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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III

Nota 19 novembre 2007

Prot. n.AOODGPER. 21992

Oggetto: Regolamento supplenze D.M. n.131 del 13 giugno 2007: Ulteriori chiarimenti

In relazione a ulteriori quesiti pervenuti sulla materia in oggetto, si ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono:

  1. Nelle graduatorie di terza fascia di circolo per scuola primaria/infanzia, si valuta come titolo di livello pari o superiore un diploma di maturità o di laurea triennale in quanto in tale fascia vengono iscritti candidati in possesso del solo diploma, mentre i laureati in scienze della formazione primaria, cui non potrebbe essere valutato un diploma di maturità o una laurea triennale, in quanto abilitati, se non già iscritti in I fascia, vengono iscritti in II fascia.
  2. In caso di rinuncia a supplenza conferita nei casi previsti dall’art.7, comma 9 del Regolamento, quando l’aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, non si applica la sanzione di cui all’art.8, comma 1, lett. b, punto 1 del Regolamento, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell’istituto in cui viene proposta la supplenza.
  3. Nel caso di supplenze conferite sulla base delle “vecchie” graduatorie valide per il triennio scolastico 2004/2007, eventuali comportamenti sanzionabili non producono effetti sulla “nuove” graduatorie valide per il biennio 2007/2008 e 2008/2009.
  4. Le indicazioni contenute al punto 1 della nota prot. n. 18329 del 25 settembre 2007 in materia di certificazioni di idoneità all’impiego, nelle more dell’emananda normativa sull’argomento, sono da ritenere applicabili anche al personale assunto a tempo indeterminato.
  5. Si chiarisce che la supplenza conferita in base all’art. 7 comma 7 del Regolamento D.M. 131/2007 (durata pari o inferiore a 10 giorni) può essere prorogata tante volte quanto necessario, purché le singole proroghe abbiano durata pari a quella prevista dal citato comma ( fino a 10 giorni). Per durata superiore, si dovrà scorrere la normale graduatoria.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE FIORI


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio II

Nota 25 settembre 2007

Prot. n. AOODGPER. 18329

Oggetto: Regolamento supplenze D.M. n.131 del 13 giugno 2007: Chiarimenti

In relazione a quesiti pervenuti , si ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono:

1) CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ALL'IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO
Già nella nota n. 15551 del 31 luglio 2007 si faceva presente che è in corso di perfezionamento un disegno di legge che prevede l'abrogazione dei certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro, salvo l'obbligo derivante dal D.lvo 626/94 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. In considerazione di quanto sopra, e preso atto che già alcune Regioni (Umbria , Liguria , Lombardia , Friuli), con propria legge hanno abolito la competenza delle AA.SS.LL. al rilascio della suddetta certificazione, si ritiene che, nelle more di una normativa che chiarisca se, e quali organismi, debbano eventualmente attestare l'idoneità all'impiego, i contratti possano esplicare la loro efficacia anche con la presentazione di una certificazione rilasciata dal proprio medico curante o dal medico di base. Rispetto alla presentazione dei documenti di rito, si richiamano le istruzioni impartite con C.M. 65 del 29 luglio 2003, punto C.

2) ARTT.33 e 58 CCNL 23 luglio 2003: FRUIZIONE DA PARTE DEI NEO ASSUNTI
Fermo restando quanto già riferito con nota 16499 del 31 agosto 2007, si ritiene utile precisare che ai fini della fruizione del beneficio previsto dalla normativa in oggetto, è necessaria la preliminare sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato da parte del personale neo assunto affinché possa seguirsi la logica connessione delle procedure : assunzione a TI, aspettativa, sottoscrizione contratto a TD. Il Dirigente scolastico della sede di prima destinazione ha il compito di sottoscrivere il contratto a tempo indeterminato curando, altresì , tutte le le ulteriori operazioni necessarie al perfezionamento dell'assunzione mediante le consuete funzioni disponibili al sistema informatico. Il periodo di prova , per il personale in parola è, naturalmente, differito.

3) ASSEGNAZIONE DI SPEZZONI FINO A SEI ORE AL PERSONALE INTERNO
Confermando quanto già chiarito con tutte le precedenti circolari sull'argomento, si ribadisce che tutto quanto detto va riferito agli "spezzoni" in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre.

4) SANZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO
Premesso che , ovviamente, le sanzioni previste dal D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, si applicano alle graduatorie compilate in base al DDG del 16/3/2007 e al D.M. 53 del 21 giugno 2007 e non a coloro che sono nominati dalle graduatorie 2006/2007, si precisa che la sanzione non si applica in caso di rinuncia alla supplenza su posto di sostegno da parte di un docente non in possesso di specializzazione.

5) COMPLETAMENTO DI ORARIO
L'art. 4 del Regolamento delle supplenze limita il diritto al completamento orario ai soli aspiranti cui è stata conferita supplenza a orario ridotto in caso di assenza di posti interi. Si ritiene di poter consentire, limitatamente all'a.s. 2007/08, in considerazione della novità della disposizione, un'interpretazione estensiva della norma, nel senso di poter effettuare il completamento dalle graduatorie di istituto, ovviamente nell'ambito di una sola provincia.

6) ART. 7, COMMA 8 DEL REGOLAMENTO
Le supplenze da conferire ai sensi dell'art. 7, comma,8 sono da riferirsi sia agli insegnanti specialisti di lingua inglese, che a quelli specializzati.

7) ELENCHI DI SOSTEGNO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: ESAURIMENTO DELLO SPECIFICO ELENCO DELL'AREA DISCIPLINARE SU CUI DEBBA DISPORSI LA NOMINA
Si richiama quanto stabilito dall'art.6, c. 5, ultimo capoverso del DDG 16 marzo 2007 per chiarire che l'art.6 c. 3 del Regolamento sulle supplenze va inteso nel senso che il conferimento del posto va effettuato, nel caso di esaurimento dell'elenco specifico, mediante lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari, sia per le nomine disposte dal capo d'istituto che per quelle disposte dagli Uffici Scolastici Provinciali.

8) SUPPLENZE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA FINO A 10 GIORNI
Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.M. 53 del 21 giugno 2007, si ritiene opportuno precisare che le operazioni di interpello degli aspiranti, ovviamente effettuate in ordine di graduatoria e con le modalità previste dalla normativa richiamata, si svolgono in 2 fasi. Dalle ore 7,30 alle ore 9,00 vengono contattati gli aspiranti fino a quando uno degli interpellati accetti la proposta. In caso di esito negativo (nessuno abbia accettato), dalle ore 9,00 fino alle ore 10,00 possono essere prese in considerazione le situazioni eventualmente lasciate in sospeso nella fase precedente (in quanto non è avvenuto un contatto diretto con l'aspirante), attribuendo la supplenza al primo aspirante disponibile.

9) ART. 40, COMMA 9, LEGGE 449/97
E' appena il caso di evidenziare che in attesa della pubblicazione delle nuove graduatorie di istituto, per il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche i Dirigenti scolastici devono conferire le supplenze sulla base delle vecchie graduatorie "fino all'avente titolo".

IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE FIORI


Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III

Nota 28 agosto 2007

Prot.n. 16380

Oggetto: Conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 194 del 22 agosto 2007 è pubblicato il D.M. 13 giugno 2007, n. 131, con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente nota che sarà pubblicata sul sito internet del Ministero (www.pubblica.istruzione.it) e nella rete intranet.

IL DIRETTORE GENERALE
F. to GIUSEPPE FIORI


Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III

Nota 7 agosto 2007

Prot.n. AOODGPER 16085

Oggetto: Conferimento delle supplenze al personale docente da parte dei dirigenti scolastici - disponibilità in formato magnetico

Facendo seguito alla nota tecnica allegata alla nota prot. AOODGPER 15551 del 31 luglio 2007, si rende noto che dall’8 agosto sarà disponibile, fra gli altri, il nodo NOB, per consentire l'aggiornamento delle disponibilità su cui effettuare le nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Al fine di consentire la corretta attribuzione degli spezzoni orario superiori alle 6 ore in sede provinciale, ciascuna scuola (o il relativo USP) che troverà spezzoni orario distinti relativi alla stessa scuola-classe di concorso dovrà verificarne l’aggregabilità e procedere direttamente alla somma delle ore.

La diffusione delle disponibilità aggiornate sarà realizzata a cura del fornitore di servizi informatici, che, tramite la struttura della Consulenza sul territorio, in data 22 agosto inoltrerà ai Direttori Regionali un prospetto, organizzato per regione e provincia, che recepisce gli aggiornamenti trasmessi tramite il suddetto nodo fino alla chiusura del collegamento del 20 agosto. Al riguardo si precisa che eventuali spezzoni orario inferiori alle sette ore non aggregati non saranno proposti nel suddetto elenco, in quanto non utili nella fase provinciale.
Si ricorda che la documentazione è disponibile sul sito intranet del Ministero della Pubblica Istruzione, alla voce Processi Amministrativi, Area Amministrativa, Reclutamento, Conferimento supplenze da parte dei dirigenti scolastici.

Per il DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta


Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III

Nota 6 agosto 2007

Prot.n. 15975

Oggetto: Istruzioni operative in materia di supplenze - Anno scolastico 2007/2008 – Errata corrige

Nella nota prot. AOODGPER 15551 del 31.7.2007, concernente istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2007/2008, sono contenuti i seguenti refusi che si segnalano per le conseguenti correzioni ed integrazioni.

1- Nella prima pagina, nella parte conclusiva del 2° comma, va depennata la parola “cv” e si prosegue con le parole “supporto della trasparenza ed efficacia delle operazioni medesime”.

2 - A pagina 8 là dove è scritto : “ Per la sostituzione del direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti vacanti e/o disponibili, come già precisato con la nota n. 1771, del 27.6.2003, dovranno essere utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del D.M. 146/2000 “ , leggasi : “Per la sostituzione del direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti vacanti e disponibili, come già precisato con la nota n. 1771, del 27.6.2003, dovranno essere utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del D.M. 146/2000.“

Per IL DIRETTORE GENERALE
F. to Luciano Chiappetta


Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III

Nota 31 luglio 2007

Prot. n.AOODGPER 15551

Oggetto: Anno scolastico 2007/2008 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA

Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a.s. 2007/08, anche alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento concernente le supplenze al personale docente ed educativo, adottato con D.M. 13 giugno 2007, tuttora in corso di registrazione alla Corte dei Conti.
Si richiama, innanzitutto, l'attenzione sul disposto di cui all'art.3, comma 1. del citato nuovo Regolamento , che prevede misure, anche di tipo informatico, per assicurare preventivamente adeguata pubblicizzazione delle operazioni di conferimento delle supplenze a livello provinciale, a cv
Com'è noto alle SS.LL., per l'effettuazione delle operazioni di cui all'oggetto deve intendersi operante il termine del 31 luglio fissato dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 333/2001. Pertanto, a decorrere dal 1° agosto 2007, l'individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche, attraverso lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, passerà nella competenza dei dirigenti scolastici.
Resta assicurato che il conferimento delle supplenze nella fase di competenza dei dirigenti scolastici potrà avvenire avvalendosi dell'apposita funzione attivata dal Sistema informativo di questa Amministrazione o attraverso l'adozione di modalità di rilevazione e assegnazione delle disponibilità di altro tipo (cartaceo, con l'utilizzo di un programma ad hoc, ecc…).
Nel primo caso occorrerà procedere ad un'attenta e puntuale ricognizione e comunicazione al Sistema informativo di tutte le disponibilità residue dopo l'espletamento delle operazioni gestite da codesti Uffici, nonché dei dati e degli elementi identificativi degli aspiranti aventi titolo.
E' bene precisare che tali adempimenti dovranno essere effettuati con la massima urgenza, attesi i tempi estremamente ristretti che si frappongono all'inizio del nuovo anno scolastico.
Per ulteriori istruzioni e indicazioni si rinvia alla Nota tecnica predisposta dal gestore del Sistema informativo e rilevabile nella Intranet di questo Ministero. La citata Nota tecnica fornisce, in dettaglio, le necessarie informazioni sulle scansioni temporali cui attenersi e sui supporti e i materiali che il Sistema informativo mette a disposizione (elenco dei posti disponibili, calendari delle convocazioni, elenchi degli aspiranti, proposte di assunzione, nomine conferite giornalmente ecc…).
Nel secondo caso (ricorso a soluzioni di diverso tipo) per poter disporre di un quadro puntuale e completo delle varie fasi operative poste in essere, dovranno comunque essere comunicate al Sistema informativo tutte le nomine disposte.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Innanzitutto si richiamano per l'a.s. 2007/08 le procedure, modalità operative e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per l' individuazione delle "scuole di riferimento" e dei requisiti che le stesse devono possedere così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
L'attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avverrà secondo le relative disposizioni dell'art.3, comma 2 e seguenti del nuovo Regolamento che prevedono, in particolare, in caso di disponibilità sopraggiunte, la riconvocazione degli aspiranti aventi titolo al completamento d'orario secondo i criteri di cui al successivo art.4 del Regolamento medesimo. Per quanto riguarda le deleghe compilate dagli aspiranti, disciplinate dall'art.3, comma 2 , del citato Regolamento, tali atti, sia se rivolti a specifica persona, sia se rivolti, per l'accettazione preventiva, al dirigente responsabile delle operazioni, devono intendersi ugualmente validi sia nella fase di competenza degli USP che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell'art.8 del nuovo Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l'anno scolastico di riferimento, prevedono :

1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2) la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento

Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art.3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l'aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al temine delle attività didattiche, esclusivamente per l'accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.

POSTI DI SOSTEGNO

In relazione alla esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il personale incluso in graduatoria ad esaurimento che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente e che non abbia titolo a figurare, per l'insegnamento di sostegno, nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l'a.s. 2007/2008, viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno di prima fascia correlati al titolo di specializzazione conseguito, per le sedi scolastiche prescelte per l'a.s. 2007/2008.
Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità dell'autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l'individuazione dell'avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R al Dirigente Scolastico della scuola cui è stato diretto il relativo Modello "B" di scelta delle istituzioni scolastiche per l' inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, entro il termine perentorio del 10 agosto 2007.

Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte degli USP e delle "scuole di riferimento", si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.
Si rammenta che i docenti di cui all'art. 1, lettere a),b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 "ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno", per cui, l'eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l'accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. 21.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, validi per l'a.s. 2007/2008. Nell'ipotesi di esaurimento degli elenchi di prima fascia, nella fase di temporanea assenza dei nuovi elenchi di seconda e terza fascia, dovranno essere utilizzati gli elenchi della seconda e terza fascia relativi all'anno scolastico precedente e, in subordine, le normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione.
E' consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell'avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.
Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell'avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l'intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo. Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 9 del nuovo Regolamento procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo il criterio di viciniorità. Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di scuola dell'infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 6, comma 1 del nuovo Regolamento, ulteriormente descritti dall'art.6, comma 3 e seguenti, del D.D.G. 16 marzo 2007.
Per quanto riguarda, ,l'eventuale esaurimento, nella scuola secondaria di secondo grado, dello specifico elenco dell'area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, in tali casi, ai sensi dell'art.6, comma 3, del nuovo Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

PERSONALE EDUCATIVO NEI CONVITTI SPECIALI

In caso di esaurimento della graduatoria ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che, possedendone i requisiti, abbiano presentato il relativo Allegato "A"al D.D.G. 16.3.2007, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante beneficiario della priorità sceglie con precedenza.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico allegate al predetto Modello "A" di domanda per l'attribuzione della priorità di scelta della sede. Con l'occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21, e al comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92 la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Ai sensi dell'art.1, comma 4, del nuovo Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell'istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'art.22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448, attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo. Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Attribuzione di ore di insegnamento per specialisti di lingua inglese nella scuola primaria

Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto il personale docente titolare e/o in servizio nella scuola non abbia titolo al predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei previsti requisiti.

Certificazione sanitaria di idoneità all'impiego

Si richiama l'attenzione sulla disposizione di cui all'art.9, comma 4, del nuovo Regolamento che prevede che la certificazione sanitaria di idoneità all'impiego debba essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione dell'attribuzione del primo contratto di lavoro.
Si ritiene opportuno significare, al riguardo,che il Ministero della Sanità- Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con nota n.17745 del 3 luglio 2007, in risposta a specifico quesito dello scrivente, ha dato notizia che è attualmente in discussione presso la 12^ Commissione Igiene e Sanità del Senato, un disegno di legge concernente"Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute" che prevede, sostanzialmente, l'abrogazione dell'obbligo documentale in questione.

Conferimento supplenze annuali e fino al termine dell'attività didattica al personale ata

L' art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non è stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine dell'attività didattica ( lett. b).
Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell'art. 4, comma 11 della legge 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35 .
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d'istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell'attività didattica.
Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell'assunzione in servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall'art. 1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430.
Per la sostituzione del direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti vacanti e/o disponibili, come già precisato con la nota n. 1771, del 27.6.2003, dovranno essere utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del D.M. 146/2000.
Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili, o residuali dopo l'operazione del precedente periodo, si dovrà procedere secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 55 del CCNL del 24 luglio 2003 e dal contratto integrativo nazionale sulle utilizzazioni, sottoscritto il 7 giugno 2006, art. 11 bis, la cui validità è stata prorogata all'a.s. 2007/08 dal C.C.N.I. sottoscritto il 6 giugno 2007.

CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
E' appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.
Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica. Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici, a fronte dell'effettiva necessità, secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra procedere ancora alla copertura di posti, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori. Per il profilo di collaboratore scolastico si applicano le disposizioni contenute nell'art. 587 del D.L.vo 297/94, per l'attuazione delle quali, in attesa dell'emanazione di specifica normativa al riguardo, i Direttori Regionali potranno valutare l'opportunità di stipulare apposite convenzioni con i competenti Centri dell'Impiego al fine di semplificare le relative procedure.
Per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Anche per il personale ATA si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3 del D.M. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000. n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.
In materia di attribuzione della priorità nella scelta della sede ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, con riferimento al conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, si richiamano, per l'a.s. 2007/2008, le disposizioni impartite per il personale docente con la presente nota.

PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., in linea con le già richiamate disposizioni dell'art.3, comma1, del nuovo Regolamento, sulla necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc… ), siano adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i mezzi di comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all'albo, inserimento nei siti internet, comunicati stampa, ecc… ), in modo che le relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino il più possibile chiari e accessibili. E ciò a maggior ragione dopo il 31 luglio, con il passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e con l'attivazione delle "scuole di riferimento" o di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F. to Giuseppe Fiori


Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131
(in
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 194 del 22 agosto 2007)

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l’articolo 4;

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in particolare l’articolo 1, commi 72 e 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e in particolare gli articoli 14 e 15;

Visto il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito dalla legge 143 del 4 giugno 2004;

Visto il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201;

Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle norme contenute nel predetto Regolamento;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 605;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 maggio 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il relativo nulla-osta del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 1° giugno 2007

ADOTTA

il seguente Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

ARTICOLO 1
(Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)
  1. Ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:
     

    1. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.

    2. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

    3. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all’articolo 7.

  2. Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 2.

  3. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all’articolo 5.

  4. Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati,dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

  5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all’articolo 2 o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.

  6. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333, l’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.

  7. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio e termine:

    • per le supplenze annuali il 31 agosto;

    • per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

    • per le supplenze temporanee l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

  8. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti, in nessun caso, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

ARTICOLO 2
(Graduatorie ad esaurimento)
  1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, di cui al comma 2 del precedente articolo 1, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, e secondo le disposizioni di legge al riguardo vigenti.

  2. Il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento può rinunciare, in via definitiva o limitatamente ad un biennio scolastico, all’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l’assunzione a tempo indeterminato.

  3. Al personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento di due province sono conferite supplenze soltanto nella provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta.

  4. Nei confronti del personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l’inserimento nella graduatoria ad esaurimento è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L’accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego, fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla disciplina contrattuale.

  5. Nello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ai fini dell’attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

ARTICOLO 3
(Conferimento delle supplenze a livello provinciale)
  1. Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell’albo e nel sito informatico di ciascun ufficio scolastico provinciale:

    • del quadro definito ed esaustivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;

    • del calendario delle convocazioni.

    Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, dei predetti dati viene pubblicizzata ulteriormente una versione aggiornata in tempo reale che tenga conto delle operazioni già effettuate.
     

  2. Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione . Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.

  3. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.

  4. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 5, l’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento d’orario secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se del caso, i possibili frazionamenti d’orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.

  5. Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.

ARTICOLO 4
(Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico)
  1. L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

  2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

  3. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.

ARTICOLO 5
(Graduatorie di circolo e di istituto)
  1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.

  2. I titoli di studio e di abilitazione per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo.

  3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell’ordine, composte come segue:
    I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
    II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
    III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.
  4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia.
    Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, annessa al presente Regolamento (Allegato A). Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni presiedute dal Dirigente dell’Ufficio scolastico Provinciale o da un suo delegato e composte da un Dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente l’insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un Docente titolare di strumento musicale nella scuola media per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria La Commissione è nominata dal competente Dirigente dell’ufficio scolastico provinciale

  5. Le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle cadenze di aggiornamento delle corrispondenti graduatorie ad esaurimento e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di aggiornamento delle predette graduatorie. Le graduatorie della II e III fascia hanno validità biennale.

  6. L’aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni.
    Nell’ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio. In occasione del verificarsi di tali supplenze brevi sino a 10 giorni, nelle scuole interessate si darà luogo a scorrimento prioritario assoluto della graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che hanno fornito tale disponibilità.
    Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee vengono definite, con provvedimento ministeriale emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che, tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno prevedere l’utilizzo del telefono cellulare, ovvero della posta elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere, indicati dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda.

  7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell’articolo 2, comma 3.

  8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Resta comunque preclusa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.

  9. Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo.

ARTICOLO 6
(Elenchi di sostegno)
  1. Per le disponibilità di posti per le attività didattiche di sostegno ad alunni portatori di handicap psicofisici, della vista e dell’udito si dà luogo alla costituzione, per tutti gli ordini e gradi di scuole, dei relativi elenchi di sostegno, cui hanno accesso gli aspiranti che siano in possesso del titolo valido per l’insegnamento di materie comuni e del correlato titolo di specializzazione valido per l’insegnamento di sostegno. Detti elenchi sono suddivisi secondo la medesima articolazione in fasce di cui al precedente articolo 5, comma 3; per la scuola secondaria di secondo grado vengono disposti elenchi distinti per ciascuna delle aree disciplinari secondo cui risultano suddivisi i relativi insegnamenti.
    Gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella rispettiva graduatoria.
    Gli aspiranti sono inclusi nell’elenco di scuola secondaria di primo grado in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria.
    Gli aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola secondaria di secondo grado in base alla migliore collocazione di fascia e correlato punteggio con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferibile alla medesima area disciplinare.

  2. Nell’attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo modalità annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto titolo di specializzazione, anche se conseguito successivamente ai termini previsti per l’inclusione negli elenchi medesimi.

  3. Nella scuola secondaria di secondo grado, l’esaurimento dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, individuata secondo la normativa vigente, comporta il conferimento del posto tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

ARTICOLO 7
(Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto).
  1. Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:

    1. supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;

    2. supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

  2. Le graduatorie di circolo e di istituto, in base all’attivazione di apposita procedura informatizzata, recano indicazioni che, al momento della loro consultazione da parte della scuola interessata, evidenziano la situazione aggiornata della posizione specifica di occupazione, ovvero di inoccupazione da parte degli aspiranti inclusi nella graduatoria medesima, in modo che siano interpellati esclusivamente gli aspiranti che, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, si trovino nelle condizioni di accettare, anche parzialmente ai fini del completamento di orario, la tipologia di supplenza offerta.
    Ai fini del costante e tempestivo aggiornamento dei dati indispensabili per il regolare funzionamento della procedura informatizzata in questione, le scuole comunicano al Sistema informativo le notizie richieste il giorno stesso della stipula del contratto e dell’assunzione in servizio del supplente.

  3. Fatta salva la possibilità per i docenti in servizio di prestare ore eccedenti all’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 10 della legge e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.

  4. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

  5. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

  6. Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

  7. Nelle scuole dell’infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all’accettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.

  8. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all’insegnamento di una lingua straniera, sono conferite, ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria, agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi, ovvero, a coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado. Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le supplenze secondo l’ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.

  9. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici. 10 Nell’anno di rinnovo delle graduatorie di circolo e di istituto, la relativa procedura deve essere attivata entro il 31 gennaio antecedente all’inizio dell’a.s. di riferimento e deve essere completata entro il successivo 31 agosto.

ARTICOLO 8
(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro)
  1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l’anno scolastico in corso:

    1. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
      1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;

      2. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;

      3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

    2. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
      1. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;

      2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;

      3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

    3. Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:
      1. la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.

      2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;

      3. l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.

  2. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

  3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

  4. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

ARTICOLO 9
(Disposizioni finali e di rinvio)
  1. I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l’individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che detta disposizioni anche per l’attuazione delle relative procedure informatizzate.

  2. Hanno titolo a presentare domanda di inclusione nelle graduatorie o a permanere nelle stesse, coloro che al 1° settembre del relativo anno di vigenza non abbiano compiuto il 65° anno di età.

  3. Nei casi in cui è previsto l’accesso all’insegnamento di cittadini comunitari in possesso di titolo di studio rilasciato all’estero e dichiarato equipollente, è richiesto altresì il requisito dell’accertamento della competenza linguistica italiana che, secondo le disposizioni vigenti impartite con circolare ministeriale n.39 del 21 maggio 2005, è attestata dall’università per stranieri di Perugia.

  4. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all’onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure. La certificazione sanitaria di idoneità all’impiego deve essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie, in occasione dell’attribuzione del primo rapporto di lavoro.

  5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale educativo.

  6. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

IL MINISTRO
f.to Giuseppe FIORONI


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