Decreto Ministeriale 16 febbraio
2006 Preiscrizioni universitarie a.a.
2006/07 - Modalità di effettuazione IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA VISTO il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l’articolo
6;
VISTO il decreto 21 luglio 1997, n.245 “Regolamento recante norme in
materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività
di orientamento”, così come modificato dal decreto 8 giugno 1999, n.235
e, in particolare l’articolo 3 ;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 ed, in particolare, l’articolo 3,
comma 1, lettera d);
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n.509;
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n.370 ed, in particolare l'articolo 6,
comma 6;
VISTO il D.M. 4 agosto 2000 con il quale sono state definite le classi
delle lauree universitarie;
VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le
classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;
VISTO il D.M. 12 aprile 2001 con il quale sono state determinate le
classi delle lauree universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 “Riforma delle Accademie di belle
arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di
arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri
per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle
istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999,
n. 508";
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005. n. 212 "Regolamento recante disciplina
per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2
della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia
di dati personali" ed in particolare l'articolo 154, commi 4 e 5;
RITENUTO opportuno che si sviluppino da parte delle istituzioni
formative attività di orientamento a favore degli studenti iscritti
all’ultimo anno della scuola secondaria superiore per rendere matura e
consapevole la scelta futura dei loro studi;
RITENUTO necessario realizzare iniziative sinergiche tra le varie
istituzioni finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo;
VISTA la banca dati dell’offerta formativa degli Atenei quale risulta
dalla implementazione dei dati forniti dalle stesse sedi universitarie,
realizzata ai sensi dell’articolo 17, comma 95, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n.127;
VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n.212 convertito con la legge
22 novembre 2002, n.268, recante "Misure urgenti per la scuola,
l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione
artistica e musicale" ed, in particolare l'articolo 7;
RITENUTA l'opportunità di utilizzare lo strumento delle preiscrizioni al
fine di garantire una adeguata informazione agli studenti sui corsi di
studio presenti nelle varie sedi universitarie, nelle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica e negli istituti di
istruzione e formazione tecnica superiore;
RITENUTA l’opportunità di acquisire indicazioni in ordine alle scelte
effettuate dagli studenti in modo da sviluppare le attività di
orientamento alla scelta universitaria o ai percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), nonché ai corsi delle istituzioni
di alta formazione artistico-musicale e coreutica nel necessario
raccordo tra scuola e università e istituzioni interessate;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari
espresso nell'adunanza del 12 e 13 dicembre 2005;
VISTO il parere della Conferenza dei Rettori del 16 dicembre 2005;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e
Musicale espresso in data 21 dicembre 2005;
VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali
espresso in data 8 febbraio 2006;
RITENUTO necessario definire, le modalità di effettuazione delle
preiscrizioni universitarie per l'anno accademico 2006/2007;
DECRETA Art. 1 1. Gli studenti iscritti
all'ultimo anno della scuola secondaria superiore, interessati
all’accesso
ai corsi di laurea universitari, ai corsi delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, ai percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), nonchè all’inserimento nel mondo
del lavoro possono preiscriversi, dal 6 marzo al 10 aprile 2006,
utilizzando un apposito modulo ad accesso libero. Tale modulo è
disponibile sul sito web del MIUR ed è compilabile presso la propria
scuola, avvalendosi dell’aiuto dei professori, ovvero presso le
università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica o attraverso qualunque altra postazione collegata con la rete
Internet.
2. La preiscrizione è finalizzata prioritariamente alla predisposizione
e alla fruizione di iniziative e attività di orientamento in base alla
scelta effettuata del corso di laurea o di diploma accademico, nonchè
alla programmazione dell’offerta e dei servizi destinati agli studenti
da parte delle istituzioni formative. Allo studente viene reso noto in
quali istituzioni universitarie o dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica è attivato il corso di laurea o di diploma
accademico individuato nell’ambito prescelto, offrendo la possibilità di
indicare fino ad un massimo di tre corsi in ordine di priorità.
3. La procedura informatizzata, realizzata anche per gli studenti non
vedenti o ipovedenti secondo gli standard WAI di accessibilità dal MIUR,
è disponibile all’indirizzo http://universo.miur.it e contiene: una
prima parte informativa di carattere generale e la scheda di
preiscrizione che lo studente può compilare inserendo: il codice fiscale
e i propri dati anagrafici, l'indirizzo di posta elettronica, la scuola
di provenienza e il relativo indirizzo postale, la o le sedi
universitarie presso cui intendono preiscriversi, una delle quattro aree
didattico-scientifiche in cui sono ricomprese le classi di afferenza del
o dei corsi universitari cui intende indirizzare la propria scelta, la
denominazione e i relativi curricula dei corsi attivati in ogni sede
universitaria. Nel modulo sono presenti anche riferimenti alle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e ai vari
corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) nonché
l’indicazione di una eventuale formazione superiore militare. Lo
studente ha, inoltre la possibilità, avendone i requisiti, di segnalare
l’interesse a beneficiare della borsa di studio universitaria e degli
altri interventi per il diritto allo studio.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di dati personali" viene predisposta
l'informativa, di cui allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le
modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.
Art. 2 1. Il MIUR predispone, entro il 20 aprile 2006, la banca
dati contenente i moduli compilati dagli studenti e ne consente, in pari
data, l'accesso telematico alle università, ai centri servizi
amministrativi nel caso di studenti provenienti da scuole private, alle
scuole pubbliche collegate in rete e agli istituti di alta formazione
artistica, musicale e coreutica. Al fine di garantire la riservatezza
dei dati, le istituzioni sopra indicate possono ottenere, attraverso una
specifica chiave di accesso loro assegnata, una copia, in via
telematica, dei soli moduli riguardanti gli studenti afferenti alle
proprie strutture o a quelle di riferimento. Il MIUR provvede, inoltre,
alla trasmissione cartacea dei moduli alle predette istituzioni non
collegate in rete.
2. Nel caso di scelta agli studi superiori, le scuole, le università e
le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, in
base ai dati acquisiti, promuovono, anche di comune intesa, idonee
attività di orientamento tendenti a far acquisire allo studente
interessato la conoscenza degli obiettivi formativi specifici dei corsi,
le opportunità di tirocini formativi, le disponibilità delle strutture
didattiche e dei servizi a disposizione, la adeguata preparazione
iniziale richiesta per il corso prescelto e, se necessario, le modalità
di verifica, le eventuali attività formative propedeutiche
svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione
secondaria superiore, nonché le possibilità di approfondimento personale
e di gruppo e le connessioni con il mondo del lavoro.
Per il raggiungimento di tali finalità le istituzioni, di cui al
presente comma, possono avvalersi anche della collaborazione di studenti
universitari o dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica in
forma singola o associata.
IL MINISTRO
f.to Letizia Moratti
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