e contenuti delle
prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale;
RITENUTA la necessità di provvedere, al fine di garantire la continuità
della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la
formazione primaria e di valorizzare le competenze acquisite, alla
proroga dell’utilizzazione di personale dirigente, docente ed educativo
presso le suddette strutture universitarie, fino all’emanazione del
regolamento interministeriale previsto dal comma 416 dell’art. 2 della
legge 24.12.2007 n. 244; DECRETA
ART. 1
(proroga delle utilizzazioni) Per le finalità di cui in premessa,
in attesa della revisione del sistema di formazione iniziale e di
reclutamento del personale docente ed in considerazione che già
risultano attivati per l’anno accademico 2008/2009 i corsi quadriennali
di Scienza della Formazione Primaria, gli organismi preposti provvedono
alla ulteriore proroga, limitatamente all’anno scolastico 2008/2009,
dell’utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo che,
con decorrenza 1° settembre 2008, cesserebbe dall’utilizzazione disposta
ai sensi dei decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998
e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 e già oggetto di proroga, ai sensi
dei decreti ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003, prot. 1782 del 27
giugno 2003, dell’art. 3-quater del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, nonché
del decreto ministeriale n. 61 del 26 luglio 2004, del decreto
ministeriale n. 59 del 23 giugno 2005 e del decreto ministeriale n. 51
del 30 giugno 2006. ART. 2
(surroga nelle graduatorie delle utilizzazioni) Al fine di
provvedere alla sostituzione del personale dirigente, docente ed
educativo che per qualsiasi motivo sia cessato o cessi, a decorrere dal
1° settembre 2008, dall’utilizzazione nei corsi di laurea per la
formazione primaria e nei confronti del quale non può essere disposta la
proroga di cui al precedente articolo 1, gli organismi preposti
provvedono a nuove utilizzazioni, nei limiti del contingente fissato dai
decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n.
9342/DM del 15 marzo 2001, servendosi delle graduatorie a suo tempo
predisposte, di concerto con i Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali e previa ponderata valutazione delle effettive
esigenze. ART. 3
(nuove procedure di selezione) In caso di esaurimento delle
graduatorie di cui al precedente articolo 2 per l’utilizzazione del
personale dirigente, docente ed educativo nei corsi di laurea per la
formazione primaria, è consentito attivare, sentito il parere del
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, nei limiti del contingente
fissato dai decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e
prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001, le procedure previste dai medesimi
decreti per la selezione del personale strettamente necessario per lo
svolgimento dei corsi annualmente autorizzati. ART.
4
(norma di rinvio) Per quanto non espressamente previsto nel
presente decreto, si rinvia a quanto contenuto nei decreti ministeriali
citati in premessa.
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini
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