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Dipartimento per l’Istruzione Decreto Ministeriale 16 luglio 2007 Il Ministro della Pubblica Istruzione VISTA la legge 11 gennaio
1996, n. 23 recante norme per l’edilizia scolastica ed, in particolare,
gli articoli 2 e 4; DECRETA Art. 1 Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, integralmente richiamate come parte integrante del presente dispositivo, sulla base dell’autorizzazione alla spesa di 50 milioni di euro nel 2007 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a gravare sul bilancio di questo Ministero per la realizzazione dei piani di edilizia scolastica contemplati dall’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è attivato il piano triennale 2007/2009, articolato in singoli piani annuali, per complessivi 250 milioni di euro, predisposto da ciascuna Regione a fronte delle corrispondenti richieste formulate dai competenti Enti locali.
Art. 2
Al fine di massimizzare gli interventi di Comuni e Province per la messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici, favorendone la tempestiva conclusione, a norma dell’articolo 1, comma 625 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il 50% degli importi previsti per ogni singola annualità è puntualmente dedicato a tali finalità e, nell’ambito di detta quota, ciascun intervento programmato è compartecipato in parti eguali con la Regione e con l’Ente locale direttamente interessati, così da sviluppare un volume d’investimenti complessivo non inferiore a 375 milioni di euro destinati agli interventi predetti.
Art. 3
In ragione delle particolari situazioni e contingenze delle diverse realtà territoriali, opportunamente valutate dalle competenti Regioni e Province Autonome, anche il restante 50% delle risorse disponibili potrà essere prioritariamente utilizzato per la messa in sicurezza e l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, e comunque compartecipato ma anche con quote diverse da quelle indicate in precedenza, restando a carico dei fondi di cui al presente decreto solo un terzo del costo di ciascun intervento e consentendo, così, nell’intero triennio, uno sviluppo d’investimenti non inferiore, complessivamente, a 750 milioni di euro.
Art. 4
Qualora le attività di messa in sicurezza e d’adeguamento a norma degli edifici scolastici insistenti nel rispettivo territorio siano state integralmente realizzate e, pertanto, non necessitino ulteriori interventi in materia, le Regioni e le Province Autonome interessate, evidenziando tale circostanza nell’ambito della documentazione di cui al successivo articolo 9, potranno utilizzare la quota di finanziamento indicata nel precedente articolo 3 anche per le altre finalità previste dalla normativa di riferimento, come riportate nell’articolo 7.
Art. 5
Nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale dell’Edilizia scolastica di cui all’articolo 7 della legge 11 gennaio 1996 n. 23, i finanziamenti relativi all’intero triennio 2007/2009 - pari a 50 milioni di euro per il 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 - sono ripartiti tra tutte le Regioni e Province Autonome utilizzando i medesimi criteri e basi di calcolo assunti nel precedente D.M. 30 ottobre 2003 ed adottando il procedimento e le modalità rappresentati nell’Allegato A) al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
Art. 6
Per l’attivazione di ciascuna annualità del triennio 2007/2009 sono assegnati alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano i finanziamenti a lato di ciascuna di esse indicati, come riportati nel seguito:
Gli importi suindicati potranno essere oggetto di eventuali integrazioni e/o modifiche, da disporsi con successivo provvedimento, in ragione della effettiva rispondenza dei piani, concretamente predisposti per ciascuna annualità, ai presupposti ed agli indirizzi programmatici di cui al presente decreto.
Art. 7
Al fine di assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi interventi nell’ambito della programmazione scolastica nazionale, le Regioni, in sede di predisposizione del piano triennale 2007/2009 e dei relativi piani annuali attuativi - attivabili nei termini e con le modalità indicate nelle premesse - si informeranno, nell’ordine, tenuto anche conto dei risultati ottenuti con i precedenti interventi in materia, ai seguenti indirizzi:
Art. 8
Nel procedimento programmatorio le Regioni e le Province Autonome valuteranno opportunamente i fabbisogni edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province, sull’utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche tenuto conto delle relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi dell’articolo 8, comma 7 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 e di razionalizzazione della rete scolastica, considerando, altresì, le prevedibili esigenze di utilizzo a medio e lungo termine per effetto di eventuali rimodulazioni della stessa, con conseguente adozione di criteri ispirati alla necessaria modularità e flessibilità nella progettazione dei relativi interventi, nella scelta dei quali costituisce priorità anche la celerità d’esecuzione degli stessi, con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive e disponibilità delle aree nonché dell’assenza di vincoli di carattere normativo.
Art. 9
Tenuto conto degli indirizzi richiamati nei precedenti articoli 7 e 8, le Regioni e le Province Autonome, sulla base delle richieste formulate dai competenti Enti locali e degli elementi di giudizio posseduti, approvano ed inoltrano al Ministero, nei termini e con le modalità contemplate dall’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996 n. 23, il piano generale triennale 2007/2009, nonché quello annuale 2007 formulato a fronte delle risorse indicate nel presente Decreto, attestando formalmente la congruità della spesa e l’esistenza di ogni condizione e presupposto normativo per l’assegnazione del finanziamento statale, con particolare riguardo all’espressa indicazione delle rispettive compartecipazioni economiche secondo quanto rispettivamente indicato dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Art. 10
Il Ministero - acquisita la documentazione di cui al precedente articolo 9 e rilevata, dagli atti prodotti, la conformità dei Piani predisposti ed approvati da ciascuna Regione e Provincia Autonoma all’intera normativa di riferimento ed agli indirizzi in essa contemplati - rilascia, secondo le modalità indicate dalla surrichiamata legge 23/1996, la prevista Presa d’atto, producendola in duplice copia. Essa dovrà essere opportunamente sottoscritta dalla corrispondente Autorità regionale - che riassumerà in sé, come soggetto perfezionatore dei Piani, anche la figura di sottoscrittore degli impegni facenti capo agli Enti locali inseriti nei Piani medesimi - e costituirà il momento di perfezionamento del Patto per la sicurezza; a tal fine, ciascuna Regione e Provincia Autonoma curerà di prevedere nei rispettivi bandi l’espressa delega, da parte di ciascun Ente locale richiedente, alla sottoscrizione citata.
Art. 11
Con apposito provvedimento il Ministero procederà tempestivamente al concreto trasferimento alle singole Regioni e Province Autonome dei finanziamenti loro assegnati, ai fini della successiva attribuzione, da parte di esse, agli Enti locali ammessi al beneficio. Le Regioni e le Province Autonome, pertanto, avranno cura di comunicare, nell’ambito della documentazione di cui all’articolo 9, anche il rispettivo numero di conto di Tesoreria come contabilità speciale per l’accredito e la gestione dei finanziamenti in questione. Successivamente ogni Regione e Provincia Autonoma procederà alla concreta assegnazione dei finanziamenti indicati nel precedente articolo 10 - unitamente alle correlate somme ad essa facenti carico - ai Comuni ed alle Province beneficiari, sulla base dello stato d’avanzamento delle rispettive attività, ne verificherà l’andamento, ricorrendo, ove necessario, anche alle iniziative sostitutorie previste dall’articolo 4, comma 9 della legge 23/1996 e, conclusi gli interventi, ne darà opportuna comunicazione al Ministero della Pubblica Istruzione.
Art. 12
Restano confermati, in quanto compatibili, ogni altra disposizione, modalità, termine, indirizzo, finalità o criterio contemplati nei precedenti decreti 18 aprile 1996, n. 152, 6 settembre 1999 e 30 ottobre 2003, richiamati nelle premesse.
CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO 1) A fronte dell’importo di 250 milioni di euro complessivamente ripartibile per il triennio di programmazione 2007/2009 e di quello relativo alla prima annualità 2007, pari a 50 milioni di euro, è stata riconosciuta la maggiore priorità alle finalità contemplate dall’articolo 1, comma 2, lettere a) e c) della legge 11 gennaio 1996, relative all’adeguamento alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene nonché al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con riguardo anche alla progressiva eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose; 2) nell’ordine, è stato, poi, assegnato un grado progressivamente decrescente di valenza alle altre finalità previste dal citato articolo 1, comma 2, lettera e): equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, lettera f): disponibilità di palestre ed impianti sportivi di base e lettera b): riqualificazione del patrimonio esistente; 3) preso atto preliminarmente del numero degli edifici scolastici insistente in ciascuna Regione, come noto sulla base dei più recenti dati in possesso dell’Amministrazione, sono stati, poi, determinati, a fronte di questi ultimi, i seguenti sei indicatori rappresentativi delle situazioni di fatto connesse alle finalità di cui ai precedenti punti 1) e 2), relativi agli edifici medesimi:
4) le informazioni sono state, quindi, classificate secondo tali indicatori, determinando una situazione comparabile delle diverse Regioni tra di loro e successivamente aggregati in un unico indice sintetico, con i seguenti pesi:
5) il 90% della precitata somma di € 50 milioni complessivamente assegnabile nell’annualità 2007 - pari ad € 45 milioni - è stato suddiviso tra le singole Regioni secondo l’indice relativo sintetico di cui al suindicato punto 4). Successivamente, al fine della necessaria rimodulazione riequilibrativa del riparto, detto indice è stato, altresì, parzialmente parametrato anche al numero degli immobili scolastici insistenti nei singoli ambiti territoriali interessati, rapportando all’indicatore medesimo, “pesato” col numero degli edifici scolastici come sopra determinato, il 90% della somma utilizzabile a tali finalità e correlando il restante 10% al solo indicatore sintetico citato, sommando, poi, i due parziali così ottenuti. Per contro, nelle annualità 2007 e 2008, è stato parametrato al citato numero degli edifici scolastici il 90% di tutto l’importo in ciascuna di esse disponibile; 6) il rimanente 10% - pari ad € 5 milioni per l’annualità 2007 e 10 milioni per ognuna delle annualità 2008 e 2009 - è stato suddiviso tra le Regioni medesime in rapporto ad un indice ponderato rappresentativo della capacità di spesa di ciascuna di esse, valutato sulla base del rispettivo livello di concreto utilizzo, come noto all’atto dell’effettuazione del presente riparto, dei finanziamenti assegnati nelle precedenti annualità ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. L’importo finale assegnato alle singole Regioni e Province Autonome è stato, infine, definito sommando i valori di cui al presente punto 6) con quelli indicati nel precedente punto 5). |
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