Decreto Ministeriale 23 luglio 2008,
n. 65 Il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca VISTA la legge 19 novembre 1990, n.
341, articolo 4, comma 2, che prevede la formazione universitaria degli
insegnanti delle scuole secondarie nelle Scuole di specializzazione;
VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante disposizioni in materia di
“Interventi finanziari per l’università e la ricerca”, con particolare
riferimento all’articolo 1, comma 4, che prevede l’utilizzazione di
personale docente per lo svolgimento dei compiti di supervisore di
tirocinio e di coordinamento delle attività didattiche nell’ambito di
scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie e
al comma 5, per le medesime finalità, l’utilizzazione di docenti e
dirigenti scolastici della scuola elementare, nei limiti del contingente
previsto all’art. 456, comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297;
VISTI i decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e
prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 con i quali, in attuazione della
predetta legge, sono stati determinati i contingenti di personale
docente ed educativo da utilizzare a tempo parziale presso le Università
per gli anni scolastici dal 1998/1999 al 2002/2003;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente la “Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale” ed in particolare l’articolo 5 che prevede che, con
decreti da adottare, ai sensi dell’art. 1, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge, siano dettate nuove
norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia,
del primo ciclo e del secondo ciclo;
VISTI i decreti ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003 e prot. 1782 del
27 giugno 2003 con i quali, in attesa delle nuove norme sopra indicate,
è stato stabilito di non dar corso, a partire dall’anno scolastico
2003/2004, alle procedure previste dai decreti ministeriali prot.
33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. 9342/DM del 15 marzo 2001 per la
selezione del personale dirigente, docente ed educativo da utilizzare, a
tempo pieno o a tempo parziale, nei Corsi di laurea e nelle Scuole di
specializzazione e di provvedere, per garantire la continuità della
formazione universitaria agli iscritti, alla proroga, per l’anno
scolastico 2003/2004, delle utilizzazioni aventi scadenza 1° settembre
2003;
VISTO il D.M. n. 62 del 16.7.2007 con il quale è stata disposta la
proroga per l’a.s. 2007/2008;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
“Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e
al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28
marzo 2003, n. 53”;
VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante “Disposizioni
urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004/2005,
nonché in materia di esami di stato e di università” ed in particolare
l’art. 3-quater recante “proroga dell’utilizzazione di personale”;
VISTO il decreto ministeriale n. 61 del 26 luglio 2004;
VISTO il decreto ministeriale n. 59 del 23 giugno 2005;
VISTO il decreto ministeriale n. 51 del 30 giugno 2006;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, che ha provveduto
a definire le norme generali in materia di formazione degli insegnanti
ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai sensi dell’art. 5 della legge
28 marzo 2003, n. 53.
VISTO l’art 2, comma 416 della legge 24.12.2007 n. 244;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca datato 20
giugno 2007 concernente “ Determinazione del numero dei posti a livello
nazionale per l’ammissione alla Scuola di specializzazione per la
formazione degli insegnanti di scuola secondaria. Anno accademico
2007/2008”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e Ricerca Scientifica
datato 7.5.2008 concernente “Determinazione del numero dei posti a
livello nazionale per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione per
la Formazione degli insegnanti di Scuola Secondaria Anno Accademico
2008/2009”;
RITENUTA la necessità di provvedere, al fine di garantire la continuità
della formazione universitaria agli iscritti alle scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario e di valorizzare le
competenze acquisite, alla proroga dell’utilizzazione di personale
dirigente, docente ed educativo presso le suddette strutture
universitarie, fino all’emanazione del regolamento interministeriale
previsto dal comma 416 dell’art. 2 della legge 24.12.2007 n. 244;
RITENUTA la necessità di provvedere, al fine di garantire la continuità
della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la
formazione primaria e di valorizzare le competenze acquisite, alla
proroga dell’utilizzazione di personale dirigente, docente ed educativo
presso le suddette strutture universitarie, fino all’emanazione del
regolamento interministeriale previsto dal comma 416 dell’art. 2 della
legge 24.12.2007 n. 244; DECRETA
ART. 1
(proroga delle utilizzazioni) Per le finalità di cui in premessa,
in attesa della revisione del sistema di formazione iniziale e di
reclutamento del personale docente ed in considerazione che risulta
attivato per l’anno accademico 2008/2009 il 2° anno conclusivo del 9°
ciclo dei corsi di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti
di Scuola Secondaria, gli organismi preposti provvedono alla ulteriore
proroga, limitatamente all’anno scolastico 2008/2009, dell’utilizzazione
del personale dirigente, docente ed educativo impegnato nel suddetto 2°
anno di corso che, con decorrenza 1° settembre 2008, cesserebbe
dall’utilizzazione disposta ai sensi dei decreti ministeriali prot. n.
33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 e già
oggetto di proroga, ai sensi dei decreti ministeriali n. 44 del 28
aprile 2003, prot. 1782 del 27 giugno 2003, dell’art. 3-quater del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143, nonché del decreto ministeriale n. 61 del
26 luglio 2004, del decreto ministeriale n. 59 del 23 giugno 2005 e del
decreto ministeriale n. 51 del 30 giugno 2006. ART.
2
(surroga nelle graduatorie delle utilizzazioni) Al fine di
provvedere alla sostituzione del personale dirigente, docente ed
educativo che per qualsiasi motivo sia cessato o cessi, a decorrere dal
1° settembre 2008, nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario e nei confronti del quale non può essere disposta la proroga
di cui al precedente articolo 1, gli organismi preposti provvedono a
nuove utilizzazioni, nei limiti del contingente fissato dai decreti
ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM
del 15 marzo 2001, servendosi delle graduatorie a suo tempo predisposte,
di concerto con i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e
previa ponderata valutazione delle effettive esigenze.
ART. 3
(nuove procedure di selezione) In caso di esaurimento delle
graduatorie di cui al precedente articolo 2 per l’utilizzazione del
personale dirigente, docente ed educativo nelle scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario, è consentito attivare,
sentito il parere del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, nei
limiti del contingente fissato dai decreti ministeriali prot. n.
33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001, le
procedure previste dai medesimi decreti per la selezione del personale
strettamente necessario per lo svolgimento dei corsi annualmente
autorizzati. ART. 4
(norma di rinvio) Per quanto non espressamente previsto nel
presente decreto, si rinvia a quanto contenuto nei decreti ministeriali
citati in premessa.
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini
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