Decreto Ministeriale 27 aprile 1998, n. 199
VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio
1993, n.29;
VISTO il Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 e in particolare
l'articolo 25 ter, comma 3, che stabilisce che le modalità di
designazione e di conferimento e la durata degli incarichi di
direzione nelle accademie di belle arti e nei conservatori di
musica e negli istituti superiori per le industrie - artistiche
sono disciplinate con decreto del ministro della pubblica
istruzione;
VISTI gli artt. 212 e 241 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994,
n.297;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1997 n.622, concernente
gli incarichi di direzione nei Conservatori di Musica per l'anno
accademico 1997198;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 628 del 9 ottobre 1997,
concernente gli incarichi di direzione nelle Accademie di Belle
Arti per l'anno accademico 1997/98;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 31 marzo 1998 con la quale
sono state prorogate al 30 maggio 1998 i termini per
l'espletamento delle procedure di designazione elettiva previsti
dalle ordinanze nn.622 e 628 citate;
CONSIDERATO che occorre agevolare i processi di riforma delle
istituzioni di alta cultura per cui si rende necessario e non
ulteriormente procrastinabile assicurare 'nelle predette
istituzioni più" funzionali condizioni
didattico-organizzative e strutturali;
CONSIDERATO che, a tali fini, in tutte le sedi non ricoperte da
direttori di ruolo occorre conferire gli incarichi di direzione
in modo più rispondente, nella prospettiva del processo di
riforma, alle esigenze delle istituzioni 'medesime;
CONSIDERATO che dette esigenze sembrano perseguibili mediante
designazione elettiva;
ATTESA pertanto, la necessità di avviare le relative procedure
per la designazione elettiva in tempo utile per un ordinato avvio
dell'anno accademico nelle istituzioni predette;
DECRETA
ART. 1
1. A decorrere dall'anno
accademico 1998/99, il conferimento degli incarichi
di direzione delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori di
Musica, privi di direttori di ruolo, è disciplinato dalle
disposizioni che seguono, fatte salve eventuali successive
modifiche ed integrazioni.
2. L'incarico di direzione ha durata triennale.
ART. 2 - Requisiti per il conferimento degli incarichi di direzione
1. Possono aspirare al conferimento
dell'incarico di direzione i docenti e, nei Conservatori di
Musica, gli accompagnatori al pianoforte, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato che:
a) siano titolari nell'istituzione o si trovino nella medesima in
servizio come direttori incaricati;(1)
b) abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo
di almeno 6 anni di ruolo (compresi quelli eventualmente prestati
come direttore incaricato);
c) non abbiano riportato quali docenti o direttori incaricati
sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non
siano stati già riabilitati;
d) non abbiano riportato condanne penali, ancorchè in relazione
alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione
della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giudice delle
indagini preliminari;
e) non siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità
nell'ultimo sessennio;
f) per il Conservatorio di Bolzano posseggano il requisito
del "bilinguismo" previsto dal D.P.R. n. 265/1992.
ART. 3 - Conferimento dell'incarico su designazione elettiva
1. Gli incarichi di direzione sono
conferiti dal dirigente preposto all'Ispettorato per l'Istruzione
Artistica su designazione elettiva da parte dei collegi dei
docenti dei Conservatori di Musica e delle Accademie di Belle
Arti. Esercitano il diritto di voto nel collegio i docenti e gli
assistenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
nonché' i supplenti annuali con contratto a tempo determinato su
cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno accademico.
ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.- L'elezione
è valida se hanno partecipato alla votazione almeno i due terzi
degli aventi diritto al voto.
2. Le elezioni devono essere indette in tutte le istituzioni
interessate entro il 15/7/1998.
3. Al fine di consentire la più' ampia partecipazione alle
operazioni elettive sarà opportuno realizzare, prima del loro
svolgimento, una o più' riunioni del collegio dei docenti, in
modo che ciascun candidato possa illustrare le linee
programmatiche di un progetto, da pubblicizzare adeguatamente
all'interno dell'istituzione anche mediante affissione all'albo e
da inviare all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica del
Ministero della Pubblica Istruzione, attraverso il quale
il candidato stesso ritenga possano essere individuati e
conseguiti gli obiettivi culturali didattico-organizzativi e
strutturali per qualificare maggiormente l'istituzione per la
quale egli stesso si candida alla direzione.
4. Si intende designato per l'incarico di direzione il candidato
che avrà riportato alle prime due votazioni almeno il 50%
più 1 delle preferenze rispetto al numero dei voti validamente
espressi. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto in una
delle due prime votazioni, che debbono susseguirsi l'una
all'altra nel corso della stessa riunione del collegio se non si
raggiunge nella prima il quorum di voti predetto, il 50% più 1
dei voti validamente espressi, si procederà entro sette giorni
ad una successiva votazione per ballottaggio tra i primi due
candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Sarà
designato, tra i due, il candidato che avrà ottenuto il maggior
numero dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti,
nelle operazioni di ballottaggio, sarà designato il candidato
con maggiore anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo. Le
votazioni sono valide se alle riunioni del collegio dei docenti,
che costituiscono obbligo di servizio, abbiano partecipato almeno
i due terzi degli aventi diritto al voto. Le schede bianche e i
voti nulli non sono voti validamente espressi.
5. Entro tre giorni dalla pubblicazione all'albo dei risultati
delle votazioni, il direttore dell'istituzione invia al Ministero
- Ispettorato per l'Istruzione Artistica - copia dei verbali
concernenti i risultati medesimi, comunicando il nominativo
utilmente designato dal corpo elettorale per il conferimento
dell'incarico di direzione, ovvero l'esito negativo della
designazione per mancato raggiungimento del numero di
partecipanti al voto o del quorum di voti necessari alla predetta
comunicazione deve essere anche allegata, in caso di esito
positivo, una dichiarazione del docente designato per l'incarico
di direzione, resa secondo l'unito modello A2 C2 (all.2).
ART. 4 - Accettazione dell'incarico assunzione in servizio
1. L'incarico di direzione deve essere
accettato telegraficamente entro due giorni dal ricevimento della
comunicazione di nomina. Non è ammessa per alcun motivo
l'accettazione con riserva.
2. L'assunzione della funzione direttiva nella sede assegnata
deve avvenire alla data di inizio dell'anno accademico. Qualora
l'incarico sia conferito in data successiva, l'assunzione del
servizio deve avvenire entro tre giorni dall'accettazione.
3. L'inosservanza di quanto stabilito nei commi precedenti,
comporta la decadenza dall'incarico.
4. I docenti incaricati della direzione sono esonerati
dall'insegnamento, salvo eventuale accoglimento della loro
richiesta di mantenerlo (se docenti di ruolo nella medesima
istituzione). Detta richiesta deve essere avanzata
contestualmente all'accettazione dell'incarico.
ART. 5 - Revoca e sospensione dell'incarico
1. Per i docenti incaricati della direzione
i requisiti previsti dall'art 2 devono permanere per tutta la
durata, dell'incarico. La sopravvenuta perdita anche di uno solo
dei requisiti predetti sarà considerata dal dirigente preposto
all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica che, valutata la
rilevanza del requisito venuto meno in relazione all'esercizio
della funzione direttiva, adotterà i conseguenti provvedimenti,
ivi compresa la revoca e la sospensione dell'incarico di
direzione. Sono fatti salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti
da adottarsi nei confronti degli interessati anche in qualità di
docenti.
2. Ai docenti incaricati della direzione è fatto obbligo di
comunicare immediatamente al dirigente preposto all'ispettorato
per l'istruzione Artistica l'eventuale perdita di uno dei
requisiti di cui all'art. 2.
3. Nel caso di revoca o sospensione dell'incarico in corso di
svolgimento, la direzione dell'istituzione resta affidata, solo
fino al termine dell'anno accademico, per incarico al docente
primo dei non eletti che ha riportato il maggior numero di voti
nelle elezioni svoltesi in seno al collegio dei docenti.
ART.6 - Dichiarazioni
1. Le dichiarazioni relative al possesso
dei requisiti previsti dall'art 2 debbono essere
obbligatoriamente rese conformemente all'allegato modello A2 e
C2, eventuali integrazioni o modifiche apportate ai predetti
modelli sono ritenute nulle.
2. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo
per gli adempimenti di competenza.
(1) I direttori incaricati titolari quali docenti in Accademia di Belle Arti o conservatorio diverso da quello in cui prestano servizio quali direttori, se per la designazione elettiva di cui al successivo art. 3 vogliono fruire dell'elettorato attivo e passivo nell'istituzione di titolarità, possono in tal senso optare a mezzo dell'unita irrevocabile dichiarazione, A1 o C1 (all.1) da far pervenire alla direzione dell'istituzione di titolarità almeno 15 giorni prima della data fissata per le operazioni di designazione elettiva; per effetto di tale opzione i docenti incaricati della direzione in istituzione diversa da quella di titolarità decadono automaticamente dall'incarico predetto a far data dal 1 novembre successivo.