DECRETO MINISTERIALE 17 APRILE 1996, N. 151

Integrazione al decreto ministeriale 24 novembre 1994 concernente un nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. Norme transitorie riguardanti disposizioni per nomine di docenti non di ruolo

VISTO il D.M. 24 novembre 1994, n.334 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.16 del 20 gennaio 1995), concernente un nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica e, in particolare l'art.4, comma 4;

VISTO il D.M. 24 febbraio 1995 n.62 (G.U. n.88 del 14 aprile 1995) con il quale e' stato integrato il sopracitato decreto ministeriale n.334 e, in particolare, l'art.1, comma 4;

VISTE le OO.MM. n.371 del 29.12.1994 e n.66 del 27.2.1995, con le quali sono stati dettati criteri per la permanenza nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze in esse gia' inseriti;

CONSIDERATO che, a seguito della creazione, per accorpamento, di classi di concorso a cattedre e di abilitazione piu' ampie di quelle previste dall'ordinamento previgente al D.M. 334/1994, non tutti i titoli di studio precedentemente richiesti, sono ora previsti per l'accesso alle predette piu' ampie classi di concorso a cattedre e di abilitazione;

CONSIDERATO che, a seguito della emanazione del citato D.M. 334/1994 si e' proceduto alla unificazione delle preesistenti graduatorie dei concorsi a cattedre per esami e titoli, ancora in corso di validita' e di quelle permanenti per soli titoli, nonche' delle graduatorie provinciali permanenti dei docenti aspiranti alle supplenze e che, di conseguenza, nelle predette graduatorie sono presenti docenti che non posseggono titoli di accesso previsti dal vigente ordinamento per le piu' ampie aree disciplinari risultanti dall'accorpamento;

VISTA l'O.M. n.341 del 31.10.1995, con la quale in relazione al predetto accorpamento sono gia' stati fissati criteri per il conferimento delle supplenze per la classe 13/A- Chimica e tecnologie chimiche;

CONSIDERATA la necessita' di fissare criteri per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato nell'ambito delle predette graduatorie dei concorsi a cattedre per esami e titoli, o per soli titoli, nonche' di quelle del personale docente aspirante alle supplenze;

RITENUTO pertanto, di dover integrare le disposizioni sopracitate onde evitare l'assunzione di personale non idoneo;

VISTO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nella seduta del 24.10.1995, al quale, nella sostanza, il presente provvedimento si conforma;

D E C R E T A

Art.1

1. Nell'ambito delle graduatorie dei concorsi a cattedre e a posti per esami e titoli in corso di validita' ovvero nell'ambito delle graduatorie permanenti dei concorsi a cattedre per soli titoli, nonche' delle graduatorie provinciali permanenti del personale docente abilitato aspirante alle supplenze, i contratti di lavoro a tempo indeterminato e, per il conferimento delle supplenze ai docenti abilitati, quelli a tempo determinato, vengono stipulati, in relazione alla disponibilita' di cattedre e posti che si verifica per gli insegnamenti che sono confluiti per accorpamento in un area disciplinare piu' ampia e specificamente per le seguenti classi di concorso di cui al D.M. 334/1994 citato in premessa:
4/A Arte del tessuto, della moda e del costume
7/A Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria
13/A Chimica e tecnologie chimiche
17/A Disciplina economico-aziendali
18/A Discipline geometriche, architettoniche e arredamento
20/A Discipline meccaniche e tecnologia
35/A Elettrotecnica ed applicazioni
36/A Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione
38/A Fisica
40/A Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio
42/A Informatica
57/A Scienza degli alimenti
60/A Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia entomologia agraria microbiologia

con l'applicazione dei seguenti criteri:

a) agli aspiranti in possesso dei titoli di studio previsti dal citato D.M. 334 sono attribuiti tutti i tipi di cattedre e di posti disponibili;
b) agli aspiranti non in possesso dei titoli di studio previsti dal citato D.M. 334 sono attribuiti le sole cattedre e i posti relativi ad insegnamenti cui avevano titoli ad accedere secondo l'ordinamento precedentemente al D.M. 334/1994;
c) e' consentito agli aspiranti, di cui al punto b), di accedere a tutti gli insegnanti compresi nella suddetta classe di concorso, solo con il possesso dell'abilitazione specifica conseguita a seguito della partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, alle quali saranno ammessi col possesso dei titoli di studio previsti dal previgente ordinamento.

Art.2

1. Agli aspiranti alla nomina senza il possesso dei titoli di studio previsti dal D.M. 334/1994, gia' inseriti nelle graduatorie permenenti di supplenza dei non abilitati, sono attribuiti le sole cattedre e posti relativi ad insegnamenti cui avevano titolo di accesso secondo l'ordinamento precedente.
2. Detti aspiranti potranno partecipare ai concorsi a cattedre per esami e titoli, o alle procedure abilitanti, solo per le classi di concorso per le quali sono in possesso del prescritto titolo di studio secondo il vigente ordinamento.

Art.3

1. La tabella A/1 di corrispondenza di abilitazioni tra il vecchio e il nuovo ordinamento, di cui al D.M. 334/94 citato in premessa, conserva la sua validita' con le limitazioni contenute nelle disposizioni sopraimpartite, nel senso che i docenti non di ruolo in possesso di abilitazione riferita solo ad alcuni insegnamenti della macro-area e senza il possesso del prescritto titolo di studio, non sono considerati abilitati per i rimanenti insegnamenti compresi nella suddetta classe di concorso.

IL MINISTRO