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DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE Decreto Ministeriale 25 luglio 2002, n. 88 Prot. n.14056 Oggetto: Esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Sessione straordinaria. Anno scolastico 2001-2002
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
VISTA la legge 1 0 dicembre 1997, n.425, recante disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Art. 1
1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2001-2002, si svolge secondo il seguente diario: - prima prova scritta: martedì 10 settembre 2002; - seconda prova scritta: mercoledì 11 settembre 2002 e, per gli istituti d' istruzione artistica, con prosecuzione secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria; - terza prova scritta: venerdì 13 settembre, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria. Per i licei artistici e gli istituti d'arte, la terza prova si svolge al termine della seconda prova; - inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte.
Art. 2
1. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, l'esame ha luogo nei giorni di mercoledì 11 e venerdì 13 settembre 2002. 2. Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte, la terza prova è fissata per martedì 10 settembre 2002. 3. Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo martedì 10 settembre 2002.
Art. 3
1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 9 settembre 2002, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria. 2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfettario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfettario riferito alla trasferta, in conformità di quanto previsto dalla C.M. n. 67 del 12-6- 2002 in materia di compensi. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria. 3. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.
Art. 4
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'O.M. 43 dell'11-4-2002. 2. I Capi degli istituti sedi d'esame danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove. IL MINISTRO MORATTI
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