Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III
Nota 19 novembre 2007
Prot. n.AOODGPER. 21992
Oggetto: Regolamento supplenze D.M. n.131 del 13
giugno 2007: Ulteriori chiarimenti
In relazione a ulteriori quesiti pervenuti sulla materia in oggetto,
si ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono:
- Nelle graduatorie di terza fascia di circolo per scuola
primaria/infanzia, si valuta come titolo di livello pari o superiore
un diploma di maturità o di laurea triennale in quanto in tale
fascia vengono iscritti candidati in possesso del solo diploma,
mentre i laureati in scienze della formazione primaria, cui non
potrebbe essere valutato un diploma di maturità o una laurea
triennale, in quanto abilitati, se non già iscritti in I fascia,
vengono iscritti in II fascia.
- In caso di rinuncia a supplenza conferita nei casi previsti
dall’art.7, comma 9 del Regolamento, quando l’aspirante interpellato
appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in
cui necessita la supplenza, non si applica la sanzione di cui
all’art.8, comma 1, lett. b, punto 1 del Regolamento, in quanto gli
aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella
graduatoria del circolo o dell’istituto in cui viene proposta la
supplenza.
- Nel caso di supplenze conferite sulla base delle “vecchie”
graduatorie valide per il triennio scolastico 2004/2007, eventuali
comportamenti sanzionabili non producono effetti sulla “nuove”
graduatorie valide per il biennio 2007/2008 e 2008/2009.
- Le indicazioni contenute al punto 1 della nota prot. n. 18329
del 25 settembre 2007 in materia di certificazioni di idoneità
all’impiego, nelle more dell’emananda normativa sull’argomento, sono
da ritenere applicabili anche al personale assunto a tempo
indeterminato.
- Si chiarisce che la supplenza conferita in base all’art. 7 comma
7 del Regolamento D.M. 131/2007 (durata pari o inferiore a 10
giorni) può essere prorogata tante volte quanto necessario, purché
le singole proroghe abbiano durata pari a quella prevista dal citato
comma ( fino a 10 giorni). Per durata superiore, si dovrà scorrere
la normale graduatoria.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE FIORI
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio II
Nota 25 settembre 2007
Prot. n. AOODGPER. 18329
Oggetto: Regolamento supplenze D.M. n.131 del 13
giugno 2007: Chiarimenti
In relazione a quesiti pervenuti , si ritiene opportuno fornire i
chiarimenti che seguono:
1) CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ALL'IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO
Già nella nota n. 15551 del 31 luglio 2007 si faceva presente che è in
corso di perfezionamento un disegno di legge che prevede l'abrogazione
dei certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro, salvo
l'obbligo derivante dal D.lvo 626/94 per i lavoratori soggetti a
sorveglianza sanitaria. In considerazione di quanto sopra, e preso atto
che già alcune Regioni (Umbria , Liguria , Lombardia , Friuli), con
propria legge hanno abolito la competenza delle AA.SS.LL. al rilascio
della suddetta certificazione, si ritiene che, nelle more di una
normativa che chiarisca se, e quali organismi, debbano eventualmente
attestare l'idoneità all'impiego, i contratti possano esplicare la loro
efficacia anche con la presentazione di una certificazione rilasciata
dal proprio medico curante o dal medico di base. Rispetto alla
presentazione dei documenti di rito, si richiamano le istruzioni
impartite con C.M. 65 del 29 luglio 2003, punto C.
2) ARTT.33 e 58 CCNL 23 luglio 2003: FRUIZIONE DA PARTE DEI NEO ASSUNTI
Fermo restando quanto già riferito con nota 16499 del 31 agosto 2007, si
ritiene utile precisare che ai fini della fruizione del beneficio
previsto dalla normativa in oggetto, è necessaria la preliminare
sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato da parte del
personale neo assunto affinché possa seguirsi la logica connessione
delle procedure : assunzione a TI, aspettativa, sottoscrizione contratto
a TD. Il Dirigente scolastico della sede di prima destinazione ha il
compito di sottoscrivere il contratto a tempo indeterminato curando,
altresì , tutte le le ulteriori operazioni necessarie al perfezionamento
dell'assunzione mediante le consuete funzioni disponibili al sistema
informatico. Il periodo di prova , per il personale in parola è,
naturalmente, differito.
3) ASSEGNAZIONE DI SPEZZONI FINO A SEI ORE AL PERSONALE INTERNO
Confermando quanto già chiarito con tutte le precedenti circolari
sull'argomento, si ribadisce che tutto quanto detto va riferito agli
"spezzoni" in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla
frantumazione di posti o cattedre.
4) SANZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO
Premesso che , ovviamente, le sanzioni previste dal D.M. n. 131 del 13
giugno 2007, si applicano alle graduatorie compilate in base al DDG del
16/3/2007 e al D.M. 53 del 21 giugno 2007 e non a coloro che sono
nominati dalle graduatorie 2006/2007, si precisa che la sanzione non si
applica in caso di rinuncia alla supplenza su posto di sostegno da parte
di un docente non in possesso di specializzazione.
5) COMPLETAMENTO DI ORARIO
L'art. 4 del Regolamento delle supplenze limita il diritto al
completamento orario ai soli aspiranti cui è stata conferita supplenza a
orario ridotto in caso di assenza di posti interi. Si ritiene di poter
consentire, limitatamente all'a.s. 2007/08, in considerazione della
novità della disposizione, un'interpretazione estensiva della norma, nel
senso di poter effettuare il completamento dalle graduatorie di
istituto, ovviamente nell'ambito di una sola provincia.
6) ART. 7, COMMA 8 DEL REGOLAMENTO
Le supplenze da conferire ai sensi dell'art. 7, comma,8 sono da
riferirsi sia agli insegnanti specialisti di lingua inglese, che a
quelli specializzati.
7) ELENCHI DI SOSTEGNO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: ESAURIMENTO
DELLO SPECIFICO ELENCO DELL'AREA DISCIPLINARE SU CUI DEBBA DISPORSI LA
NOMINA
Si richiama quanto stabilito dall'art.6, c. 5, ultimo capoverso del DDG
16 marzo 2007 per chiarire che l'art.6 c. 3 del Regolamento sulle
supplenze va inteso nel senso che il conferimento del posto va
effettuato, nel caso di esaurimento dell'elenco specifico, mediante lo
scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree
disciplinari, sia per le nomine disposte dal capo d'istituto che per
quelle disposte dagli Uffici Scolastici Provinciali.
8) SUPPLENZE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA FINO A 10 GIORNI
Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.M. 53 del 21 giugno 2007, si
ritiene opportuno precisare che le operazioni di interpello degli
aspiranti, ovviamente effettuate in ordine di graduatoria e con le
modalità previste dalla normativa richiamata, si svolgono in 2 fasi.
Dalle ore 7,30 alle ore 9,00 vengono contattati gli aspiranti fino a
quando uno degli interpellati accetti la proposta. In caso di esito
negativo (nessuno abbia accettato), dalle ore 9,00 fino alle ore 10,00
possono essere prese in considerazione le situazioni eventualmente
lasciate in sospeso nella fase precedente (in quanto non è avvenuto un
contatto diretto con l'aspirante), attribuendo la supplenza al primo
aspirante disponibile.
9) ART. 40, COMMA 9, LEGGE 449/97
E' appena il caso di evidenziare che in attesa della pubblicazione delle
nuove graduatorie di istituto, per il buon funzionamento delle
istituzioni scolastiche i Dirigenti scolastici devono conferire le
supplenze sulla base delle vecchie graduatorie "fino all'avente titolo".
IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE FIORI
Direzione Generale per il personale della
scuola
Uff. III
Nota 28 agosto 2007
Prot.n. 16380
Oggetto: Conferimento
delle supplenze al personale docente ed educativo
Si comunica che nella Gazzetta
Ufficiale, serie generale, n. 194 del 22 agosto 2007 è pubblicato il
D.M. 13 giugno 2007, n. 131, con il quale è stato adottato il
Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 3
maggio 1999, n. 124.
Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente nota
che sarà pubblicata sul sito internet del Ministero
(www.pubblica.istruzione.it) e nella rete intranet.
IL DIRETTORE GENERALE
F. to GIUSEPPE FIORI
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III
Nota 7 agosto 2007
Prot.n. AOODGPER 16085
Oggetto: Conferimento delle supplenze al personale
docente da parte dei dirigenti scolastici - disponibilità in formato
magnetico
Facendo seguito alla nota tecnica allegata alla nota prot. AOODGPER
15551 del 31 luglio 2007, si rende noto che dall’8 agosto sarà
disponibile, fra gli altri, il nodo NOB, per consentire l'aggiornamento
delle disponibilità su cui effettuare le nomine dei supplenti annuali e
fino al termine delle attività didattiche.
Al fine di consentire la corretta attribuzione degli spezzoni orario
superiori alle 6 ore in sede provinciale, ciascuna scuola (o il relativo
USP) che troverà spezzoni orario distinti relativi alla stessa
scuola-classe di concorso dovrà verificarne l’aggregabilità e procedere
direttamente alla somma delle ore.
La diffusione delle disponibilità aggiornate sarà realizzata a cura del
fornitore di servizi informatici, che, tramite la struttura della
Consulenza sul territorio, in data 22 agosto inoltrerà ai Direttori
Regionali un prospetto, organizzato per regione e provincia, che
recepisce gli aggiornamenti trasmessi tramite il suddetto nodo fino alla
chiusura del collegamento del 20 agosto. Al riguardo si precisa che
eventuali spezzoni orario inferiori alle sette ore non aggregati non
saranno proposti nel suddetto elenco, in quanto non utili nella fase
provinciale.
Si ricorda che la documentazione è disponibile sul sito intranet del
Ministero della Pubblica Istruzione, alla voce Processi Amministrativi,
Area Amministrativa, Reclutamento, Conferimento supplenze da parte dei
dirigenti scolastici.
Per il DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III
Nota 6 agosto 2007
Prot.n. 15975
Oggetto: Istruzioni operative in materia di supplenze
- Anno scolastico 2007/2008 – Errata corrige
Nella nota prot. AOODGPER 15551 del 31.7.2007, concernente istruzioni
e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente,
educativo ed ATA per l’anno scolastico 2007/2008, sono contenuti i
seguenti refusi che si segnalano per le conseguenti correzioni ed
integrazioni.
1- Nella prima pagina, nella parte conclusiva del 2° comma, va
depennata la parola “cv” e si prosegue con le parole “supporto della
trasparenza ed efficacia delle operazioni medesime”.
2 - A pagina 8 là dove è scritto : “ Per la sostituzione del
direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti
vacanti e/o disponibili, come già precisato con la nota n. 1771, del
27.6.2003, dovranno essere utilizzate le graduatorie degli ex
responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del D.M. 146/2000 “ ,
leggasi : “Per la sostituzione del direttori dei servizi generali e
amministrativi, nel caso di posti vacanti e disponibili, come già
precisato con la nota n. 1771, del 27.6.2003, dovranno essere
utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di
cui all'art. 7 del D.M. 146/2000.“
Per IL DIRETTORE GENERALE
F. to Luciano Chiappetta
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III
Nota 31 luglio 2007
Prot. n.AOODGPER 15551
Oggetto: Anno scolastico 2007/2008 - Istruzioni e
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente,
educativo ed ATA
Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative
in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a.s.
2007/08, anche alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo
Regolamento concernente le supplenze al personale docente ed educativo,
adottato con D.M. 13 giugno 2007, tuttora in corso di registrazione alla
Corte dei Conti.
Si richiama, innanzitutto, l'attenzione sul disposto di cui all'art.3,
comma 1. del citato nuovo Regolamento , che prevede misure, anche di
tipo informatico, per assicurare preventivamente adeguata
pubblicizzazione delle operazioni di conferimento delle supplenze a
livello provinciale, a cv
Com'è noto alle SS.LL., per l'effettuazione delle operazioni di cui
all'oggetto deve intendersi operante il termine del 31 luglio fissato
dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 333/2001. Pertanto, a decorrere
dal 1° agosto 2007, l'individuazione e la nomina dei destinatari delle
supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche,
attraverso lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, passerà
nella competenza dei dirigenti scolastici.
Resta assicurato che il conferimento delle supplenze nella fase di
competenza dei dirigenti scolastici potrà avvenire avvalendosi
dell'apposita funzione attivata dal Sistema informativo di questa
Amministrazione o attraverso l'adozione di modalità di rilevazione e
assegnazione delle disponibilità di altro tipo (cartaceo, con l'utilizzo
di un programma ad hoc, ecc…).
Nel primo caso occorrerà procedere ad un'attenta e puntuale ricognizione
e comunicazione al Sistema informativo di tutte le disponibilità residue
dopo l'espletamento delle operazioni gestite da codesti Uffici, nonché
dei dati e degli elementi identificativi degli aspiranti aventi titolo.
E' bene precisare che tali adempimenti dovranno essere effettuati con la
massima urgenza, attesi i tempi estremamente ristretti che si
frappongono all'inizio del nuovo anno scolastico.
Per ulteriori istruzioni e indicazioni si rinvia alla Nota tecnica
predisposta dal gestore del Sistema informativo e rilevabile nella
Intranet di questo Ministero. La citata Nota tecnica fornisce, in
dettaglio, le necessarie informazioni sulle scansioni temporali cui
attenersi e sui supporti e i materiali che il Sistema informativo mette
a disposizione (elenco dei posti disponibili, calendari delle
convocazioni, elenchi degli aspiranti, proposte di assunzione, nomine
conferite giornalmente ecc…).
Nel secondo caso (ricorso a soluzioni di diverso tipo) per poter
disporre di un quadro puntuale e completo delle varie fasi operative
poste in essere, dovranno comunque essere comunicate al Sistema
informativo tutte le nomine disposte.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Innanzitutto si richiamano per l'a.s. 2007/08 le procedure, modalità
operative e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti
analoghe note circa i criteri per l' individuazione delle "scuole di
riferimento" e dei requisiti che le stesse devono possedere così come la
scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi
contesti.
L'attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle
graduatorie ad esaurimento avverrà secondo le relative disposizioni
dell'art.3, comma 2 e seguenti del nuovo Regolamento che prevedono, in
particolare, in caso di disponibilità sopraggiunte, la riconvocazione
degli aspiranti aventi titolo al completamento d'orario secondo i
criteri di cui al successivo art.4 del Regolamento medesimo. Per quanto
riguarda le deleghe compilate dagli aspiranti, disciplinate dall'art.3,
comma 2 , del citato Regolamento, tali atti, sia se rivolti a specifica
persona, sia se rivolti, per l'accettazione preventiva, al dirigente
responsabile delle operazioni, devono intendersi ugualmente validi sia
nella fase di competenza degli USP che nella successiva fase di
competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione
anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a
livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute
nell'art.8 del nuovo Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi
a tutto l'anno scolastico di riferimento, prevedono :
1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla
convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire
supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo
insegnamento;
2) la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuatasi
anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad
esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo
insegnamento;
3) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento
che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di
insegnamento
Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art.3, comma 5, del citato
Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento
delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei
relativi contratti, che l'aspirante rinunci, senza alcun tipo di
penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a
supplenza temporanea sino al temine delle attività didattiche,
esclusivamente per l'accettazione successiva di proposta contrattuale
per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
POSTI DI SOSTEGNO
In relazione alla esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di
insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività
didattiche di sostegno, il personale incluso in graduatoria ad
esaurimento che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il
sostegno tardivamente e che non abbia titolo a figurare, per
l'insegnamento di sostegno, nelle graduatorie ad esaurimento e nelle
graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l'a.s.
2007/2008, viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno
di prima fascia correlati al titolo di specializzazione conseguito, per
le sedi scolastiche prescelte per l'a.s. 2007/2008.
Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale
richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità
dell'autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per
l'individuazione dell'avvenuto conseguimento del titolo di
specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con
raccomandata A/R al Dirigente Scolastico della scuola cui è stato
diretto il relativo Modello "B" di scelta delle istituzioni scolastiche
per l' inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, entro il
termine perentorio del 10 agosto 2007.
Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da
parte degli USP e delle "scuole di riferimento", si ribadisce
l'esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle
supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in
possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più
laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di
conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare
tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.
Si rammenta che i docenti di cui all'art. 1, lettere a),b) e c) e art.
3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 "ricorrendone le condizioni,
debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con
priorità, su posti di sostegno", per cui, l'eventuale rinuncia a
proposta di contratto su posto di sostegno consente l'accettazione di
altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non
collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. 21.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno
compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente
residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui
esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle
graduatorie di circolo e di istituto, validi per l'a.s. 2007/2008.
Nell'ipotesi di esaurimento degli elenchi di prima fascia, nella fase di
temporanea assenza dei nuovi elenchi di seconda e terza fascia, dovranno
essere utilizzati gli elenchi della seconda e terza fascia relativi
all'anno scolastico precedente e, in subordine, le normali graduatorie
degli aspiranti privi di titolo di specializzazione.
E' consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una
supplenza sino alla nomina dell'avente titolo, esclusivamente per
disponibilità relative a posti di sostegno.
Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti
di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto
sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell'avente
titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle
attività didattiche, l'intero periodo assume il regime giuridico del
provvedimento attribuito a titolo definitivo. Qualora si esauriscano gli
elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la
disponibilità del posto, la scuola medesima, in attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 7, comma 9 del nuovo Regolamento procederà
utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo il
criterio di viciniorità. Ove, infine, si renda necessario attribuire la
supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, i dirigenti
scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento della
graduatoria di riferimento se trattasi di scuola dell'infanzia e
primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie
d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola
secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri
adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno
previsti dall'art. 6, comma 1 del nuovo Regolamento, ulteriormente
descritti dall'art.6, comma 3 e seguenti, del D.D.G. 16 marzo 2007.
Per quanto riguarda, ,l'eventuale esaurimento, nella scuola secondaria
di secondo grado, dello specifico elenco dell'area disciplinare su cui
debba disporsi la nomina, in tali casi, ai sensi dell'art.6, comma 3,
del nuovo Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato
degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
PERSONALE EDUCATIVO NEI CONVITTI SPECIALI
In caso di esaurimento della graduatoria ad esaurimento del personale
educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura
dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza
di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette
istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale
educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate
contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il
diritto di opzione agli aspiranti.
PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che, possedendone i
requisiti, abbiano presentato il relativo Allegato "A"al D.D.G.
16.3.2007, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria
secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati,
l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di
aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della
medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante beneficiario
della priorità sceglie con precedenza.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione
possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza
economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli
aspiranti che li precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede
scolastica e per la produzione della documentazione e della
certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal
vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale
scolastico allegate al predetto Modello "A" di domanda per
l'attribuzione della priorità di scelta della sede. Con l'occasione si
precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola
istituzione scolastica.
Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di
handicap personale di cui all'art. 21, e al comma 6, dell'art. 33 della
legge n. 104/92 la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei
criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica,
mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di
handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio
risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di
residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale
comune, in comune viciniore.
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Ai sensi dell'art.1, comma 4, del nuovo Regolamento le ore di
insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a
costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di
disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle
graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell'istituzione
scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di
insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di
insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4
dell'art.22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448,
attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola
medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui
trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo
determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente
al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con
contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo
determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive
oltre l'orario d'obbligo. Solo in subordine a tali attribuzioni, nei
casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al
personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno
all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di
istituto.
Attribuzione di ore di insegnamento per specialisti di lingua inglese
nella scuola primaria
Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni
residuino ore di lingua inglese in quanto il personale docente titolare
e/o in servizio nella scuola non abbia titolo al predetto insegnamento,
le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle
graduatorie di circolo in possesso dei previsti requisiti.
Certificazione sanitaria di idoneità all'impiego
Si richiama l'attenzione sulla disposizione di cui all'art.9, comma 4,
del nuovo Regolamento che prevede che la certificazione sanitaria di
idoneità all'impiego debba essere prodotta una sola volta nel periodo di
vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione
dell'attribuzione del primo contratto di lavoro.
Si ritiene opportuno significare, al riguardo,che il Ministero della
Sanità- Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione - Direzione
Generale della Prevenzione Sanitaria, con nota n.17745 del 3 luglio
2007, in risposta a specifico quesito dello scrivente, ha dato notizia
che è attualmente in discussione presso la 12^ Commissione Igiene e
Sanità del Senato, un disegno di legge concernente"Disposizioni per la
semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela
della salute" che prevede, sostanzialmente, l'abrogazione dell'obbligo
documentale in questione.
Conferimento supplenze annuali e fino al termine dell'attività didattica
al personale ata
L' art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000,
n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli
del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non
è stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato
sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di
supplenze temporanee sino al termine dell'attività didattica ( lett. b).
Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell'art. 4, comma 11 della
legge 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per
titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento
delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai
sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35 .
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie
permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del
D.L.vo 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad
esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M.
24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai
competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle
graduatorie di circolo e d'istituto, con la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell'attività
didattica.
Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell'assunzione in
servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività
didattiche, come disposto dall'art. 1, comma 6 del Regolamento sulle
supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430.
Per la sostituzione del direttori dei servizi generali e amministrativi,
nel caso di posti vacanti e/o disponibili, come già precisato con la
nota n. 1771, del 27.6.2003, dovranno essere utilizzate le graduatorie
degli ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del D.M.
146/2000.
Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili, o residuali
dopo l'operazione del precedente periodo, si dovrà procedere secondo
quanto previsto dagli artt. 47 e 55 del CCNL del 24 luglio 2003 e dal
contratto integrativo nazionale sulle utilizzazioni, sottoscritto il 7
giugno 2006, art. 11 bis, la cui validità è stata prorogata all'a.s.
2007/08 dal C.C.N.I. sottoscritto il 6 giugno 2007.
CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti
solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
E' appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le
graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui
all'art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e
le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M.
19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.
Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo
professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del
Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel
caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione
scolastica. Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue
saranno utilizzate dai dirigenti scolastici, a fronte dell'effettiva
necessità, secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430
per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata
fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle
di circolo e di istituto, occorra procedere ancora alla copertura di
posti, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le
graduatorie delle scuole viciniori. Per il profilo di collaboratore
scolastico si applicano le disposizioni contenute nell'art. 587 del
D.L.vo 297/94, per l'attuazione delle quali, in attesa dell'emanazione
di specifica normativa al riguardo, i Direttori Regionali potranno
valutare l'opportunità di stipulare apposite convenzioni con i
competenti Centri dell'Impiego al fine di semplificare le relative
procedure.
Per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i
Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto
dei criteri e principi contenuti nell'art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000,
n. 430.
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più
altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o
da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata
la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in
servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del
precedente contratto.
Anche per il personale ATA si conferma la possibilità per gli
interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di
conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo
le condizioni di cui all'art. 3 del D.M. 430/2000, delle sanzioni di cui
all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000. n. 430), in
caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di
servizio.
In materia di attribuzione della priorità nella scelta della sede ai
sensi degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, con riferimento al
conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività
didattiche, si richiamano, per l'a.s. 2007/2008, le disposizioni
impartite per il personale docente con la presente nota.
PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., in linea con le già
richiamate disposizioni dell'art.3, comma1, del nuovo Regolamento, sulla
necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento
delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva
variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc… ), siano
adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i mezzi di
comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all'albo,
inserimento nei siti internet, comunicati stampa, ecc… ), in modo che le
relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino il più
possibile chiari e accessibili. E ciò a maggior ragione dopo il 31
luglio, con il passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e con
l'attivazione delle "scuole di riferimento" o di altre soluzioni
ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
F. to Giuseppe Fiori
Decreto Ministeriale 13 giugno 2007,
n. 131
(in Gazzetta
Ufficiale, serie generale, n. 194 del 22 agosto 2007)
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Vista la
legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico e, in particolare, l’articolo 4;
Visto
l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in particolare l’articolo 1, commi 72 e
78;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e in
particolare gli articoli 14 e 15;
Visto il
decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito dalla legge 143 del 4
giugno 2004;
Visto il
Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze
al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n.
201;
Considerata
la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle norme contenute
nel predetto Regolamento;
Vista la
legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 605;
Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli
atti normativi nella seduta del 7 maggio 2007;
Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il
relativo nulla-osta del Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 1°
giugno 2007
ADOTTA
il seguente Regolamento per il conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4
della legge 3 maggio 1999, n. 124.
ARTICOLO 1
(Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)
-
Ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, nei casi
in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti
disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque,
a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:
-
supplenze annuali per la copertura delle
cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la
data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per
tutto l’anno scolastico.
-
supplenze temporanee sino al termine delle
attività didattiche per la copertura di cattedre e posti
d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data
del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le
ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o
posti orario.
-
supplenze temporanee per ogni altra necessità
di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto
specificato all’articolo 7.
-
Per l’attribuzione delle supplenze annuali e
delle supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui
all’articolo 2.
-
Per le supplenze temporanee si utilizzano le
graduatorie di circolo e di istituto di cui all’articolo 5.
-
Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6
ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti
orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22
della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione,
con il consenso degli interessati,dei citati spezzoni ai docenti in
servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come
ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24
ore settimanali.
-
In caso di esaurimento delle graduatorie di cui
all’articolo 2 o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le
relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle
attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici
delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le
rispettive graduatorie di circolo e di istituto.
-
Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4
del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20
agosto 2001, n. 333, l’individuazione del destinatario della
supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica
territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle
graduatorie ad esaurimento e dal dirigente scolastico nel caso di
utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.
-
Il conferimento delle supplenze si attua mediante
la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti
dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno
effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio e termine:
-
per le supplenze annuali il 31 agosto;
-
per le supplenze temporanee fino al termine
delle attività didattiche, il giorno annualmente indicato dal
relativo calendario scolastico quale termine delle attività
didattiche;
-
per le supplenze temporanee l’ultimo giorno
di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
-
I posti delle dotazioni organiche provinciali non
possono essere coperti, in nessun caso, a norma dell’articolo 4,
comma 4, della legge, mediante assunzione di personale docente non
di ruolo.
ARTICOLO 2
(Graduatorie ad esaurimento)
-
Per il conferimento delle supplenze annuali e
delle supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche, di cui al comma 2 del precedente articolo 1, si
utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1,
comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento
adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, e secondo
le disposizioni di legge al riguardo vigenti.
-
Il personale incluso nelle graduatorie ad
esaurimento può rinunciare, in via definitiva o limitatamente ad un
biennio scolastico, all’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, manifestando esclusivo interesse per l’assunzione a
tempo indeterminato.
-
Al personale incluso nelle graduatorie ad
esaurimento di due province sono conferite supplenze soltanto nella
provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta.
-
Nei confronti del personale che sia già di ruolo
per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza è
conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l’inserimento
nella graduatoria ad esaurimento è finalizzato anche al conferimento
delle supplenze. L’accettazione di rapporto a tempo determinato
comporta la decadenza dal precedente impiego, fatte salve le
specifiche ipotesi previste dalla disciplina contrattuale.
-
Nello scorrimento delle graduatorie ad
esaurimento ai fini dell’attribuzione delle supplenze non vengono
presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non
siano utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai commi
2, 3 e 4.
ARTICOLO 3
(Conferimento delle supplenze a livello provinciale)
-
Al fine di garantire il regolare e ordinato
inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze
annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività
didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la
pubblicizzazione nell’albo e nel sito informatico di ciascun ufficio
scolastico provinciale:
Nel corso delle attività di attribuzione delle
supplenze, dei predetti dati viene pubblicizzata ulteriormente una
versione aggiornata in tempo reale che tenga conto delle operazioni
già effettuate.
-
Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante
l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli
aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla
convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica
delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi
previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente
responsabile delle operazioni in questione . Non hanno titolo a
conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla
convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di
delega sopra specificate.
-
I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti
forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità
rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre
comuni.
-
Fatte salve le disposizioni di cui al successivo
comma 5, l’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da
parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di
assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non
soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a
determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di
ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi
degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento d’orario
secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se
del caso, i possibili frazionamenti d’orario e, poi, nei riguardi
degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di
proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una
proposta di assunzione non hanno più titolo ad ulteriori proposte di
supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima
graduatoria.
-
Durante il periodo occorrente per il
completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula
dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di
assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività
didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il
medesimo o diverso insegnamento.
ARTICOLO 4
(Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di
lavoro nello stesso anno scolastico)
-
L’aspirante cui viene conferita, in caso di
assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche
nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in
conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale
per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili
posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a
conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell'ambito di
una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio
di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento
orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso
l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di
sostegno.
-
Nel predetto limite orario il completamento è
conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da
svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti
appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea
la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per
il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della
scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può
realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di
secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe
di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma
con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo
due comuni, tenendo presente il criterio della facile
raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle
condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con
rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
-
Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più
rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti,
le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole
possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico,
purché non svolte in contemporaneità.
ARTICOLO 5
(Graduatorie di circolo e di istituto)
-
Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento
delle supplenze di cui all’articolo 7, costituisce, sulla base delle
domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in
relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella
scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
-
I titoli di studio e di abilitazione per
l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli
stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti
posti di ruolo.
- Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una
graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell’ordine,
composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad
esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è
riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente
graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di
specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di
circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio
valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.
-
Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo
la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine
di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella
corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli
aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo
la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie
ad esaurimento di III fascia.
Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la
tabella di valutazione dei titoli, annessa al presente Regolamento
(Allegato A). Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di
strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni
presiedute dal Dirigente dell’Ufficio scolastico Provinciale o da un
suo delegato e composte da un Dirigente scolastico di una scuola
media, ove sia presente l’insegnamento di strumento musicale, da un
docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un
Docente titolare di strumento musicale nella scuola media per
strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria La
Commissione è nominata dal competente Dirigente dell’ufficio
scolastico provinciale
-
Le graduatorie della I fascia hanno validità
temporale correlata alle cadenze di aggiornamento delle
corrispondenti graduatorie ad esaurimento e vengono riformulate a
seguito di ciascuna fase di aggiornamento delle predette
graduatorie. Le graduatorie della II e III fascia hanno validità
biennale.
-
L’aspirante a supplenza può, per tutte le
graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda
per una sola provincia fino a un massimo complessivo di 20
istituzioni scolastiche con il limite, per quanto riguarda la scuola
dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2
circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si
valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il
predetto limite di 10 istituzioni.
Nell’ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli
aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria possono
indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti
comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare
supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità
di interpello e presa di servizio. In occasione del verificarsi di
tali supplenze brevi sino a 10 giorni, nelle scuole interessate si
darà luogo a scorrimento prioritario assoluto della graduatoria nei
riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che
hanno fornito tale disponibilità.
Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli
aspiranti a supplenze temporanee vengono definite, con provvedimento
ministeriale emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che,
tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla
durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno
prevedere l’utilizzo del telefono cellulare, ovvero della posta
elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere, indicati
dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda.
-
Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad
esaurimento di due province, la provincia di inclusione in
graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta
ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell’articolo 2,
comma 3.
-
Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle
graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di
scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi
nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Resta comunque preclusa,
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, la cumulabilità di rapporti di
lavoro in due diverse province.
-
Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è
ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della
domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione
della graduatoria all’albo della scuola e la scuola deve
pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il
quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene,
altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo.
ARTICOLO 6
(Elenchi di sostegno)
-
Per le disponibilità di posti per le attività
didattiche di sostegno ad alunni portatori di handicap psicofisici,
della vista e dell’udito si dà luogo alla costituzione, per tutti
gli ordini e gradi di scuole, dei relativi elenchi di sostegno, cui
hanno accesso gli aspiranti che siano in possesso del titolo valido
per l’insegnamento di materie comuni e del correlato titolo di
specializzazione valido per l’insegnamento di sostegno. Detti
elenchi sono suddivisi secondo la medesima articolazione in fasce di
cui al precedente articolo 5, comma 3; per la scuola secondaria di
secondo grado vengono disposti elenchi distinti per ciascuna delle
aree disciplinari secondo cui risultano suddivisi i relativi
insegnamenti.
Gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria con la medesima posizione di
fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella
rispettiva graduatoria.
Gli aspiranti sono inclusi nell’elenco di scuola secondaria di primo
grado in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano
in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio
correlato a tale graduatoria.
Gli aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola secondaria
di secondo grado in base alla migliore collocazione di fascia e
correlato punteggio con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di
scuola secondaria di secondo grado riferibile alla medesima area
disciplinare.
-
Nell’attribuzione dei posti di sostegno relativi
a ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi
elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti
privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono
conferite, secondo modalità annualmente definite con provvedimento
ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che
risultino comunque in possesso del predetto titolo di
specializzazione, anche se conseguito successivamente ai termini
previsti per l’inclusione negli elenchi medesimi.
-
Nella scuola secondaria di secondo grado,
l’esaurimento dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui
debba disporsi la nomina, individuata secondo la normativa vigente,
comporta il conferimento del posto tramite lo scorrimento incrociato
degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
ARTICOLO 7
(Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di
istituto).
-
Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo
1, dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le
rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle
seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
-
supplenze annuali e temporanee fino al
termine delle attività didattiche per posti che non sia stato
possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad
esaurimento;
-
supplenze temporanee per la sostituzione del
personale temporaneamente assente e per la copertura di posti
resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di
ciascun anno.
-
Le graduatorie di circolo e di istituto, in base
all’attivazione di apposita procedura informatizzata, recano
indicazioni che, al momento della loro consultazione da parte della
scuola interessata, evidenziano la situazione aggiornata della
posizione specifica di occupazione, ovvero di inoccupazione da parte
degli aspiranti inclusi nella graduatoria medesima, in modo che
siano interpellati esclusivamente gli aspiranti che, ai sensi delle
disposizioni del presente Regolamento, si trovino nelle condizioni
di accettare, anche parzialmente ai fini del completamento di
orario, la tipologia di supplenza offerta.
Ai fini del costante e tempestivo aggiornamento dei dati
indispensabili per il regolare funzionamento della procedura
informatizzata in questione, le scuole comunicano al Sistema
informativo le notizie richieste il giorno stesso della stipula del
contratto e dell’assunzione in servizio del supplente.
-
Fatta salva la possibilità per i docenti in
servizio di prestare ore eccedenti all’orario d’obbligo fino ad un
massimo di 24 ore settimanali, per la sostituzione dei docenti
temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al
conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo
di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la relativa
retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle
supplenze medesime, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma
10 della legge e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni
vigenti alla data della stipula del contratto.
-
Per ragioni di continuità didattica, ove al primo
periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri,
senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o
da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza
temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già
in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza
del precedente contratto.
-
Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza
del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di
sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già
in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno
di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
-
Per la sostituzione del personale docente con
orario d’insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola
procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
-
Nelle scuole dell’infanzia e primaria, in caso di
supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento
prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei
soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito
esplicita disponibilità all’accettazione di tale tipologia di
supplenze brevi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5,
comma 6. Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà
luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4
e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti
solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni
mentre si procede all’attribuzione della supplenza mediante il
normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di
assenza ecceda tale limite.
-
Le supplenze da disporsi sui posti di scuola
primaria i cui titolari provvedono all’insegnamento di una lingua
straniera, sono conferite, ai candidati che nei concorsi per esami e
titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono
stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova
facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente
lingua straniera, ai candidati che hanno superato la medesima prova
nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità
all’insegnamento nella scuola primaria, agli aspiranti forniti del
titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione
agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi, ovvero,
a coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria,
siano anche in possesso di titolo valido per l’insegnamento della
lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2°
grado. Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono
attribuite le supplenze secondo l’ordine di posizione da essi
occupato nella relativa graduatoria scolastica.
-
Nel caso di esaurimento della graduatoria di
circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al
conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri
istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe
le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici. 10
Nell’anno di rinnovo delle graduatorie di circolo e di istituto, la
relativa procedura deve essere attivata entro il 31 gennaio
antecedente all’inizio dell’a.s. di riferimento e deve essere
completata entro il successivo 31 agosto.
ARTICOLO 8
(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del
rapporto di lavoro)
-
Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e
3, l’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo
determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l’anno
scolastico in corso:
- Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad
esaurimento:
-
la rinuncia ad una proposta di assunzione
o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della
possibilità di conseguire supplenze sulla base delle
graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
-
la mancata assunzione di servizio dopo
l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione
preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità
di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad
esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il
medesimo insegnamento;
-
l’abbandono del servizio comporta la
perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla
base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di
circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di
insegnamento.
- Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo
e di istituto:
-
la rinuncia ad una proposta contrattuale
o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella
medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti
totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza,
la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza
fascia;
-
la mancata assunzione in servizio dopo
l’accettazione comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte
le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
-
l’abbandono del servizio comporta la
perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite
sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per
tutte le graduatorie di insegnamento.
- Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia
e primaria:
-
la mancata accettazione di una proposta
di assunzione formulata secondo le specifiche modalità
stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta
la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola
interessata, dall’elenco di coloro che devono essere
interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai
sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica
solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto
l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che,
all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro
rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione
per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti
parzialmente occupati aventi titolo al completamento
d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.
-
la mancata assunzione in servizio dopo
l’accettazione comporta la medesima sanzione di cui al
precedente punto b/2;
-
l’abbandono della supplenza comporta la
medesima sanzione di cui al punto b/3.
-
Il personale che non sia già in servizio per
supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha
facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di
aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro
per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od
oltre.
-
Il personale in servizio per supplenza conferita
sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di
lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base
delle graduatorie ad esaurimento.
-
Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o
vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano
dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione
da far pervenire alla scuola.
ARTICOLO 9
(Disposizioni finali e di rinvio)
-
I termini e le modalità organizzative per la
presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di
circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime
e per l’individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti
con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che detta
disposizioni anche per l’attuazione delle relative procedure
informatizzate.
-
Hanno titolo a presentare domanda di inclusione
nelle graduatorie o a permanere nelle stesse, coloro che al 1°
settembre del relativo anno di vigenza non abbiano compiuto il 65°
anno di età.
-
Nei casi in cui è previsto l’accesso
all’insegnamento di cittadini comunitari in possesso di titolo di
studio rilasciato all’estero e dichiarato equipollente, è richiesto
altresì il requisito dell’accertamento della competenza linguistica
italiana che, secondo le disposizioni vigenti impartite con
circolare ministeriale n.39 del 21 maggio 2005, è attestata
dall’università per stranieri di Perugia.
-
Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate,
anche con riguardo all’onere di documentazione a carico degli
aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle
procedure. La certificazione sanitaria di idoneità all’impiego deve
essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle
graduatorie, in occasione dell’attribuzione del primo rapporto di
lavoro.
-
Le disposizioni di cui al presente regolamento si
applicano anche al personale educativo.
-
Per quanto non specificamente previsto dal
presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e
contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo
determinato alla data di stipulazione del contratto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
IL MINISTRO
f.to Giuseppe FIORONI
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