Decreto Ministeriale 22 marzo 1999, n. 75

VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n.351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO l'art. 1 - comma 2 - di tale regolamento il quale prevede che il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con decreto il termine entro il quale, annualmente, il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;

VISTO il D.M. 30 dicembre 1998, n.495, con il quale all'art. 1 sono stati fissati al 10 febbraio 1999 per i Capi d'istituto e al 1° marzo 1999 per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario i termini per la presentazione delle domande di collocamento a riposo per il compimento del quarantesimo anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e per la eventuale revoca di tali domande presentate in precedenza;

RITENUTA l'opportunità di consentire al personale della scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato un maggior spazio di tempo per una più ponderata riflessione sulle scelte da effettuare in ordine al proseguimento o meno dell'attività di servizio in un momento di rilevanti cambiamenti portati dal processo di riforma del sistema scolastico;

DECRETA

TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLA REVOCA DELLE DOMANDE DI DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE
DEL COMPARTO SCUOLA

Art. 1

1 Limitatamente al corrente anno scolastico e accademico 1998/1999, i termini fissati all'art. 1 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n.495 sono prorogati al 15 aprile 1999 ai soli fini della revoca delle domande di dimissioni volontarie dal servizio del personale con contratto a tempo indeterminato del comparto scuola, con effetti dal 1° settembre 1999 o, per quello in servizio nei Conservatori di Musica e nelle Accademie di Belle Arti, di Danza e d'Arte Drammatica dal 1° novembre 1999; la revoca delle dimissioni è consentita anche al personale, destinatario delle disposizioni di cui all'art. 59 -comma 9- della legge 27 dicembre 1997, n.449, che ha richiesto la cessazione anticipata dal servizio entro il 15 marzo 1997.

2 Della stessa facoltà di cui al comma 1 può avvalersi il personale che, senza il possesso dei requisiti richiesti per il diritto a pensione, non abbia revocato la domanda di dimissioni volontarie entro i termini stabiliti dall'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n.495;

Art. 2

Al personale di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni vigenti in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza all'atto della definitiva cessazione dal servizio;

Il presente decreto verrà inviato agli Organi di controllo per il riscontro di legge.



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