Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Nota 16 settembre 2004
Prot. n. 651 - Uff. III
Oggetto: D.M. n. 64 del 28 luglio 2004
- Graduatorie di circolo e di istituto
In riferimento ai quesiti pervenuti in
materia, si precisa su conforme parere dell'Ufficio legislativo,
espresso in data 3 settembre 2004, che la laurea in scienze della
formazione primaria non ha valore abilitante anche per le graduatorie
del personale educativo.
Considerato che la legge delega n. 53 del 28 marzo 2003, all'art.
5, limita tale validità all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria, i laureati in scienze della formazione primaria,
ad indirizzo elementare, possono essere inseriti solo nella terza fascia
delle graduatorie di istituto del personale educativo, in quanto, il
titolo ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 341/90 consente la
partecipazione ai relativi concorsi.
Si ritiene opportuno, inoltre, ricordare che i diplomi di scuola
magistrale e di istituto magistrale conservano la loro validità, ai fini
dell'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia, nella
scuola primaria e per le attività di istitutore, solo se conseguiti
entro l'a.s. 2001/2002, come dispone l'art. 2 del D.I. 10 marzo 1997,
concernente la norma transitoria per il passaggio al sistema di
formazione universitaria degli insegnanti di scuola materna ed
elementare, prevista dall'art. 3 della legge n. 341/1990.
Si fa presente, altresì, che come già precisato relativamente
alle graduatorie permanenti nella nota prot. n. 691 del 10 maggio 2004,
anche i titoli di studio comunitari, debitamente tradotti e certificati
dalla competente Autorità diplomatica italiana, danno diritto a
punteggio come "altri titoli", ai sensi della lettera C), comma 1 del
Regolamento delle supplenze, di cui al D.M. n. 201/2000.
Si comunica, infine, che è in corso di definizione la validità
delle lauree specialistiche, di cui al D.M. n. 509 del 3 novembre 1999,
ai fini dell'insegnamento.
Pertanto, in attesa dell'acquisizione del parere del C.N.P.I., i
Dirigenti scolastici, inseriranno con riserva, nelle graduatorie di
circolo e di istituto, i docenti in possesso di tali lauree.
Resta inteso che, comunque, le lauree specialistiche sono
valutate come "altro titolo" qualora l'aspirante possegga un altro
titolo di accesso alle graduatorie.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale del personale della Scuola
Nota 28 luglio 2004
Prot. n. 334
D.G. per il personale della scuola
Uff. III
Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto del
personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2004/06
Si trasmette, per opportuna conoscenza e per la
pubblicazione all'albo di codesti Uffici, il D.M. 28 luglio 2004, n. 64,
con il quale, in applicazione degli artt. 5 e 9 del Regolamento
approvato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, si stabiliscono i termini e
le modalità organizzative per la presentazione delle domande di
inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale
docente ed educativo per il triennio scolastico 2004/2006.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che i requisiti di accesso e
i titoli valutabili devono essere posseduti al 31 agosto 2004
mentre il termine di presentazione delle domande è fissato al 10
settembre 2004.
Il medesimo provvedimento ed il relativo modello di domanda sono
accessibili sul sito Internet di questo Ministero e sulla rete Intranet
unitamente al:
- regolamento sulle supplenze emanato con D.M. 25.5.2000, n. 201;
- tabulato relativo ai titoli di studio che consentono l'accesso
alle graduatorie di insegnamento di scuola secondaria,
contenente anche l'indicazione delle tipologie di istituti ove
l'insegnamento è impartito;
- l'elenco delle scuole statali, con il relativo codice
meccanografico, esprimibili ai fini della presente procedura.
La pubblicazione del provvedimento è oggetto di un apposito avviso che
sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, "Concorsi
ed esami" del 30 luglio 2004.
Si raccomanda la massima pubblicizzazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to COSENTINO
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Decreto Ministeriale 28 luglio 2004, n. 64
IL MINISTRO
VISTA |
la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico e, in particolare, l'art. 4; |
VISTO |
il Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento
delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M.
25 maggio 2000, n. 201, registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio
2000; |
VISTO |
in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento, che
rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei
termini e delle modalità per la presentazione delle domande di
inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per la
formazione delle graduatorie medesime; |
D E C R E T A :
Art. 1
Graduatorie di circolo e d'istituto
- A decorrere dall'a.s. 2004/2005, in relazione agli insegnamenti
effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione scolastica sono
costituite specifiche graduatorie di circolo e d'istituto per ogni
posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale
educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con
D.M. 25 maggio 2000, n. 201, d'ora in poi denominato Regolamento.
- Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate
in ordine prioritario, secondo le indicazioni dell'art. 5, comma 3,
del Regolamento, per l'attribuzione delle supplenze, nei casi previsti
dagli artt. 1 e 7 del Regolamento stesso.
- Le nuove graduatorie di circolo e d'istituto, che sostituiscono
integralmente quelle vigenti nell'anno scolastico 2003/2004,
conservano validità per i periodi stabiliti dall'art. 5, comma 5. del
Regolamento. Resta ferma la possibilità da parte di ciascuna scuola di
acquisire, per gli anni scolastici successivi al 2004/2005, ulteriori
domande di supplenze da parte degli aspiranti, che abbiano titolo ad
essere inseriti in una delle tre fasce di cui al comma 2, secondo le
disposizioni di cui all'art. 5, commi 9, 10, 11 e 12, del Regolamento.
- L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della
legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che
prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è
interamente assolto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle
graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie
permanenti. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di
istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi
delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.
- Per la costituzione e gestione delle graduatorie di circolo e di
istituto si applicano le disposizioni di cui al Regolamento, che si
allega al presente provvedimento, integrate dalle disposizioni del
presente decreto.
Art. 2
Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto
- Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo
all'inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e
d'istituto:
- Prima fascia: gli aspiranti inseriti in graduatoria
permanente per il medesimo posto o classe di concorso, cui è
riferita la graduatoria di circolo o d'istituto, secondo le modalità
di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento.
- Seconda fascia: gli aspiranti non inseriti nella
corrispondente graduatoria permanente, forniti, relativamente alla
graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica
abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di
partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a
seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del
corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4
della legge 19 novembre 1990 n. 341. Sono, altresì, inseriti in tale
fascia coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale, ai
sensi delle Direttive comunitarie 89/48 e 92/51.
La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di
scuola materna ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nella
graduatoria di scuola per l'infanzia.
La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di
scuola elementare ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione
nella graduatoria di scuola elementare e nella graduatoria di
personale educativo.
Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola
secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio ha valore
abilitante e dà titolo all'inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.
- Terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di studio
valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli
stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti
posti di ruolo, sono i seguenti:
- Posti di insegnamento di scuola dell'infanzia (già scuola
materna):
- Diploma di scuola magistrale
- Diploma di istituto magistrale
- Posti di insegnamento di scuola primaria (già scuola
elementare):
- Diploma di istituto magistrale
- Cattedre di scuola secondaria di I grado:
- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive
integrazioni e modificazioni, e lauree equiparate, per l'accesso a
classi di concorso della scuola secondaria di I grado. Per la
classe di concorso di strumento musicale nella scuola media si
rinvia alle disposizioni di cui al successivo art. 10
- Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:
- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive
integrazioni modificazioni, e lauree equiparate, per l'accesso a
classi di concorso della scuola secondaria di II grado.
- La laurea in scienze delle attività motorie e sportive è
titolo di accesso alle graduatorie 29/A e 30/A, per effetto
dell'equiparazione, disposta dalla legge 18 giugno 2002, n. 136
con il diploma di istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.).
- Posti di personale educativo:
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia
accesso a facoltà universitaria.
- Posti di sostegno:
- Si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 12.
- I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, sia ai fini
dell'accesso, sia ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti
dalla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, solo
se siano stati già dichiarati equipollenti al corrispondente titolo
italiano, ai sensi degli artt. 170 e 332 del T.U. della legge
sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.
- Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo devono
essere posseduti entro la data del 31 agosto 2004.
Art. 3
Requisiti generali di ammissione
- Gli aspiranti debbono possedere, alla data del 31 agosto 2004, i
seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea;
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età
prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
- godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto
disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in
materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
- idoneità fisica all'impiego, - tenuto conto anche delle norme di
tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, - che
l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria
di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione
utile per il conferimento dei posti;
- per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione
regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 693/1996).
- Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea devono:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza
o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
- Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto:
- coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo
Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della
destituzione;
- coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui
alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti,
per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo
professionale degli insegnanti;
- i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo,
in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione
disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea
dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
- Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato,
l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di
ammissione, in qualsiasi momento della procedura.
Art. 4
Personale incluso in graduatoria permanente
- L'inclusione nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di
istituto è già assicurata dall'espletamento della relativa procedura
prevista dall'art. 9 del D.D.G. del 21 aprile 2004.
- Il personale incluso in graduatoria permanente può presentare
domanda secondo le modalità di cui al successivo art. 5 esclusivamente
per gli eventuali altri insegnamenti per i quali ha titolo di accesso
in seconda o terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
- Il personale di cui ai due precedenti commi non ha titolo a
presentare il modulo per l'indicazione delle sedi scolastiche per l'a.s.
2004/2005 in quanto tale opzione è stata già espressa,
complessivamente per tutte le graduatorie di prima, seconda e terza
fascia, con la compilazione del modello 3 in sede di espletamento
della procedura prevista dal richiamato art. 9 del D.D.G. 21 aprile
2004.
Art. 5
Presentazione moduli di domande per l'inclusione nelle graduatorie di
circolo e d'istituto
- Disposizioni comuni
- La domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto deve essere presentata, utilizzando esclusivamente
l'apposito modello conforme a quello allegato al presente decreto,
entro il termine perentorio del 10 settembre 2004, fermo restando
che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti alla data del
31 agosto 2004.
- Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare un solo
modulo di domanda complessivamente per tutte le graduatorie di
personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso;
in tale modulo-domanda possono essere indicate fino ad un massimo di
trenta istituzioni scolastiche, appartenenti ad una sola provincia,
col limite di dieci circoli didattici.
- L'aspirante a posti di insegnamento di Scuola materna e/o di
Scuola elementare può indicare fino a un massimo di dieci circoli
didattici e fino a un massimo di venti istituti comprensivi.
- Le indicazioni relative a codici di istituti comprensivi
valgono, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi titoli
di accesso, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti
di scuola materna ed elementare, sia per le graduatorie costituite
per gli insegnamenti di scuola secondaria di I grado; per gli
insegnamenti di scuola secondaria di II grado, impartiti presso
istituti onnicomprensivi, occorre indicare lo specifico codice
meccanografico.
- Il modulo di domanda deve essere spedito, con raccomandata r/r
ovvero consegnato a mano, alla istituzione scolastica indicata per
prima nel modulo medesimo, cui è affidata la gestione della domanda
stessa.
- Nel caso di aspiranti all'insegnamento in più settori
scolastici, l'istituzione scolastica indicata per prima, ai fini di
cui al comma precedente, deve appartenere al tipo di istituzione
scolastica di grado superiore.
- Ove l'aspirante, fornito del titolo valido ai sensi del comma 1
del successivo art. 12, includa tra le scuole prescelte, le sedi di
istituzioni scolastiche ed educative speciali per non vedenti e
sordomuti, dovrà inviare o consegnare copia del modulo di domanda
alle medesime scuole speciali che, con procedura manuale,
provvederanno, d'intesa con la scuola che gestisce la domanda
dell'aspirante, alla costituzione della relativa graduatoria
speciale d'istituto.
- Insegnamenti per i quali l'aspirante è già incluso in
graduatorie di seconda e/o terza fascia
- L'aspirante già incluso in graduatorie di seconda e/o terza
fascia per l'a.s. 2003/2004, ove intenda permanere nella medesima
provincia, presenta domanda di mantenimento o aggiornamento del
punteggio nelle graduatorie medesime compilando l'apposito modello A
con l'indicazione dei soli i titoli valutabili che non siano già
stati prodotti all'atto della precedente domanda di inclusione
relativa ad uno degli anni scolastici 2001/2002 - 2002/2003 -
2003/2004 del precedente triennio di vigenza delle graduatorie in
questione. Ove l'aspirante abbia titolo a permanere nella medesima
fascia di precedente inclusione in graduatoria, l'indicazione del
titolo di accesso alla graduatoria deve essere omessa.
- Al fine di consentire un più rapido e puntuale esame delle
domande, nel caso in cui tra le sedi scolastiche prescelte
dall'aspirante per l'a.s. 2004/2005 figuri la scuola che ha gestito
la precedente domanda d'inclusione, si segnala l'opportunità che il
modello di domanda venga inviato a tale scuola.
- Gli aspiranti già inclusi in graduatorie di seconda e/o terza
fascia per l'a.s. 2003/2004, che cambino la provincia di precedente
inclusione sono considerati aspiranti di nuova inclusione e per essi
valgono le disposizioni di cui alla successiva lettera C).
- Insegnamenti di nuova inclusione
- Le domande di nuova inclusione in graduatorie di circolo e di
istituto di seconda e terza fascia si effettuano compilando
l'apposito modello A e provvedendo all'integrale indicazione sia del
titolo che dà accesso alla graduatoria sia di tutti i titoli
valutabili ai fini del relativo punteggio assegnabile.
Art. 6
Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli
- Nel modulo di domanda e nelle relative avvertenze - che fanno
parte integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le
indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della
presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni
legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
- È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità
e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data del 31
agosto 2004. Coloro che sono inseriti con riserva nelle graduatorie
permanenti possono presentare domanda di inserimento nella seconda o
terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in base al
titolo posseduto non gravato da riserva.
- I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna
certificazione, fatta eccezione per la documentazione dei titoli
artistici prodotti dai candidati di "strumento musicale nella scuola
media", di cui al successivo articolo 10.
- Nella fase di costituzione delle graduatorie in questione
l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie
richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione
dei titoli annessa al Regolamento e la conseguente posizione occupata,
derivano esclusivamente dai dati riportati nel modulo di domanda.
- Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito
alle dichiarazioni degli aspiranti.
- I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre
scuole interessate, dall'istituzione scolastica che gestisce la
domanda dell'aspirante e devono riguardare il complesso delle
situazioni dichiarate dall'aspirante medesimo, per tutte le
graduatorie richieste in cui è risultato incluso.
- In caso di effettuazione dei predetti controlli il dirigente
scolastico che gestisce la domanda dell'aspirante rilascia
all'interessato apposita certificazione dell'avvenuta verifica e
convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene
consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale
contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle
graduatorie di circolo e di istituto in questione.
- In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico
provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale
responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 7,
ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni
assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto,
dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i
necessari adeguamenti.
Art. 7
Esclusioni
- Non è ammessa a valutazione la domanda:
- presentata oltre il termine indicato al precedente articolo 5;
- priva della firma dell'aspirante;
- dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione, di
cui al precedente art. 3.
- Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in
possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al
precedente articolo 2.
- È escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro
vigenza, l'aspirante che abbia presentato domanda in più istituzioni
scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse.
- Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle
graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di
cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda,
dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Art. 8
Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi
- I dirigenti scolastici pubblicano, in via provvisoria, le
graduatorie di circolo e di istituto di prima, seconda e di terza
fascia. Avverso le graduatorie di seconda e terza fascia è ammesso
reclamo - secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 13, del
Regolamento - che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui
l'aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente
scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto detto al
precedente articolo 5. Avverso le graduatorie di prima fascia è
ammesso reclamo solo per errori materiali.
- La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà
avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio
territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni,
fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
- Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami,
le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie
medesime è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario
al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni.
- Avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la
mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno
rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica la
fattispecie contestata.
Art. 9
Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della
Tabella "A", annessa al Regolamento e relative note in calce.
- I servizi prestati in qualità di "assistente di lingua", sia da
personale italiano in scuole straniere sia da cittadini stranieri in
scuole italiane, sono valutati come servizi di terza fascia.
- Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in
calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è
interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di
prestazione ai corrispondenti anni scolastici.
- Il servizio d'insegnamento prestato presso scuole non statali è
valutabile esclusivamente se sia stato assolto l'obbligo di versamento
dei relativi contributi previsti, secondo le disposizioni normative
che disciplinano la tipologia di rapporto di lavoro attivata.
- Ai fini della valutazione del servizio di insegnamento nelle
scuole italiane all'estero, di cui alla nota n. 2, in calce alla
tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è valutato
come servizio di prima o di seconda fascia - a seconda se specifico o
meno rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione -
l'insegnamento su posti di contingente statale italiano, reso sia in
scuole italiane statali, sia in scuole italiane legalmente
riconosciute o con presa d'atto, sia in scuole straniere. Analoga
valutazione si applica al servizio prestato in scuole italiane
legalmente riconosciute anche se per il relativo rapporto di lavoro
non è previsto atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari
Esteri.
- Il servizio prestato con contratto di prestazione d'opera è
valutato per i soli giorni di effettivo servizio e non per l'intero
periodo indicato nel contratto.
Art. 10
Graduatorie di strumento musicale nella scuola media
- Le graduatorie di strumento musicale nella scuola media, per l'a.s.
2004/2005, sono così costituite:
- la prima fascia comprende i docenti inseriti nella
corrispondente graduatoria permanente;
- la seconda fascia comprende il personale abilitato.
- La terza fascia, in attesa dei provvedimenti di definizione dei
titoli di accesso e di adozione della tabella di valutazione dei
titoli relativamente alla nuova classe di concorso 77/A, comprende
gli aspiranti in possesso del diploma specifico di conservatorio.
- Gli aspiranti inclusi nella seconda e terza fascia sono graduati
con il punteggio loro spettante in base alla tabella di valutazione
annessa al decreto ministeriale 13 febbraio 1996, riportata come all.
B al Regolamento.
- Alla valutazione dei titoli artistici, posseduti alla data del 31
agosto 2004, provvedono, secondo autonome modalità disposte da ciascun
Ufficio territoriale competente, le medesime commissioni costituite
presso gli Uffici scolastici provinciali per la compilazione delle
graduatorie permanenti.
Art. 11
Graduatorie di conversazione in lingua estera
- Per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo di
accesso previsto è: "titolo di studio conseguito nel Paese o in uno
dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua
ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli
professionali".
- La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, si verifica quando il titolo estero è di
livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in
cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari.
- Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad
esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo
didattico, educativo, culturale.
- Per l'insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia
lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi
aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, in deroga a quanto previsto dal precedente
articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in
graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in
possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.
Art. 12
Insegnamento di sostegno e nelle scuole speciali
- Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione,
di cui all'articolo n. 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, di cui
al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e
tecnologica del 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro
della Pubblica Istruzione, e di cui al D.M. 20 febbraio 2002 possono
chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di
handicaps psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini
e gradi di scuole, per i quali siano in possesso di titolo valido per
l'insegnamento di materie comuni. I medesimi aspiranti, se forniti del
titolo di abilitazione o di studio valido per l'insegnamento delle
discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per
non vedenti e sordomuti, possono chiedere l'inclusione nelle
corrispondenti graduatorie speciali.
Le domande per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di
secondo grado possono essere presentate, con riferimento all'area
disciplinare per cui si ha titolo, secondo le disposizioni di cui al
successivo comma 4, anche in scuole in cui non si è inclusi in normali
graduatorie di insegnamento.
- Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare, in
ciascun circolo didattico o istituto comprensivo, sono predisposti i
rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento.
- Per tutti gli insegnamenti della scuola media, in ciascuna
istituzione è predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in
fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del
Regolamento; in detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla
migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi
graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale
graduatoria.
In relazione alla specificità di valutazione dei titoli del personale
aspirante a supplenze per la classe di concorso 77/A - Strumento
musicale nella scuola media, di cui al precedente art. 9, ed al fine
di renderne il punteggio omogeneo a quello degli altri aspiranti, il
predetto personale, che figuri in graduatorie di istituto di prima,
seconda e terza fascia, viene incluso negli elenchi del sostegno,
previa apposita valutazione dei rispettivi titoli posseduti in base a
quanto previsto dalla tabella annessa, come allegato A, al
Regolamento.
- Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado, in
ciascuna istituzione sono predisposti elenchi di sostegno, articolati
in fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del
Regolamento, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la
suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti
sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di
fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola
secondaria di secondo grado riferita al medesimo elenco e col
punteggio correlato a tale graduatoria.
- Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente
figurano negli elenchi di sostegno con l'indicazione della loro
specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per
alunni portatori del corrispondente handicap.
- Gli insegnamenti di sostegno sono attribuiti, in ciascuna scuola,
ad aspiranti in possesso del titolo di accesso per l'ordine scolastico
cui appartiene la scuola medesima; in caso di esaurimento dell'elenco
di sostegno relativo alla scuola materna viene utilizzato l'elenco di
sostegno relativo alla scuola elementare.
- Nella scuola secondaria di secondo grado, in caso di esaurimento
dello specifico elenco da utilizzare relativamente all'area
disciplinare interessata, la scuola può utilizzare, in modo combinato,
gli altri elenchi di sostegno relativi alle altre aree disciplinari,
prima di ricorrere all'utilizzazione di elenchi di altre scuole
viciniori.
Art. 13
Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti
- Le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano
la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione
mediante fonogramma o telegramma.
- L'uso del mezzo telefonico deve assumere la forma del fonogramma,
da registrare agli atti della scuola, con l'indicazione del giorno e
dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi l'effettua e della
persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata
risposta.
- Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a
trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata,
comunque, per telegramma.
- La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve
contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè, la data
di inizio, la durata, l'orario di prestazione settimanale e nel caso
sia diretta a più aspiranti, deve indicare, il giorno e l'ora della
convocazione nonché l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca
rispetto agli altri contestualmente convocati.
- Nei casi di supplenze superiori a trenta giorni, la proposta di
assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più aspiranti, con
un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione,
può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza
dell'aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l'accettazione
telegrafica che pervenga entro i medesimi termini; in quest'ultimo
caso l'aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente che
risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere
servizio entro 24 ore da quest'ultima comunicazione.
- Per le assenze non superiori a 15 giorni nelle scuole ubicate in
zone di montagna e piccole isole, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 7, comma 6 del regolamento. Limitatamente alle scuole ubicate
nelle piccole isole, le medesime disposizioni si applicano, in
subordine, agli aspiranti effettivamente residenti in eventuali altri
comuni situati nella medesima piccola isola.
Art. 14
Disposizioni particolari
- In relazione all'art. 1, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n.
124 gli aspiranti che risultino tuttora inclusi:
- nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 8 bis della legge 6
ottobre 1988 n. 426;
- nelle graduatorie provinciali di cui agli artt. 43 (docenti di
educazione fisica) e 44 (docenti di educazione musicale) della legge
20 maggio 1982, n. 270;
hanno precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze
relative ai corrispondenti insegnamenti rispetto al personale incluso
nelle graduatorie di circolo e di istituto.
- Il diritto alla precedenza assoluta si esercita, comunque,
nell'ambito delle disposizioni di cui al precedente art. 5, comma 2,
per una sola provincia che, per gli aspiranti di cui al comma 1 punto
b), coincide con quella in cui figurano nella relativa graduatoria
provinciale e per un massimo di trenta istituzioni scolastiche.
- Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet del MIUR e
nella rete INTRANET. Della pubblicazione sarà dato apposito avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 28 luglio 2004
IL MINISTRO
f.to Letizia Moratti
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