Nota 9 novembre 2001
Prot. n. 3302
Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee al personale ATA - D.M. n. 150 del 10.10.2001- Errata-corrige
Si segnala che il modello di domanda (All.D), allegato al D.M. n. 150 del 10.10.2001 e già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 84 del 23 ottobre 2001, risulta imperfetto in quanto i contenuti della pagina 10 sono stati riprodotti a pagina 11 della citata Gazzetta Ufficiale.
Si informano, pertanto, gli uffici competenti che sono stati apportati i necessari adattamenti mediante la pubblicazione della pagina mancante del modello di domanda (All.D - Sezione D , titoli specifici e Sezione E ,titoli culturali e di servizio) nella Gazzetta Ufficiale -4° serie speciale - n. 87 del 2.11.2001.
Si pregano, infine, gli uffici competenti di voler diramare , con la massima urgenza, la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando che la stessa viene diffusa anche attraverso la rete INTRANET ed INTERNET.
Nota 22 ottobre 2001
Prot. n. 3059
Oggetto: Indizione procedura terza fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze
temporanee al personale ATA - D.M. n. 150 del 10.10.2001 - Avviso di
pubblicazione
Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - n.
84 del 23 ottobre 2001 sarà pubblicato il D.M. n. 150 del 10.10.2001.
Adeguato rilievo sarà dato alle sotto indicate informazioni mirate
a facilitare la formulazione della domanda da parte dei candidati:
A - tale procedura riguarda la istituzione della terza fascia
delle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di
supplenze temporanee rispettivamente di assistente amministrativo,
assistente tecnico, cuoco, infermiere e guardarobiere;
B - gli assistenti amministrativi, assistenti tecnici, cuochi,
infermieri e guardarobieri che chiedono l'ammissione in base ai
precorsi titoli di accesso in quanto già inseriti nella relativa
graduatoria per le supplenze (O.M. 59/1994 oggi abrogata), devono
precisare tale inserimento nel mod.D-Sez. B-Modalità di accesso,
barrando la sola lettera B;
C - il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili
ai fini delle annesse tabelle al D.M.150/2001 possono essere anche
oggetto di certificazioni rilasciate dalle autorità amministrative,
oltre che di autodichiarazioni o autocertificazioni ai sensi
dell'art.3,comma 7 del D.M.150/2001;
D - il termine per la presentazione della domanda scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato
D.M. 150/2001 nella Gazzetta Ufficiale;
E - la domanda deve essere redatta, in carta semplice, riempiendo
l'allegata scheda (all.D) liberamente riproducibile, sottoscritta
dal candidato (non occorre alcuna autenticazione) e indirizzata
all'istituzione scolastica indicata per prima nella scheda (all.D);
F - la domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie
di circolo e di istituto è unica per tutti i profili professionali
richiesti; si possono indicare fino ad un massimo di 30 istituzioni
scolastiche della medesima provincia;
G - per le scuole da indicare nella scheda (all.D), sezione I -
Istituzioni Scolastiche - si deve utilizzare il codice esprimibile
dal personale ATA. Si informa, infine, che il presente avviso sarà
diffuso attraverso la rete INTRANET ed INTERNET (indirizzo:
www.istruzione.it ).
Decreto Ministeriale 10 ottobre
2001, n. 150
(in GU 4a Serie Speciale 23 ottobre 2001, n. 84)
Prot. n. 2921
Graduatorie di circolo e di istituto per il
conferimento di supplenze temporanee al personale ATA
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3/5/1999, n. 124 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 10/5/1999, n. 107;
Vista la legge 17/5/1999, n. 144, art. 45 e successive integrazioni
e modificazioni;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto
Scuola per il quadriennio 1994/1997, pubblicato nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale del 5/9/1995, n. 207;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto
Scuola per il quadriennio 1998/2001, pubblicato nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale del 9/6/1999, n. 133;
Visto il decreto ministeriale 13/12/2000, n. 430 "Regolamento
recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al
personale amministrativo, tecnico, ausiliario ai sensi dell'art. 4
della legge 3/5/1999, n. 124", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24/1/2001 n. 19;
Vista la legge 20/8/2001, n. 333, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 21/8/2001 e la correlata circolare ministeriale
10/8/2001, n. 136;
DECRETA
Art. 1 -
Domanda di inserimento - Requisiti
1.1 E' istituita la terza fascia delle graduatorie di istituto o di
circolo per le supplenze temporanee rispettivamente di assistente
amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere.
1.2 Per il profilo professionale di collaboratore scolastico non è
istituita la terza fascia delle graduatorie di istituto o di circolo
per le supplenze temporanee. Le relative assunzioni avvengono mediante
gli Uffici Provinciali del Lavoro cui i dirigenti scolastici,
segnalando il contingente di personale da avviare al lavoro, dovranno
anche precisare il titolo di studio richiesto per l'accesso (licenza
media) e l'applicabilità delle riserve di legge a favore degli
addetti ai lavori socialmente utili e ai lavori di pubblica utilità
(legge 17/5/1999, n. 144, art. 45 e successive integrazioni e
modificazioni).
1.3 Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di
circolo o di istituto per il profilo di assistente amministrativo,
assistente tecnico, cuoco, infermiere e guardarobiere occorre produrre
domanda di inserimento utilizzando l'apposito modello (All. D),
secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 2 e 3.
Non possono produrre domanda di inserimento e, se prodotta, questa è
del tutto nulla, coloro che, per il medesimo profilo professionale,
sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali
permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi
provinciali per le supplenze annuali o fino al termine delle attività
didattiche, nelle graduatorie di istituto della prima o seconda
fascia. Possono, tuttavia, produrre domanda gli inseriti con riserva
fino allo scioglimento della medesima e coloro che abbiano prodotto
domanda di inserimento in attesa del completamento della procedura.
Sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di
circolo o di istituto in cui siano già inseriti coloro che
conseguono, per il medesimo profilo professionale, l'inserimento nelle
graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, oppure
negli elenchi provinciali per le supplenze, oppure nella prima o
seconda fascia delle graduatorie di circolo o d'istituto.
1.4 I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto
devono essere posseduti alla data della domanda.
1.5 I candidati devono essere in possesso del titolo di studio,
indicato di seguito a ciascun profilo professionale, prescritto dal
C.C.N.L. del comparto Scuola per il quadriennio 1998/2001, pubblicato
nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 9/6/1999, n. 133.
• Assistente Amministrativo:
1) Diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico
(addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di
azienda; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa
turistica);
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile,
rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 845 del 21/12/1978;
3) oppure diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi
universitari.
• Assistente Tecnico:
1) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo
specifico;
2) oppure diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
3) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 845/1978;
4) oppure qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle
specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi
universitari.
La specificità di cui ai punti 1, 2 e 4 è quella definita dalla
tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente nel termine di
presentazione della domanda. Corrispondentemente è definita la
specificità degli attestati di qualifica di cui al precedente punto
3.
• Cuoco:
1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto
professionale alberghiero;
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
• Infermiere:
1) diploma di infermiere professionale.
• Guardarobiere:
1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto
professionale;
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
1.6 Per coloro che all'1/9/1999 erano inseriti nelle soppresse
graduatorie provinciali per le supplenze, restano validi, ai fini
dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di
studio in base ai quali avevano conseguito l'inserimento in tali
graduatorie.
1.7 Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14
della legge n. 845/1978, devono essere integrati da idonea
certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.
1.8 I candidati devono essere, altresì, in possesso dei requisiti
generali di accesso al pubblico impiego:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea;
2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età
prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto
disposto dalla legge 18/1/1992, n. 16, recante norme in materia di
elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
4) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di
tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che
l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria
di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione
utile per il conferimento dei posti;
5) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione
regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2 - comma 4 - D.P.R. n.
693/1996).
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7/2/1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
Non possono partecipare alla procedura in esame:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la
Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o
siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti
Contratti Collettivi Nazionali (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla
legge 18/1/1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti per il
periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
Art. 2 -
Termini di presentazione della domanda - Autorità scolastica cui
produrre la domanda
2.1 La domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie
di circolo o di istituto per le supplenze temporanee è unica per
tutti i profili richiesti e deve essere prodotta, con le modalità
indicate nel successivo comma 3, per non più di 30 istituzioni
scolastiche della medesima provincia a pena di esclusione dalla
procedura di cui al presente decreto per tutti i profili di
riferimento, oppure a pena di decadenza dalle medesime graduatorie, se
già inseriti.
La domanda di inserimento è nulla con riferimento alle istituzioni
scolastiche presso le quali non sia istituito l'organico concernente
il profilo professionale richiesto.
2.2 Coloro che per il medesimo profilo professionale, siano già
inseriti sotto riserva nella graduatoria provinciale permanente del
concorso per soli titoli (assunzioni a tempo indeterminato) o
nell'elenco provinciale per le supplenze, oppure che abbiano prodotto
domanda di inserimento e la relativa procedura sia ancora in
svolgimento, possono produrre la domanda in esame, in non più di 30
istituzioni scolastiche della provincia definita come segue:
A) nella provincia in cui siano inseriti con riserva o abbiano
prodotto domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le
supplenze di collaboratore scolastico o nell'elenco provinciale per
le supplenze del medesimo oppure di altro profilo professionale
oppure nella correlata seconda fascia delle graduatorie di istituto
o di circolo;
B) oppure, se non ricorra il caso di cui alla precedente lettera A)
nella provincia in cui siano già inseriti sotto riserva o abbiano
prodotto domanda di inserimento nella graduatoria permanente per le
assunzioni a tempo indeterminato del medesimo profilo professionale
o di altro profilo professionale o nella correlata prima fascia
delle graduatorie di circolo o di istituto.
2.3 Il candidato che non si trovi nella situazione di cui al
precedente comma 2, deve produrre domanda nella sola provincia
definita, nell'ordine, come segue:
A) nella provincia in cui sia eventualmente inserito nella
graduatoria o elenco per le supplenze annuali di altro profilo
professionale;
B) nella provincia in cui sia eventualmente inserito nella
graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di
altro profilo professionale.
2.4 La domanda deve essere prodotta entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda deve essere indirizzata all'istituzione scolastica indicata
per prima nel modello (All. D). Tale istituzione scolastica curerà la
gestione della domanda stessa.
2.5 La domanda di inserimento deve essere prodotta, alla sola
istituzione scolastica di cui sopra, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno oppure mediante consegna a mano.
Art. 3 -
Formulazione della domanda di inserimento o di aggiornamento e
relativa documentazione
3.1 La domanda deve essere redatta in carta semplice, riempiendo
l'allegata scheda (All. D), liberamente riproducibile, indicando:
– il cognome, nome e sesso;
– la data e il luogo di nascita;
– il codice fiscale;
– il recapito;
– l'istituzione scolastica cui la domanda è indirizzata, la
provincia di ubicazione e le istituzioni scolastiche prescelte (non
più di 30);
– il profilo o i profili professionali nelle cui graduatorie per
le supplenze temporanee (terza fascia) il candidato intende essere
inserito.
3.2 La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato (non
occorre alcuna autenticazione).
3.3 Nella domanda il candidato deve indicare le graduatorie
provinciale o di istituto o di circolo in cui sia eventualmente
inserito, sotto riserva o a pieno titolo, o per le quali abbia
prodotto domanda di inserimento (nel caso in cui la relativa procedura
sia ancora in svolgimento).
3.4 Nella domanda il candidato deve, indicare il possesso dei
requisiti richiesti per l'inserimento nella graduatoria di circolo o
di istituto (terza fascia).
3.5 Il candidato deve specificare nella domanda i titoli di cui chiede
la valutazione ai fini del punteggio (All. A); delle preferenze (All.
B) e della corrispondenza titoli/aree di laboratori, solamente per gli
assistenti tecnici (All. C).
3.6 L'idoneità fisica all'impiego di cui al precedente art. 1 - comma
8 - punto 4 deve essere oggetto di dichiarazione del candidato, per
quanto a propria conoscenza, e successivamente documentata, al momento
dell'assunzione, mediante certificato medico rilasciato dalla
competente autorità sanitaria.
3.7 Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 6, i requisiti di
ammissione, nonché i titoli di cultura, di servizio, di preferenza e,
per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio
possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva rilasciata dal
candidato sotto la propria responsabilità; di autocertificazione in
fotocopia con la dicitura "copia conforme all'originale in mio
possesso" cui segue la data e la firma del candidato; di
certificazione per riferimento a documenti già in possesso
dell'istituzione scolastica cui è indirizzata la domanda, purché
siano fornite tutte le indicazioni necessarie per la loro
individuazione ed acquisizione alla procedura in esame.
Il candidato può, altresì, produrre certificazioni rilasciate dalla
competente autorità amministrativa. In tale ultimo caso i servizi
scolastici devono essere certificati dalla competente autorità della
scuola in cui sono stati prestati.
3.8 Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di certificazioni
false o comunque la produzione di documentazioni false comportano
l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i
profili, graduatorie o elenchi di riferimento o la decadenza dalle
medesime graduatorie o elenchi se inseriti e comportano, inoltre,
sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.L.vo
28/12/2000, n. 443 pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/2/2001.
3.9 L'Amministrazione procederà ad un controllo a campione delle
autodichiarazioni e delle autocertificazioni.
3.10 L'allegata scheda D, compiutamente formulata nelle parti che il
candidato è tenuto a compilare, sottoscritta e datata dal medesimo,
è valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata sotto la
propria responsabilità per quanto in essa rappresentato dal
candidato.
Art. 4 -
Inammissibilità della domanda - Esclusione della procedura
4.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del
candidato o inoltrate al di fuori del termine indicato nel precedente
art. 2 - comma 4, nonché le domande da cui non è possibile evincere
le generalità del candidato o la procedura o il profilo professionale
cui sono riferite.
4.2 L'Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che:
a) abbiano prodotto domanda in più province, oppure in più di
30 scuole;
b) risultino privi di alcuno dei requisiti di cui al precedente art.
1;
c) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto
certificazioni o autocertificazioni false.
4.3 La produzione di domande in più province comporta, oltre
all'esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte
le graduatorie di circolo o di istituto in cui chieda l'inserimento e
la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui il
candidato sia inserito.
4.4 Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di certificazioni
false o comunque la produzione di documentazioni false comportano
l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i
profili, graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle
medesime graduatorie, se inseriti, e comportano, inoltre, le sanzioni
penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.L.vo 28/12/2000, n.
443, pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/2/2001.
Art. 5 -
Ricorsi
5.1 Avverso l'esclusione o inammissibilità, nonché avverso le
graduatorie è ammesso reclamo al dirigente dell'istituzione
scolastica che gestisce la domanda di inserimento.
5.2 Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria in via provvisoria. Nel medesimo
termine si può produrre richiesta di correzione degli errori
materiali.
5.3 Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori
materiali l'autorità scolastica competente approva la graduatoria in
via definitiva.
5.4 Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile unicamente
con ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o
con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
5.5 La pubblicazione delle graduatorie dovrà avvenire contestualmente
nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente
Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle
operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni
scolastiche.
Art. 6 -
Formazione delle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze
temporanee (terza fascia) - Assunzione e rapporto di lavoro
6.1 Le graduatorie di circolo o di istituto (terza fascia) sono
formulate a cura dei dirigenti scolastici, in base ai punteggi e alle
preferenze (allegati A e B).
Delle riserve di legge per le assunzioni obbligatorie (legge n.
68/1999, ecc.) non si tiene conto nelle graduatorie di circolo o di
istituto, in quanto l'obbligo è interamente assolto nell'ambito delle
assunzioni a tempo indeterminato, annuali o fino al termine delle
attività didattiche, effettuate in base alle corrispondenti
graduatorie provinciali ed ai corrispondenti elenchi provinciali per
le supplenze.
6.2 Le supplenze temporanee sono conferite con precedenza ai candidati
inseriti nella prima fascia delle graduatorie di circolo o di
istituto, esaurita questa, ai candidati inseriti nella corrispondente
seconda fascia, infine ai candidati inclusi in base alla procedura del
presente decreto, tenendo conto delle preferenze di cui all'allegata
scheda (B).
6.3 Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le
modalità previste dal precedente comma, ai candidati che risultino
forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle aree di
laboratorio disponibili a tal fine (All. C).
6.4 Il trattamento economico del rapporto di lavoro così instaurato e
le relative modalità sono quelli stabiliti dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del comparto Scuola per il quadriennio 1994/1997 e
successive integrazioni e modificazioni.
6.5 Per quanto non disposto dal presente decreto si rinvia al
regolamento approvato con D.M. 13/12/2000, n. 430, artt. 1, 2, 4, 7 (
All. E).
Art. 7 -
Pubblicazione
7.1 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
ALLEGATO A
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
AVVERTENZE ALLE TABELLE A/1 - A/2 - A/3
A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati
per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati
servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di
leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in
costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio prestato
alle dirette dipendenze delle Amministrazioni statali.
B) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari
Esteri secondo le vigenti modalità di conferimento è valutato alle
medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio
nazionale.
C) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di
cui al D.P.R. n. 420/1974 e nei profili professionali di cui al D.P.R.
n. 588/1985 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei
corrispondenti vigenti profili professionali.
D) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto
precedente della medesima tabella non possono essere presi in
considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La
valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile
l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali
il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
E) Tra i titoli di studio richiesti per l'accesso, di cui ai rispettivi
punti 1) delle tabelle è sempre incluso il diploma di scuola media che
deve essere valutato nei confronti di tutti i candidati che ne risultino
in possesso, secondo le regole ivi stabilite. Si deve assegnare cioè il
punteggio relativo alla migliore media riportata fra la licenza media,
il diploma di qualifica o di maturità e il punteggio aggiuntivo di
punti 2 (una sola volta) per gli altri titoli suindicati. Gli attestati
di qualifica regionali non rientrano nella valutazione di cui ai punti
1) e 2) delle allegate tabelle.
F) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole materne non statali
autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole
di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate o legalmente
riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà..
G) L'eventuale frazione pari o superiore al mezzo centesimo è
arrotondata verso l'alto, la frazione inferiore al mezzo centesimo è
arrotondata verso il basso, in modo da ottenere una valutazione senza
frazioni di punto inferiori al centesimo.
ALLEGATO A/1
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE
GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE DI ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale
per cui si procede alla valutazione:
– si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i
centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di
condotta.
Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica
complessiva si attribuiranno i seguenti valori:
– sufficiente - 6; buono - 7; distinto - 8; ottimo - 9.
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per
l'accesso si valuta il più favorevole (2).
2) Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di
tale punto perché meno favorevoli o per i diplomi di qualifica non
previsti come titoli di accesso, o per la licenza di scuola tecnica (si
valuta un solo titolo) (2) punti 2
3) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2) punti 2
4) Attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della legge
n. 845/1978, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione
dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici
(si valuta un solo attestato) (2) punti 1,50
5) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o
attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici
rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato,
regioni o altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) (2) (6)
punti 1
6) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di
ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito
dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola
idoneità) punti 1
B) TITOLI DI SERVIZIO
7) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o
assistente amministrativo in:
a) scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta,
delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate;
b) scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o
sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali
pareggiate, legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali (1) (3) (4)
(5) (7)
– per ogni anno: punti 6
– per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al
punto 7, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi Cracis, e il
servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali (1)
(3) (4) (5)
– per ogni anno: punti 1,20
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,10
(fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico)
9) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni
statali, negli enti locali e nei patronati scolastici (1) (4) (5)
– per ogni anno: punti 0,60
– per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05
(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)
ALLEGATO A/2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE
GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE DI ASSISTENTE
TECNICO, DI CUOCO, DI INFERMIERE
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale
per cui si procede alla valutazione:
– si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i
centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di
condotta.
Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica
complessiva si attribuiranno i seguenti valori:
– sufficiente - 6; buono - 7; distinto - 8; ottimo - 9.
Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello più favorevole
(2).
2) Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di
tale punto perché meno favorevoli (si valuta un solo titolo) (2) punti
3
3) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2) punti 2
4) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a
posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle
precorse qualifiche del personale Ata o non docente, corrispondenti al
profilo cui si concorre (si valuta una sola idoneità) punti 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio prestato in:
a) scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta,
delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate;
b) scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o
sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali
pareggiate, legalmente riconosciute;
d) istituzioni convittuali, istituzioni scolastiche e culturali italiane
all'estero in qualità di assistente tecnico (limitatamente a tale
profilo professionale) (1) (3) (4) (5) (7)
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
6) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello
Stato in qualità di cuoco (limitatamente a tale profilo professionale)
(1) (3) (4) (5) (7)
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
7) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello
Stato in qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale
di infermiere) (1) (4) (5)
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
8) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello
Stato in qualità di aiutante cuoco (limitatamente al profilo
professionale di cuoco) (1) (4) (5)
– per ogni anno punti 3,60
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,30
(fino a un massimo di punti 3,60 per ciascun anno scolastico)
9) Servizio prestato in scuole di cui al punto 5, nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli
educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di
insegnamento nei corsi Cracis (1) (4) (5) (7)
– per ogni anno punti 1,20
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,10
(fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico)
10) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni
statali, enti locali e nei patronati scolastici (1) (4)
– per ogni anno punti 0,60
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05
(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)
ALLEGATO A/3
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE
GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE DI GUARDAROBIERE
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale
per cui si procede alla valutazione:
– si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i
centesimi) escluso il voto di religione, di educazione fisica e di
condotta.
Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica
complessiva si attribuiranno i seguenti valori:
– sufficiente - 6; buono - 7; distinto - 8; ottimo - 9.
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per
l'accesso, si valuta quello più favorevole (2).
2) Diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari
(2) punti 3
3) Diploma di qualifica (2) punti 2
4) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o
prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere
(limitatamente al profilo di guardarobiere) punti 2
Il punteggio viene attribuito una sola volta anche se si è risultati
idonei in più concorsi.
B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante
guardarobiere, in:
a) scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta,
delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate;
b) scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o
sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali
pareggiate, legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali (1) (3) (4)
(5) (7)
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
6) Servizio prestato nelle scuole di cui al punto 5); nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e
negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio di
insegnamento prestato nei corsi Cracis (1) (4) (5) (7)
– per ogni anno punti 1,80
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,15
(fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico)
7) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni
statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi
provinciali per l'istruzione tecnica (1) (4)
– per ogni anno punti 0,60
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05
(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)
NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE
(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o
comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto,
per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece,
per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza
assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni,
legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato
amministrativo, maternità, servizio militare ecc.), per le quali il
periodo di conservazione del posto senza assegni è computato
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì
valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi
riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso
favorevole.
(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero.
Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in
giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
(3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai
sensi dell'art. 6 del D.I. 14/11/1977, il certificato conseguito a
seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento
organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato,
ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il
personale da inviare all'estero.
(4) Il servizio nelle scuole statali (con contratto a tempo
indeterminato o determinato) prestato con rapporto di impiego con gli
enti locali viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato
con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale
o in profilo professionale corrispondente.
Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per il servizio prestato
con rapporto di lavoro a tempo parziale è attribuito in proporzione
alla quota della prestazione per tutti i titoli di servizio da valutare
ai sensi delle presenti tabelle di valutazione.
(5) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole materne non statali
autorizzate, in scuole elementari parificate, sussidiarie o sussidiate,
in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate o
legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto
alla metà.
(6) La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi
specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano
prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di
un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più
discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici",
sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato
rilasciato titolo già oggetto di valutazione.
(7) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di
più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione
di servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del
punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto dei servizi
coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati
servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno
luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile
per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo
previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.
ALLEGATO B
PREFERENZE
Le preferenze sono quelle indicate nel relativo spazio della scheda
B.
ALLEGATO C
CORRISPONDENZA TITOLI - AREE DI LABORATORIO
(SOLAMENTE PER ASSISTENTE TECNICO)
Tabella annessa all'O.M. n. 59/1994 e successive integrazioni e
modificazioni.
ALLEGATO D
SCHEMA DI DOMANDA
ALLEGATO E
NORMATIVA INERENTE AGLI ELENCHI O ALLE GRADUATORIE
PROVINCIALI AD ESAURIMENTO DI CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.M.
13/12/2000 N. 430
Art. 1 -
Disponibilità di posti e tipologia di supplenze
1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio
1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui
non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale
soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con
contratto a tempo indeterminato, si dispone con:
a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti,
disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano
presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche,
per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la
data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza
diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo
6.
2. Non si dà luogo al conferimento delle supplenze per i Direttori
dei Servizi generali e amministrativi che, in caso di assenza, sono
sostituiti, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme
contrattuali vigenti. Pertanto, il presente regolamento non si applica
al personale appartenente a detto profilo professionale.
3. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le
graduatorie di cui all'articolo 2; per l'attribuzione delle supplenze
temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui
all'articolo 5.
4. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 di
tutti i profili professionali, ad esclusione dei collaboratori
scolastici, o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le
relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività
didattiche vengono conferite utilizzando appositi elenchi provinciali,
compilati con l'inserimento di aspiranti che erano inseriti nelle
previgenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e
che abbiano prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali;
negli stessi elenchi provinciali sono inclusi gli aspiranti non inseriti
nelle suddette graduatorie purché abbiano prestato servizio a tempo
determinato nelle istituzioni scolastiche anche con rapporto di lavoro
alle dipendenze degli enti locali per almeno 30 giorni. Per il
conferimento di supplenze nel profilo professionale di collaboratore
scolastico, in caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo
2, ivi comprese le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui
all'articolo 587 del decreto legislativo n. 297/1994, i dirigenti delle
scuole ove si verifica la disponibilità procedono all'assunzione, ai
sensi del comma 1, dello stesso articolo 587.
5. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal
dirigente dell'Amministrazione scolastica competente per territorio, nel
caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1;
dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di
cui all'articolo 5 (modificato dalla legge n. 333/2001 e dalla correlata
C.M. n. 136/2001, paragrafo 4).
6. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente
scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno
dell'assunzione in servizio e termine:
a) per le supplenze annuali il 31 agosto;
b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario
scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza
delle esigenze di servizio.
7. Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche
possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente
necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole
interessate ad esami di Stato e di abilitazione all'insegnamento, nelle
scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo
svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a tempo
indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola
interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che
possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
Art. 2 -
Graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e
temporanee fino al termine delle attività didattiche
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee fino al termine delle attività didattiche, degli assistenti
amministrativi, degli assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi
e degli infermieri, si utilizzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 11,
della legge, le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui
all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in
caso di esaurimento, si utilizzano gli elenchi provinciali di cui
all'articolo 1, comma 4; per i collaboratori scolastici, si utilizzano
le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso
di esaurimento, si utilizzano le corrispondenti graduatorie provinciali
ad esaurimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed
integrate con l'inserimento del personale che negli ultimi tre anni
scolastici ha prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole
statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.
2. Il personale incluso nelle graduatorie di cui al comma 1, può
rinunciare in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici,
all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando
esclusivo interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.
3. Nei confronti del personale che sia già titolare di contratto a
tempo indeterminato, per altra area o profilo professionale, la
supplenza è conferita solo se ha dichiarato esplicitamente che
l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al
conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo
determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.
4. Nello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 1, ai fini
dell'attribuzione delle supplenze, non vengono presi in considerazione i
candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a norma dei commi 2 e
3.
Art. 3 -
(Omesso perché concerne unicamente le assunzioni tramite graduatorie
provinciali)
Art. 4 -
Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro
nello stesso anno scolastico
1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto
in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale
per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili
posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il
completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di
lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.
2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più
rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti
criteri. Il completamento dell'orario può realizzarsi nel limite
massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile
raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle
condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico
delle scuole medesime.
3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di
insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non
statali, purché non svolti in contemporaneità.
Art. 5 -
(Omesso perché contiene la disciplina già riportata nel presente D.M)
Art. 6 -
(Omesso perché contiene la disciplina già riportata nel presente D.M.)
Art. 7 -
Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro
1. L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato
comporta i seguenti effetti:
a) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui
all'articolo 2, comma 1:
1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata
assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di
conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di
cui all'articolo 2, per l'anno scolastico successivo;
2) l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto 1)
sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di
supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che
delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in
corso.
b) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e
di istituto:
1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o
conferma non comporta alcun effetto;
2) l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità
di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base
delle graduatorie di cui all'articolo 2, che delle graduatorie di
circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.
2. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata
sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere
anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di
durata fino al suddetto termine.
3. Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia
dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze, secondo
quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2, la mancata accettazione,
ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di assunzione per
supplenza conferita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2,
comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire
supplenze.
4. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle
graduatorie di circolo e di istituto ha comunque facoltà di lasciare
tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle
graduatorie di cui all'articolo 2.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato
perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a
giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta
dell'interessato. |