Circolare Ministeriale 11 luglio 2000, n. 181
D13-Prot. n. 2108
Oggetto: Domande di dimissioni volontarie del personale del comparto scuola in situazione di esuberoIl D.M. n. 176 del 10 luglio 2000, in corso di registrazione e reso disponibile sui siti intranet ed internet, reca disposizioni relative alle dimissioni volontarie dal servizio con effetto dal 1° settembre 2000 per il personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero.
L' individuazione della situazione di esubero è effettuata a livello regionale per il personale direttivo e a livello provinciale per il restante personale al termine delle operazioni di movimento del personale.
Gli interessati debbono presentare la domanda di dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza dal 1°settembre 2000 entro il 5 agosto 2000.
A tal fine sono valide anche le domande di cessazione anticipata, condizionate all' esubero, presentate entro il 10 febbraio 2000 dai Capi d' istituto ed entro il 1° marzo 2000 dal personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, termini stabiliti dalla C.M. n. 11 - prot. D13/83 - dell'11 gennaio 2000.
Le istanze medesime sono accolte nei limiti del personale che si trova in posizione di esubero; al riguardo vanno compilate apposite graduatorie sulla base della maggiore età anagrafica.
Il personale individuato come avente diritto , al quale si applica in materia di requisiti per l'accesso alla pensione la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore ( 1° gennaio 1998 ) della legge 27 dicembre 1997,n. 449 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Si rammenta che è indicata la data del 31 dicembre 2000, in quanto l'art.59 - comma 9 - della succitata legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede di considerare il periodo intercorrente tra il 1° settembre e il 31 dicembre.
Saranno applicate le riduzioni per gli anni mancanti a 35 se l'interessato ha compiuto anni 54 di età entro il 31.12.2000 o le riduzioni per gli anni mancanti a 37 se l' interessato non ha compiuto anni 54 di età entro il 31.12.2000.
La mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione deve essere comunicata al personale interessato entro il 14 agosto 2000, il quale ha la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie dal servizio entro 5 giorni dalla data di ricevimento della stessa comunicazione.
Si prega di dare la massima diffusione alla presente circolare.
Decreto Ministeriale 10 luglio 2000, n. 176
Domanda di cessazione anticipata dal servizio personale in esubero
VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n.351, regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D.M. 30 dicembre 1998, n.495, con il quale sono stati fissati i termini di presentazione delle domande di cessazione dal servizio per il personale del comparto scuola e per la eventuale revoca di tali domande presentate in precedenza;
VISTA la C.M. n.11 - prot.D13/83 - dell'11 gennaio 2000, con la quale è stato comunicato che i termini stabiliti con l'art.1 del suddetto D.M. 30 dicembre 1998, n.495 sono validi anche per l'anno scolastico e accademico 2000/2001 e precisamente il 10 febbraio 2000 per i Capi d'istituto e il 1° marzo 2000 per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, compreso quello dei Conservatori di Musica e delle Accademie di Belle Arti, Nazionale di Danza e Nazionale d'Arte Drammatica;
VISTO il D.M. 8 marzo 2000, n.56 con il quale sono stati prorogati i termini per la presentazione della revoca delle domande di dimissioni volontarie dal servizio con effetti a valere dal 1° settembre 2000 e, per il personale dei Conservatori e delle Accademie, dal 1° novembre 2000;
CONSIDERATO che, a norma dell'art.59, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n.449, il personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero è individuato al termine delle operazioni di movimento del personale;
CONSIDERATO che tale situazione di esubero, da individuarsi a livello regionale per il personale direttivo ed a livello provinciale per il restante personale, può essere stata determinata anche a seguito del dimensionamento delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATA la necessità di consentire al personale dirigenziale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario in soprannumero di cessare anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2000, ancorché non abbia presentato la domanda di dimissioni volontarie nei termini stabiliti nella succitata C.M. n.11 - prot.D13/83 - dell'11 gennaio 2000;
Articolo Unico
Il personale che si trova nella situazione di esubero di cui alle premesse
del presente decreto per effetto anche del dimensionamento delle istituzioni
scolastiche può presentare la domanda di cessazione anticipata dal servizio, a
decorrere dal 1° settembre 2000, entro la data del 5 agosto 2000.
Restano valide le domande di dimissioni volontarie presentate nei termini
fissati nella C.M. n.11 - prot.D13/83 - dell'11 gennaio 2000.
Gli uffici competenti, in base all'art.1 del D.P.R. 28 aprile 1998, n.351, sono
tenuti, entro il 14 agosto 2000, a notificare agli interessati la mancata
maturazione del diritto a pensione al fine di consentirgli di chiedere, entro
cinque giorni dalla comunicazione, il ritiro delle dimissioni.
Con successivo decreto saranno fissati eventuali termini per la revoca delle
domande di dimissioni volontarie dal servizio presentate dal personale dei
Conservatori e delle Accademie.
Il presente decreto verrà inviato agli Organi di controllo per il riscontro di legge.