Decreto Ministeriale 4 maggio 2001, n. 82
IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994, recante approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge n.59 del 15 marzo 1997, in particolare l’art. 21, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto il D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998, recante il regolamento in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
Visto il D.P.R. n.275 dell’8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21 della su citata legge n.59 del 15 marzo 1997;
Visto il decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola;
Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1999 con il quale è istituita la Conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
Visto il D.P.R. n.347 del 6 novembre 2000, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto il D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996, recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, modificato e integrato con il D.P.R. n. 156 del 9 aprile 1999 e con il D.P.R. n. 105 del 13 febbraio2001, in particolare l’art. 5-bis comma 1, il quale prevede l’istituzione di un "Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative";
Vista l’intesa sottoscritta in data 30 settembre 1999 tra il Ministro della pubblica istruzione e rappresentanze di associazioni studentesche di istituti secondari superiori, nella quale è prevista, tra l’altro, l’istituzione di un Forum nazionale delle associazioni studentesche rappresentative e si manifesta l’impegno da parte di questo Ministero a coadiuvare e sostenere in ogni forma l’attività delle dette rappresentanze;
Considerato che accanto al canale della rappresentanza istituzionale, oggi definito dai consigli di istituto, dai consigli scolastici locali, dalle consulte provinciali e dalla conferenza nazionale dei presidenti di consulta, il Ministero della pubblica istruzione intende valorizzare e sostenere l’attività associative degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, dal livello del singolo istituto scolastico fino al livello nazionale;
Considerato che quanto sopra enunciato costituisce obiettivo comune dei soggetti firmatari della citata intesa del 30 settembre 1999, i quali si sono impegnati a definire primariamente un sistema territoriale di rappresentanza associativa, nel quale includere le associazioni qualificate come autonome e democratiche, secondo criteri trasparenti che possano essere oggetto di generale consenso e nel rispetto delle caratteristiche individuali delle associazioni medesime;
DECRETA:
Art. 1
(Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative)
1. E’ istituito il "Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative" presso la Direzione Generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie nel Dipartimento per i servizi nel territorio. Esso è composto dal Ministro della pubblica istruzione o da persona delegata dallo Stesso, da un massimo di tre rappresentanti per ognuna delle associazioni che ne fanno parte, designati di volta in volta dalle rispettive associazioni. Il Forum si riunisce su richiesta del Ministro o di almeno due associazioni e comunque almeno una volta ogni due mesi durante l’anno scolastico.
2. Il Forum elegge all’inizio di ciascuna riunione il Presidente e il Segretario con funzioni di verbalizzante. I verbali delle riunioni sono inviati alle consulte provinciali.
Art. 2
(Funzioni)
1. Il Forum ha le seguenti funzioni:
a) favorire un confronto fra Ministero della Pubblica Istruzione (di seguito denominato "Ministero") e le realtà associative degli studenti;
b) rappresentare esigenze e formulare proposte alle quali il Ministero si impegna a fornire anche per iscritto adeguate risposte entro 30 giorni;
c) esprimere pareri sulle questioni e sui provvedimenti che il Ministro della pubblica istruzione intenda sottoporgli;
d) esprimere, anche di propria iniziativa, pareri sui provvedimenti attinenti alla pubblica istruzione;
e) essere sede del confronto e della concentrazione fra il Ministero e le associazioni studentesche relativamente ai provvedimenti più direttamente rivolti agli studenti.
Art. 3
(Requisiti di partecipazione)
1. Possono partecipare al Forum le Associazioni o i gruppi di studenti, iscritti o aderenti, che non siano statutariamente legati a partiti politici, che siano dotati da uno statuto o di un documento (manifesto, carta di impegni, regolamento…) che li qualifichi come associazioni o gruppi autonomi e democratici, e che si impegnino a presentare un documento che esplicita il programma generale e gli obiettivi della propria attività.
2. Sono considerati "iscritti" coloro che, essendo studenti frequentanti un istituto secondario superiore nell’anno in corso, sono formalmente soci dell’associazione studentesca che richiede l’ammissione al Forum, oppure, nel caso di coordinamento o di federazione di più associazioni, siano comunque formalmente soci di una delle associazioni affiliate. Sono considerati "aderenti" all’associazione studentesca gli studenti frequentanti un istituto secondario superiore che sottoscrivano un documento contenente i propri dati anagrafici, con cui dichiarano di riconoscersi nelle finalità e nelle attività dell’associazione medesima.
3. Oltre ai requisiti di base di cui al comma 1, le associazioni e i gruppi debbono avere le caratteristiche di rappresentatività di seguito elencate.
4. Sono considerati rappresentativi le associazioni o gruppi di studenti che, in relazione ad almeno uno dei requisiti indicati nella tabella che segue, si trovano in una situazione corrispondente almeno alla seconda fascia, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
1a fascia | 2a fascia | 3a fascia |
4a fascia |
|
(livello di soglia) | ||||
iscritti | 0-2.999 | 3.000-4.999 | 5.000-9.999 | 10.000 e oltre |
aderenti | 0-5.999 | 6.000-9.999 | 10.000-19.999 | 20.000 e oltre |
rappresentanti nei Consigli di Istituto | 0-199 | 200-299 | 300-499 | 500 e oltre |
rappresentanti nelle Consulte Provinciali | 0-99 | 100-149 | 150-249 | 250 e oltre |
progetti realizzati Ex DPR 10/10/1996 n. 567 | 0-149 | 150-299 | 300-449 | 450 e oltre |
5. Sono considerati rappresentativi le associazioni o i gruppi di studenti che abbiano due dei requisiti previsti nella seconda fascia della tabella in percentuali sui valori minimi che, sommate tra loro, diano come risultato 100%, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Le associazioni che rientrano nella seconda fascia devono essere presenti in almeno quattro regioni. Le associazioni che rientrano nella terza fascia devono essere presenti in almeno due regioni.
Art. 4
(Documentazione e verifica dei requisiti)
1. I requisiti di rappresentatività riguardo al numero degli iscritti e degli aderenti, nonché riguardo alla presenza degli stessi negli organi collegiali, sono comprovati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403 con dichiarazione sostitutiva resa personalmente, a corredo o contestualmente all’istanza di ammissione e in presenza del dipendente addetto alla ricezione del competente ufficio ministeriale, da un responsabile nazionale dell’associazione o gruppo dell’associazione affiliata ad una federazione di associazioni, in possesso di maggiore età. Ai sensi dell’articolo 11 del citati D.P.R. n. 403/1998, il detto ufficio è tenuto a procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni emesse, comunicando gli esiti dei controlli al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso si riscontrino dichiarazioni mendaci o falsità in atti, l’ufficio procedente, salva l’applicazione di sanzioni penali da parte della competente autorità giudiziaria nei confronti del soggetto ritenuto responsabile comunica l’esito dei controlli al Forum che dichiara decaduta l’associazione precedentemente ammessa.
2. E’ demandata ad una commissione ristretta costituita in seno al Forum secondo pari condizioni di rappresentatività, la verifica annuale dei requisiti di partecipazione allo stesso Forum delle associazioni o gruppi, secondo criteri concordati con le associazioni medesime. Detta commissione, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, al Forum plenario le proposte di ammissione delle associazioni interessate. La commissione potrà anche, indipendentemente dalle procedure eseguite di cui sopra dall’amministrazione effettuare, anche a campione, i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, comunicando gli eventuali esiti negativi all’ufficio competente.
3. Per i requisiti di base di cui al comma del precedente articolo 3 l’associazione o gruppo presenta il documento costitutivo e programmatico, eventualmente accompagnato da altri atti o dichiarazioni personali che riterrà di richiedere la commissione di cui al precedente comma 2.
4. I progetti sulle iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche sono documentati con le delibere di approvazione da parte dei consigli di istituto, a norma dell’art. 4 del D.P.R. n.567 del 10 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 5
(Pubblicizzazione delle attività del Forum)
1. L’attività, le discussioni e i rappresentanti del Forum, sono adeguatamente pubblicizzati dal Ministero a mezzo stampa e sul proprio sito Internet, esplicitando tutte le posizioni e la relativa Rappresentatività.
Art. 6
(Norma transitoria)
1. In prima applicazione sono riconosciuti ed entrano a far parte del Forum le associazioni e i gruppi che abbiano i requisiti di base di cui all’articolo 3, comma 1. Successivamente al 1° settembre 2001 entreranno a far parte del Forum le associazioni o i gruppi di studenti in possesso delle caratteristiche di rappresentatività di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 3 del presente decreto, previa deliberazione del Forum in atto operante.
Art. 7
(Copertura finanziaria)
1. Ai partecipanti al Forum sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno connesse all’esercizio delle loro funzioni. Il Dipartimento per i servizi nel territorio adotterà i necessari provvedimenti per l’utilizzazione delle risorse finanziarie, previste per le iniziative a favore degli studenti, provenienti dalla legge 18 dicembre 1997 n.440, per l’esercizio finanziario 2001.