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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Decreto Ministeriale 17 aprile 2003
(in GU 26 aprile 2003, n. 96)

Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario limitatamente all'anno accademico 2003/2004

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2003, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione  alle  scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 264/1999;

Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge n. 264/1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 4 della predetta legge n. 168/1989;

Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo dell'istruzione;

Decreta

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2003/2004, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 11669 e ripartito fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione alle scuole di cui all'art. 1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2003

Il Ministro: Moratti


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