Decreto Ministeriale 20 Novembre 2000, n.
428
(in GU 24 gennaio 2001, n. 19)
Regolamento recante le modalità di svolgimento della 1ª e della 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000-2001
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;
Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata l'esigenza di individuare le tipologie relative alla prima prova, al fine di mettere in condizione le scuole di poter gestire, secondo le scansioni dell'anno scolastico 2000-2001, le attività di programmazione coerenti con i diversi modelli di scrittura;
Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 161-162/00 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 ottobre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 9745 U/L L.P.1653 del 2 novembre 2000);
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Prima prova scritta
1. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività.
2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di elaborati proposti dal Ministero della pubblica istruzione:
a) analisi e commento, anche arricchito da note personali, di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, nella interpretazione di insieme del passo e nella sua contestualizzazione;
b) sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico, artisticoletterario, tecnico-scientifico. L'argomento può essere svolto in una forma scelta dal candidato tra i modelli di scrittura del saggio breve e dell'articolo di giornale;
c) sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso;
d) trattazione di un tema su un argomento di ordine generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale possono essere fornite indicazioni di svolgimento.
3. Nella produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare:
a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua;
b) possesso di adeguate conoscenze relative sia all'argomento scelto che al quadro di riferimento generale in cui esso si inserisce c) attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un discorso organico e coerente, che sia anche espressione di personali convincimenti.
4. Nello svolgimento della prova di cui al comma 2, lettera a), il candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e competenze idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali.
Art. 2.
Seconda prova scritta
1. La seconda prova scritta, che può essere anche grafica o scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze specifiche del corso di studi frequentato dal candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il medesimo corso di studi, per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alla sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte. La suddetta materia è individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile.
Art. 3.
Predisposizione dei testi per le prime due prove scritte nel caso di mancato
arrivo dei testi ministeriali
1. Qualora nel giorno stabilito per la prima prova scritta non siano pervenuti alla sede d'esame i testi relativi, il presidente della Commissione ne informa il competente ufficio scolastico o il Ministero della pubblica istruzione, al fine del tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad assicurarne la segretezza.
2. Ove, a causa di particolari difficoltà o disguidi, non sia stato possibile acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista per l'inizio delle prove, la Commissione provvede immediatamente alla formulazione dei testi occorrenti.
3. Il commissario o i commissari aventi specifica competenza nella disciplina cui i testi mancanti si riferiscono predispongono sollecitamente più proposte tra cui la Commissione sceglie quella definitiva.
4. I testi autonomamente predisposti dalla Commissione e acquisiti agli atti sono inviati in copia al Ministero della pubblica istruzione.
5. Qualora non siano pervenuti neanche i testi della seconda prova scritta, la commissione procede con le modalità di cui ai precedenti commi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 novembre 2000
Il Ministro: De Mauro
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 1, foglio n. 10
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore):
"Art. 3 (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.
5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma dell'art.38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante "Statuto speciale per la Valle d'Aosta , è accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato.
6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.
7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n.104.
8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi".
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425):
"Art. 4 (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.
2. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all'art. 5, comma 1.
3. La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.
4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.
5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.
7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti".
"Art. 5 (Modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove d'esame). - 1. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.
2. Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.
3. La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14.
4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli alunni provenienti da più classi.
5. Le scuole che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individuano le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio regolamento.
6. Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giungano tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice ne informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede all'invio dei testi richiesti. In caso di particolari difficoltà a disguidi, ove siano trascorse due ore dall'orario previsto per l'inizio della prova scritta, la commissione provvede a formulare i testi delle prime due prove di esame con le modalità stabilite col decreto di cui al comma 1.
7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell'art. 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.
8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni.
9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi, e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti".
- Si riporta il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1998, n. 400, il Ministero della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini e agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione