Servizio per gli affari economico finanziari
Ufficio V
Circolare Ministeriale 4 dicembre
2003, n. 92
Prot. n. 2964
Oggetto: Collegio dei revisori dei
conti presso le istituzioni scolastiche. Liquidazione compensi
Con nota del 19 novembre 2003, prot. n. 2696, lo
scrivente Servizio ha trasmesso il decreto, datato 18 novembre 2003, del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è
stato determinato il compenso spettante al Presidente e a ciascun
componente del Collegio dei revisori dei conti delle istituzioni
scolastiche.
Ciò premesso, si ritiene utile fornire alle SS.LL.
istruzioni ai fini di una uniforme applicazione delle disposizioni
contenute nei singoli articoli.
Articolo 1: la misura annua lorda del compenso
in parola è stata fissata, a decorrere dal 1° settembre 2002, in euro
1810,00 per il presidente ed euro 1550,00 per i componenti.
Circa il trattamento fiscale e previdenziale cui assoggettare i predetti
compensi, si riportano alcune tipologie di rapporti che si potrebbero
porre in essere:
a) revisore designato in rappresentanza dell'Amministrazione di
appartenenza (Ministero o ente locale);
b) revisore libero professionista;
c) revisore designato da un'Amministrazione diversa da quella di
appartenenza (incarico autorizzato).
Nel caso sub a) il compenso è classificabile quale reddito
assimilato a quello di lavoro dipendente, di cui all'art. 47, comma 1,
lettera b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico delle
Imposte sui Redditi (TUIR). Ad esso vanno applicate le disposizioni
previste dall'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 600.
Conseguentemente il revisore dovrà comunicare alla scuola, tramite la
scheda allegata, la propria posizione fiscale ai fini dell'applicazione
delle ritenute. Resta inteso che sul compenso medesimo la scuola dovrà
applicare, altresì, le addizionali regionale e comunale, avuto riguardo
alla residenza del revisore. Tale reddito va escluso dal trattamento
previdenziale, mentre rimane a carico della scuola l'imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP), di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446.
Nel caso sub b) occorre distinguere se l'attività di revisione
viene svolta da ragionieri o dottori commercialisti o da altri liberi
professionisti.
Nel primo caso il compenso per l'attività di revisore verrà attratto al
reddito prevalente di lavoro autonomo, pertanto il percettore dovrà
emettere regolare fattura gravata del contributo previdenziale della
Cassa di previdenza di appartenenza del professionista (nella misura del
2%), e di IVA al 20% (calcolata sia sul compenso che sul contributo
previdenziale); il reddito in questione subirà, poi, la ritenuta
d'acconto del 20%, calcolata sul solo compenso. Si aggiunge, inoltre,
che, trattandosi di reddito da lavoro autonomo, la scuola non dovrà
versare l'IRAP, che rimane a totale carico del percipiente.
Negli altri casi, ad esempio se l'incarico di revisione viene svolto da
un avvocato, architetto, ecc., i redditi rientrano nel campo di
applicazione dell'art. 47, comma 1, lettera c-bis, del TUIR, introdotto
dall'art. 34 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, (Misure in materia
fiscale), che ha disposto una sostanziale modifica alla disciplina
riguardante la qualificazione dei redditi derivanti da collaborazione
coordinata e continuativa. In base a tale nuova normativa per i redditi
in questione si applica la disciplina dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente anzichè quella per i redditi da lavoro autonomo. Ne
consegue l'assoggettamento alle ritenute di cui all'art 23 del citato
D.P.R. n. 600/1973, nonché alle addizionali comunale e regionale.
Permane a carico della scuola l'IRAP. Gli stessi redditi risulteranno,
altresì, soggetti al contributo previdenziale INPS del 10-14%, previsto
dall'articolo 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".
Si aggiunge, per completezza, che il comma 1, art.3 della legge 7 aprile
2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale
statale) prevede una revisione della disciplina dei redditi derivanti
da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente
definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro
autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di
arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di
qualsiasi tipo, tali redditi, pertanto, potrebbero tornare
nell'alveo del lavoro autonomo. Nel caso sub c) il compenso del
dipendente incaricato, che dovrà necessariamente chiedere - ai sensi
dell'art. 53 del D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165 - l'autorizzazione allo
svolgimento dell'incarico alla propria amministrazione, ricadrà tra
quelli assimilati al lavoro dipendente (art. 47, comma 1, lettera c-bis
del TUIR). Allo stesso vanno applicate le ritenute previste dal già
richiamato art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, nonché le addizionali
comunale e regionale. Lo stesso reddito risulterà soggetto, inoltre, al
contributo previdenziale INPS del 10%. L'IRAP rimane anche in questo
caso a carico della scuola.
Attualmente tale contributo è fissato nella misura del 10% dei redditi
per i percipienti già iscritti ad una forma di assicurazione
obbligatoria, mentre al 14% per i non iscritti ad altra forma di
assicurazione (progressivamente rivalutabile sino al 19%). Il contributo
è posto per un terzo a carico dell'iscritto e per due terzi a carico
della scuola. Il versamento è effettuato entro il giorno 16 del mese
successivo a quello della corresponsione del compenso medesimo.
Articolo 2: nel dettare disposizioni in tema di trattamento di
missione, stabilisce per tutti i componenti il collegio - compresi,
quindi, i liberi professionisti - pari trattamento, in misura uguale a
quella goduta dai dirigenti di prima fascia dell'area 1 del CCNL.
Premesso che il trattamento di missione comprende l'indennità
giornaliera, il rimborso delle spese di vitto, alloggio e di trasporto,
nulla è innovato al riguardo per i componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti. In buona sostanza restano confermate le disposizioni dettate
dal Ministero dell'Istruzione di concerto con quello del Tesoro, con
circolare n. 352 del 21 novembre 1984, ove è disposto che, in ossequio
alla parità di funzioni nell'ambito dello stesso organo, la missione per
i revisori dei conti deve essere determinata in misura unica,
indipendentemente dalla qualifica rivestita e dalla appartenenza o meno
all'Amministrazione statale e precisamente nella misura prevista per
l'ex Dirigente Generale ora Dirigente di prima fascia.
Si ritiene, tuttavia, opportuno richiamare, in questa sede, alcune
disposizioni di carattere generale vigenti in materia.
L'eventuale richiesta di autorizzazione all'uso del proprio mezzo di
trasporto da parte del revisore interessato deve essere indirizzata al
Dirigente scolastico della scuola capofila compresa nell'ambito
territoriale e l'autorizzazione stessa è formalizzata con provvedimento
dello stesso dirigente scolastico per l'intera durata dell'incarico del
revisore. Ovviamente l'autorizzazione a servirsi del proprio mezzo di
trasporto va concessa soltanto nel caso in cui tale mezzo risulti
economicamente e funzionalmente più conveniente dei normali mezzi
pubblici. La convenienza economica dovrà essere dimostrata raffrontando
la spesa globale (diaria, spese di viaggio, spese di alloggio, spese di
vitto) relativa alle due ipotesi (uso mezzo proprio e uso mezzi
pubblici). Considerata la particolarità delle funzioni svolte dai
revisori, qualora l'uso del mezzo proprio non risulti autorizzato, e gli
stessi dichiarino che il viaggio è stato effettuato con il proprio mezzo
o con mezzi offerti, agli stessi spetta comunque il rimborso delle spese
di viaggio, entro i limiti del costo del biglietto ferroviario di prima
classe secondo la tariffa d'uso, escluso qualsiasi supplemento, ma
compresa l'indennità supplementare del 10% di cui all'art. 14 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836. Analogo rimborso è consentito anche in
assenza dei documenti giustificativi di spesa ogni volta che i revisori
non siano in grado di presentare - per smarrimento o altro - i biglietti
in questione, attesa la funzione dai medesimi svolta e la
inconfutabilità della loro presenza presso l'istituzione scolastica
risultante dai verbali. Si precisa, inoltre, che, così come riportato
nella circolare-vademecum del Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato n. 47 del 21 dicembre 2001, nei casi in cui i revisori siano
autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto, la scuola dovrà
stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi non
compresi nell'assicurazione obbligatoria (danneggiamento al mezzo di
trasporto di proprietà, lesioni o decesso) limitatamente al tempo
strettamente necessario per raggiungere la sede della scuola e per il
rientro nella sede di servizio. L'eventuale richiesta di uso del mezzo
aereo (art.13, legge 18/12/1973, n. 836) deve essere indirizzata solo
alla scuola capofila, la quale concederà l'autorizzazione soltanto se ne
derivi una effettiva abbreviazione della durata della missione.
Al fine di agevolare gli spostamenti tra le sedi delle varie istituzioni
scolastiche, facenti parte dello stesso ambito territoriale, nonché di
ridurre la durata della missione, in caso di comprovata necessità -
dovuta alla mancanza di idonei collegamenti tra le diverse località con
gli ordinari mezzi pubblici di trasporto e previa autorizzazione
dell'istituto scolastico capofila - può essere, inoltre, consentito
l'uso del taxi. Il rimborso della relativa spesa potrà avvenire dietro
presentazione di apposita ricevuta, datata e firmata dal conducente di
tale mezzo di trasporto.
Per quanto attiene le misure dei rimborsi per il vitto, queste sono
riportate nel D.P.C.M. 15/2/1995 e corrispondono alle seguenti:
- € 30,55 per la consumazione di un solo pasto;
- € 61,10 per la consumazione di due pasti giornalieri.
L'indennità di missione giornaliera ammonta ad euro 24,12 (lire 46.700).
Resta confermato quanto previsto dal D.P.C.M. 16/3/1990 per il rimborso
delle spese di pernottamento e di viaggio:
- costo per il pernottamento relativo ad una camera singola in albergo a
4 stelle (1° categoria);
- costo di un biglietto ferroviario di 1° classe o di uno scompartimento
singolo in carrozza letto.
In caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto oppure di
entrambe, l'indennità di trasferta viene ridotta, rispettivamente, di un
terzo o della metà o di due terzi.
Circa il trattamento tributario da applicare alle predette indennità si
ricorda che le indennità di trasferta corrisposte ai dipendenti statali
o, comunque, ai prestatori di lavoro subordinato concorrono a formare il
reddito per la parte eccedente euro 46,48, al netto delle spese di
viaggio e di trasporto. Pertanto, vanno sottoposte, per la parte
eccedente, oltre alle ritenute contributive, alla ritenuta d'imposta. La
misura attuale, quindi, risulta esente da ritenuta. Per quanto concerne
i liberi professionisti, giova ricordare che i rimborsi, nonché
l'indennità di trasferta, nella indicata misura di euro 24,12 come per i
dipendenti, potranno avvenire solo dietro presentazione di regolare
fattura, cui dovranno essere allegati in copia i documenti
giustificativi di spesa.
Articolo 3: è stato stabilito che l'onere derivante dal pagamento
del compenso nonché del trattamento economico di missione sarà posto a
carico delle istituzioni scolastiche individuate quali capofila
nell'ambito territoriale di appartenenza.
Articolo 4: è stato disposto che per i primi otto mesi dell'anno
2002 ai revisori dei conti nominati dal Ministro dell'Istruzione e del
Tesoro spetta il compenso allora definito (pari ad euro 671,39 annui
lordi) e la relativa spesa è posta a carico delle istituzioni ove i
revisori stessi svolgevano le loro funzioni.
Si ribadisce, a tal fine, che per i Dirigenti, a decorrere dal 1° luglio
2002 - come peraltro già comunicato con circolare del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 15 marzo 2001 - vige l'obbligo
del versamento dei compensi, (al lordo delle ritenute), derivanti dallo
svolgimento di incarichi aggiuntivi conferiti dall'Amministrazione, al
fondo per il trattamento accessorio dirigenziale istituito presso ogni
Ministero. Tali versamenti potranno essere effettuati anche tramite
conto corrente postale intestato alle Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato della provincia ove è ubicata la scuola (indicati nell'unito
elenco). Nel bollettino andranno indicati oltre al nominativo del
revisore, il periodo di riferimento, il Capo, nonché il capitolo e
l'articolo che di seguito si riportano:
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capo X - Capitolo 3402: Somme relative ai compensi dovuti da terzi per
qualsiasi incarico conferito ai dirigenti dell'ex Ministero del Tesoro,
del bilancio e della programmazione economica in ragione del loro
ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria Amministrazione o su
designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del
Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere destinate al
trattamento economico accessorio della dirigenza.
Art. 1 - Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai
dirigenti di "prima fascia";
Art. 2 - Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai
dirigenti di "seconda fascia".Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Capo XIII - Capitolo 3408: Somme relative ai compensi dovuti da terzi
per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in ragione del loro
ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria Amministrazione o su
designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del
predetto Ministero per essere destinate al trattamento economico
accessorio della dirigenza.
Art. 1 -Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai
dirigenti di "prima fascia";
Art. 2 - Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai
dirigenti di "seconda fascia".
Resta inteso che tali compensi, ancorché versati al
suddetto fondo, rientrano nella base imponibile ai fini della
determinazione dell'IRAP, che rimane a carico della scuola.
Per quanto attiene, inoltre, al tipo di tassazione da assoggettare i
compensi relativi all'attività di revisione dell'anno 2002, appare utile
richiamare la Risoluzione del Ministero delle Finanze - Dipartimento
delle Entrate n. 90 del 22.06.2000. Il citato Dicastero ha fornito
risposta a numerosi quesiti in merito alle modalità di tassazione dei
compensi corrisposti ai componenti delle Commissioni tributarie ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e
successive modificazioni. In particolare, e' stato chiesto di dare
conferma dell'applicabilità del regime della tassazione separata di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 (TUIR).
A tale proposito si afferma che, ai fini dell'applicazione di tale
regime di tassazione e, quindi, per l'inquadramento dei compensi
spettanti ai componenti delle commissioni tributarie tra gli emolumenti
arretrati di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è
necessario, innanzitutto, che i compensi siano corrisposti in un periodo
d'imposta successivo a quello in cui e' stata prestata l'attività
lavorativa e che, inoltre, detto ritardo:
- non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici
ordinariamente occorrenti per l'erogazione degli emolumenti;
- sia derivante da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti
amministrativi sopravvenuti;
- sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà
delle parti.
Nel caso prospettato è stato precisato che gli
emolumenti sono corrisposti in un anno successivo a quello cui si
riferiscono in quanto non erano stati disposti gli stanziamenti delle
somme occorrenti. Il Ministero delle Finanze, ha ritenuto, pertanto, che
la fattispecie sia riconducibile alla previsione delle altre cause non
dipendenti dalla volontà delle parti, contenuta nel citato articolo 16,
comma 1, lettera b), del TUIR, e pertanto ad essa si renda applicabile
il regime della tassazione separata in quanto, peraltro, il ritardo non
è fisiologico e non e' imputabile alla volontà delle parti.
Viene precisato, inoltre, con la citata Risoluzione che sui redditi
assoggettati a tassazione separata non è dovuta l'addizionale regionale
all'Irpef di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, né l'addizionale comunale di cui al decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
Anche nel caso in esame, naturalmente per i soli percettori di reddito
assimilato a quello di lavoro dipendente, ricorrendo i presupposti
individuati in detta Risoluzione (pagamento del compenso l'anno
successivo a quello di riferimento, assenza del decreto di
quantificazione dello stesso e cause non dipendenti dalla volontà delle
parti) occorrerà inquadrare tra i redditi a tassazione separata i
compensi in questione relativi all'anno 2002. A questi fini gli
interessati avranno cura di comunicare alle scuole la propria aliquota
media.
Appare utile, infine, ribadire che per quanto attiene alla Anagrafe
delle Prestazioni dei dipendenti pubblici, le Istituzioni scolastiche,
ai sensi del già citato art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, hanno l'obbligo
di comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Amministrazione di
appartenenza dei revisori il compenso erogato agli stessi nell'anno
precedente.
La presente circolare è stata concordata con il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -
Ispettorato Generale di Finanza.
Le SS.LL. sono pregate di trasmettere tempestivamente
alle istituzioni scolastiche di competenza, copia della presente
circolare, che viene diramata anche in via INTRANET e INTERNET.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Domenica Testa
Allegati
Servizio per gli affari economico finanziari
Ufficio V
Nota 19 novembre 2003
Prot. n. 2696
Oggetto: Collegio dei revisori dei
conti presso le istituzioni scolastiche. Determinazione dei compensi
Si trasmette il decreto, datato 18 novembre 2003, del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è
stato determinato il compenso spettante al Presidente e a ciascun
componente del Collegio dei revisori dei conti indicato in oggetto,
nonché la decorrenza del compenso stesso.
Con lo stesso provvedimento viene altresì stabilito
che, per il periodo pregresso 1° gennaio-31 agosto 2002, ai revisori dei
conti in carica presso gli Istituti scolastici, già dotati di
personalità giuridica antecedentemente al 1° settembre 2001, spettano i
ratei del compenso all'epoca previsto.
La corresponsione dei compensi, delle indennità e dei rimborsi spese
dovrà essere imputata alla gestione finanziaria e contabile
dell'istituzione scolastica "capofila" di ciascun ambito territoriale.
Quella relativa al periodo 1° gennaio - 31 agosto 2002, graverà sulla
gestione finanziaria-contabile dell'Istituto scolastico presso cui i
revisori erano in carica.
Per quanto attiene alla copertura finanziaria dei
predetti oneri, connessi con l'esercizio del controllo di regolarità
amministrativa e contabile di cui al Titolo V del Regolamento,
concernente le "istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", approvato con
Decreto Interministeriale n. 44, del 1° febbraio 2001, si comunica che,
con la legge 6 novembre 2003, n.° 301, di assestamento al bilancio dello
Stato, per l'anno finanziario 2003, sono state recate integrazioni in
termini di competenza e di cassa ai capitoli, iscritti sotto i Centri di
responsabilità di livello regionale denominati "Assegnazioni per il
funzionamento amministrativo e didattico". Sarà cura delle SS.LL. di
voler assegnare tempestivamente alle scuole le risorse finanziarie di
che trattasi, precisando che nell'importo delle assegnazioni è compresa
anche l'IRAP gravante sui predetti compensi.
Si comunica, inoltre, che le integrazioni sopra
descritte sono state apportate anche alle previsioni di spesa contenute
nel disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2004.
Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione,
alle istituzioni scolastiche di competenza, del contenuto della presente
unitamente all'allegato decreto, che vengono diramati anche via intranet
e internet.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Domenica Testa
Decreto 18 novembre 2003
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il Decreto 1 febbraio 2001,n.44, con il quale è
stato adottato il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Titolo V del citato Decreto riguardante -il
controllo di regolarità amministrativo e contabile - ed in particolare
l'articolo 57, comma 3, il quale prevede che ai revisori dei conti
spetta un compenso determinato con apposito decreto da emanarsi di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
VISTO il D.D.G. del Servizio per gli Affari Economico
- Finanziari del 18.07.2002, con il quale è stata nominata un'apposita
commissione al fine di procedere ai criteri di determinazione dei
compensi dei revisorati;
VISTO il verbale del 23.07.2002 della suddetta
commissione;
SENTITO il Ministero dell'Economia e delle Finanze-
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
DECRETA
Art. 1
Il compenso annuo lordo spettante al presidente ed ai componenti del
Collegio dei revisori conti, nominato per ciascun ambito territoriale
dall'Ufficio scolastico regionale, è determinato, a decorrere dal 1°
settembre 2002, in euro 1.810 per il presidente ed in euro 1.550 per
ciascun componente del Collegio.
Art. 2
Ai revisori dei conti spetta, se dovuto, il trattamento economico di
missione nella misura e con le modalità previste per i dirigenti di
1^fascia del comparto dell'area 1.,dalle vigenti disposizioni o dal
C.C.N.L.
Art. 3
Il compenso, le indennità ed il rimborso spese sono corrisposti
dall'Istituto scolastico capofila individuato nell'ambito territoriale
dall'Ufficio Scolastico Regionale con il provvedimento di nomina del
Collegio. La relativa spesa graverà sul bilancio del predetto Istituto.
Art. 4
Ai revisori dei conti in carica presso gli Istituti scolastici, già
dotati di personalità giuridica antecedentemente al 1° settembre 2001,
competono per il periodo 1 gennaio 2002 - 31 agosto 2002, i ratei del
compenso all'epoca previsto. La relativa spesa graverà sul bilancio
dell'Istituto scolastico presso cui erano in carica.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.
Roma, 18 novembre 2003
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
F.to MORATTI |
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
F.to TREMONTI |
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