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Decreto Ministeriale 17 aprile 2003
Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare l'art. 92, concernente la sperimentazione di nuove attivita' didattiche universitarie; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11, comma 3, che consente agli Atenei di avviare, tra l'altro, iniziative di istruzione universitaria a distanza, anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1991, con il quale e' stato approvato il piano di sviluppo delle Universita' per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 12, recante interventi per le innovazioni tecnologiche e per 1'insegnamento a distanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 con il quale e' stato approvato il piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio 1994-96 ed in particolare l'art. 6 recante misure per lo sviluppo dei consorzi per l'insegnamento universitario a distanza; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998 con il quale sono stati determinati gli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera h), nonche' il decreto ministeriale 21 giugno 1999, ed in particolare l'art. 18; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000 con il quale sono stati determinati gli obiettivi del sistema universitario per il triennio 2001/2003 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a); Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 con il quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei; Visto il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani; Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a sperimentare nuovi metodi e approcci di apprendimento a e a promuovere la mobilita' virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali; Vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europea (programma e-learning); Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza, e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario; Considerato altresi' che le azioni proposte nel predetto settore sono specificamente preordinate ad incoraggiare lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi per le universita' virtuali europee nel solco delle opportunita' e degli obiettivi di garanzia della qualita', del trasferimento dei crediti e del sostegno alla mobilita', riconosciuti con la sottoscrizione della dichiarazione di Bologna nel giugno 1999; Riconosciuto altresi' che la diffusione dell'e-learning nel settore universitario puo' migliorare l'accesso alle risorse di apprendimento stesso e soddisfare specifiche ed ulteriori esigenze quali quelle dei disabili e della formazione nei luoghi di lavoro; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica; Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinatati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»; Ritenuta pertanto la necessita' e l'urgenza di definire, nell'ambito dette sperimentazioni in atto di formazione a distanza attuate presso le Universita' ed i Consorzi universitari di settore, appositi criteri ed idonee specifiche tecniche, per assicurare la qualita' della formazione attraverso l'utilizzo delle piu' moderne tecnologie di e-learning; Considerata altresi' la opportunita', in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 26, comma 5, della riferita legge n. 289/2002, di definire i criteri e le procedure di accreditamento dei predetti corsi universitari e delle istituzioni universitarie abilitate al rilascio di titoli accademici al termine di corsi a distanza; Ritenuta altresi' la necessita' di costituire un apposito Comitato tecnico per la valutazione delle istanze di accreditamento dei corsi di studio universitari a distanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 5 della predetta legge n. 289/2002; (*) Visto l'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e ritenuto che il predetto Comitato tecnico si qualifica quale organismo ad elevata specializzazione, indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; DECRETA Art. 1 1. Il presente decreto definisce i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509. 2. Nell'ambito dei criteri e delle procedure di cui al comma 1 sono individuate le specifiche tecniche per l'adozione, da parte delle istituzioni di cui all'art. 2, di un'architettura di sistema in grado di gestire e rendere accessibili all'utente i corsi di studio a distanza, al termine dei quali sono rilasciati i titoli accademici. Art. 2 1. I corsi di studio a distanza sono istituiti e attivati dalle Universita' degli studi statali e non statali ed utilizzano le tecnologie informatiche e telematiche in conformita' alle prescrizioni tecniche di cui al presente decreto. 2. I titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509, possono essere rilasciati da istituzioni universitarie, promosse da soggetti pubblici e privati e riconosciute secondo i criteri e le procedure di cui al presente decreto. Le predette istituzioni assumono la denominazione di «Universita' telematiche». Art. 3 1. I corsi di studio a distanza sono caratterizzati da:
2. L'organizzazione didattica dei corsi di studio a distanza valorizza al massimo, pur nel rispetto delle specificita' dei contenuti e degli obiettivi didattici, le potenzialita' dell'Information & Communication Technology e in particolare:
Art. 4 1. I corsi di studio delle universita' statali e non statali e delle universita' telematiche di cui all'art. 2 sono accreditati al rispetto dei seguenti criteri e dei requisiti di cui all'allegato tecnico al presente decreto. In particolare, l'organizzazione dei corsi stessi deve:
2. La valutazione degli studenti delle universita' telematiche, tramite verifiche di profitto, e' svolta presso le sedi delle universita' stesse, da parte dei professori universitari e ricercatori. 3. I corsi di studio a distanza, istituiti dalle Universita' degli studi, statali e non statali, e dalle Universita' telematiche, sono disciplinati in conformita' agli ordinamenti didattici vigenti, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ed ai decreti ministeriali concernenti le classi dei corsi di studio di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto. 4. Il personale docente e ricercatore, a tempo indeterminato, delle universita' telematiche e' reclutato secondo le modalita' di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. Le Universita' stesse possono, inoltre, avvalersi, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato, di personale in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242. Art. 5 1. Per i fini di cui all'art. 6, con decreto del Ministro
dell'istruzione, universita' e ricerca, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e per le tecnologie, e' istituito un Comitato di esperti,
in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali nel settore
dell'innovazione tecnologica e della formazione a distanza. 2. Il Comitato esprime, sulla base dei criteri e dei requisiti di cui all'art. 4, motivati pareri in ordine alle istanze per l'accreditamento dei corsi di studio a distanza. 3. Per l'assolvimento dei propri compiti il Comitato si avvale di una segreteria tecnica costituita con decreto del Direttore generale dell'Università'. 4. Ai componenti del Comitato e' attribuito, ove competa, il rimborso delle spese di missione per la partecipazione ai lavori nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni normative in materia. Art. 6 1. I soggetti pubblici e privati che intendono ottenere l'accreditamento dei corsi di studio per i fini di cui all'art. 2,comma 2, devono presentare al Ministero dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
2. Le universita' degli studi statali e non statali che intendono ottenere l'accreditamento dei corsi di studio a distanza provvedono alla trasmissione dei documenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1. 3. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento trasmette al Comitato di cui all'art. 5 copia della stessa e della relativa documentazione. 4. Entro lo stesso termine viene disposto l'invio al Consiglio universitario nazionale del regolamento didattico di Ateneo, sul quale lo stesso Consiglio formula apposito parere nei successivi quarantacinque giorni. 5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione il Comitato formula motivato parere sull'istanza di accreditamento, previa valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4. 6. Ai fini della formulazione del parere, su richiesta del Comitato e' in facolta' del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, accertare, anche con visite ispettive, la sussistenza dei requisiti di idoneita' delle attrezzature informatiche e telematiche e degli altri requisiti di cui all'art. 4. A tal fine il Comitato puo' avvalersi anche di esperti esterni in possesso di comprovati requisiti tecnico-professionali. 7. Il provvedimento di accreditamento e' adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sentito il consiglio universitario nazionale, previo parere motivato formulato dal Comitato, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, il termine di cui al comma 5 puo' essere prorogato, a cura del responsabile del procedimento, per non piu' di sessanta giorni. 8. Il provvedimento di diniego dell'accreditamento idoneamente motivato, e' adottato con le stesse modalita' di cui al comma 7. 9. I decreti di cui ai commi 7 e 8 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 7 1. Il provvedimento di accreditamento di cui all'art. 6, comma 7, abilita l'Universita' richiedente ad attivare i corsi di studio a distanza, esclusivamente a decorrere dalla data del provvedimento stesso. 2. Per i fini di cui all'art. 2, comma 2, il provvedimento di accreditamento approva, altresi', lo statuto dell'Università' telematica ed autorizza l'Universita' stessa al rilascio dei titoli accademici al termine dei corsi di studio a distanza per i quali e'stata prodotta la relativa istanza. I predetti titoli hanno identico valore legale di quelli rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. 3. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'art. 4, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dispone, con periodicita' almeno triennale ed anche su proposta del Comitato, verifiche ispettive a campione presso le Universita' di cui al comma 1. 4. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti, può' essere adottato, previo contraddittorio con le Universita', decreto, idoneamente motivato, di revoca dell'accreditamento, previo conforme parere del Comitato. Il decreto di revoca e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 8 1. Le Università' telematiche di cui all'art. 2, comma 2, non possono produrre istanze per il rilascio dei titoli accademici contemplati dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonche' dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 2. Le istanze per l'accreditamento dei corsi di studio universitari a distanza delle Universita' telematiche che prevedano, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione europea, ovvero che prevedano la frequenza di laboratori ad alta specializzazione, potranno essere valutate previa stipula di apposite convenzioni con le Universita' degli studi statali e non statali. 3. Le procedure di cui all'art. 6 si applicano in ogni caso di iterazione di nuove istanze per l'accreditamento di corsi di studio a distanza. 4. Alle Universita' telematiche di cui all'art. 2, comma 2, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e le disposizioni previste per le Universita' statali e non statali in materia di valutazione del sistema universitario. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato tecnico
1. Requisiti del processo formativo 1.1. Modalita' di erogazione e di fruizione
Le modalita' di erogazione devono inoltre essere progettate in modo tale da:
A questo scopo, si ritengono requisiti di qualita' dell'erogazione:
1.2. Modalita' di identificazione e di verifica.
La valutazione, in questo quadro, dovra' articolarsi tenendo conto di piu' aspetti:
1.3. Modalita' di tutoraggio. L'interattivita' studenti-tutor si realizza principalmente in tre forme:
Tale attivita' puo' essere svolta attraverso la creazione di spazi virtuali di interattivita' uno a molti sincroni ed asincroni (forum, web conference, sessioni live, ecc.) o, in caso di richieste di chiarimenti personalizzati, via e-mail. Strumenti di interazione utilizzabili per chiarimenti:
Le attivita' di monitoraggio del gruppo da parte dei tutor hanno
l'obiettivo di verificare periodicamente l'avanzamento complessivo del
gruppo stesso in modo da consentire eventuali aggiustamenti in corso
d'opera (messa in rete di materiale complementare, seminari live di
approfondimento). Puo' essere realizzato con: lo sviluppo di test on
line periodici. I test potranno essere sincroni (cioe' richiedere allo
studente di collegarsi online ad un'ora precisa e di svolgerli in un
tempo limitato) oppure asincroni (lo studente dovra' svolgerli e
consegnarli in un certo lasso di tempo); la realizzazione di
interrogazioni virtuali sia asincrone attraverso i forum (nei quali il
tutor potra' porre un quesito specifico per poi verificare la reazione
da parte degli studenti) sia sincrone.2. Requisiti delle soluzioni
tecnologiche. In particolare dal sistema dovra' essere possibile accedere a:
2.1. Caratteristiche della piattaforma di erogazione. Il sistema dovra', inoltre, presentare le seguenti componenti:
Il sistema, inoltre, dovra' favorire l'accesso anche a particolari categorie di utenti (come ad esempio diversamente abili),che devono essere messi in condizione di fruire dei corsi diformazione a distanza tramite specifiche tecnologie, secondo le raccomandazioni del «Libro Bianco» della Commissione interministeriale sullo sviluppo e l'impiego delle tecnologie dell'informazione per le categorie deboli. 2.2. Caratteristiche della piattaforma di gestione dei contenuti.
2.3. Caratteristiche del sistema per le attivita' sincrone. (*) Il Comitato di esperti, previsto dall'at. 26, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'art. 5 del DM 17.04.03 è stato istituito con decreto 25 giugno 2003 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, ed è composto da:
Il Comitato rimarrà in carica tre anni.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Articolo 26 [omissis] 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di: a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattivita`, salvaguardando il principio della loro usabilita`; b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita; c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun courseware; d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato servizio di teletutoring; e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti. (...) |
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