Nota MPI 1 settembre 1999
Prot. n. 34/MP
Oggetto: Trasmissione del D.M. n.207 del 30 agosto 1999 concernente la programmazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per lanno scolastico 1999-2000 del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
Si trasmette, in allegato alla presente, il testo del Decreto Ministeriale in oggetto.
Si fa riserva di comunicare gli estremi di registrazione alla Corte dei Conti del provvedimento medesimo, unitamente ad eventuali modifiche conseguenti ai controlli di legge.
Al fine di consentire alle SS.LL. di procedere alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, si trasmettono anche le opportune istruzioni di carattere operativo, allegate alla presente e redatte, distintamente, in relazione alle categorie di personale interessato
Si richiama, altresì, lattenzione delle SS.LL. sulle disposizioni per lavvio dellanno scolastico diramate negli anni precedenti, con particolare riguardo alle C.M. 30 luglio 1998, n. 337 e 10 settembre 1998, n. 384.
Decreto Ministeriale 30 agosto 1999, n. 207
Disposizioni sulla programmazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale direttivo, docente, educativo e a.t.a. anno scolastico 1999-2000
Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", in particolare lart.39 che stabilisce la programmazione triennale delle assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche;
Visto il Decreto Interministeriale del 24 luglio 1998, n. 330;
Visto il Decreto Ministeriale del 24 luglio 1998, n. 331;
Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", in particolare lart.22, comma 3 bis, che estende la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3, della legge 449/97 alla generalità delle amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999;
Visto il Decreto Ministeriale del 6 agosto 1999, n. 200 con cui sono ridefiniti gli organici del personale della scuola per lanno scolastico 1999-2000;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 1999 con il quale vengono stabiliti i criteri generali per le assunzioni a tempo indeterminato del personale della scuola per lanno scolastico 1999-2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1999 che, su proposta del Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica e del Ministro per la Funzione Pubblica autorizza le assunzioni a tempo indeterminato del personale della scuola, per lanno scolastico 1999-2000 nel numero complessivo di ventiquattromilacinquecento.
D E C R E T A
Articolo 1
1.1 Il contingente provinciale di cattedre e posti su cui possono essere disposte le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario per lanno scolastico 1999-2000 è determinato nella misura indicata nellallegata tabella.
Articolo 2
1. La distribuzione tra gradi di scuola e ruoli, per il personale docente ed educativo, è definita con riferimento alle aliquote percentuali delle assunzioni realizzate nel decorso anno scolastico rispetto alle disponibilità di posti, rapportata al numero di assunzioni autorizzate per il corrente anno. I Provveditori agli studi, ferma restando la consistenza complessiva del numero di posti assegnato, potranno, ove se ne ravvisi la necessità, operare compensazioni tra i diversi ruoli, gradi e classi di concorso.
2. Nellambito di tale consistenza complessiva, le assunzioni avranno luogo, prioritariamente, per i docenti destinatari dellart.12 della legge 3 maggio 1999, n.124 (vincitori dei concorsi per esami e titoli, le cui graduatorie, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, hanno conservato validità ai fini del recupero delle cattedre e posti accantonati al 1° settembre 1992, fino alla concorrenza del numero dei posti accantonati), che saranno assunti, anche in soprannumero, sulla propria classe di concorso.
3. Dopo il conferimento delle nomine in ruolo al personale di cui al precedente comma, le assunzioni avverranno sui posti che risultano disponibili per lintero anno scolastico dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione previste dal relativo Contratto Collettivo Decentrato Nazionale nellordine da esso stabilito.
4. Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie del concorso per esami e titoli - la cui vigenza è stata prorogata dalla legge 124/99 fino allentrata in vigore della graduatoria del successivo, corrispondente concorso - e le graduatorie permanenti, nelle quali la medesima legge ha trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli.
5. Nel numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti di educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n.270, e successivamente per quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui allart. 8 bis della legge 6 ottobre 1988, n.426.
6. Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria. Il predetto personale non può chiedere trasferimento in altra provincia prima di tre anni scolastici.
Articolo 3
1. Il contingente provinciale di posti su cui possono essere disposte le assunzioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è contenuto nella consistenza numerica complessiva provinciale, nella misura indicata nellallegata tabella, salvo laccantonamento di posti destinati a concorsi riservati al personale dellarea professionale inferiore già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Nel limite del numero attribuito al suddetto personale, le assunzioni verranno effettuate solo sui posti che risultino disponibili per lintero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione previste dal relativo Contratto Collettivo Decentrato Nazionale.
3. Per quanto riguarda il profilo professionale di "responsabile amministrativo" le assunzioni verranno ripartite al 50% tra la graduatoria del concorso per titoli ed esami, vigente a norma delle disposizioni sopra richiamate, e la graduatoria permanente ( risultante dalla vigente graduatoria del concorso per soli titoli ai sensi della sopra citata legge n.124/99).
4. Per gli altri profili professionali le assunzioni saranno effettuate sulla base
delle graduatorie provinciali permanenti scaturenti dalle precedenti graduatorie del
concorso per soli titoli.
Al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 1^
settembre 1999 va assegnata una sede provvisoria. Le condizioni per la mobilità a domanda
negli anni scolastici successivi saranno definite in sede di contrattazione collettiva
nazionale decentrata.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.
Contingente massimo provinciale e regionale di nomine da disporre per l'a.s. 1999/2000
Province |
Totale contingente |
Alessandria | 184 |
Asti | 66 |
Biella | 162 |
Cuneo | 338 |
Novara | 203 |
Torino | 1.001 |
Verbano Cusio Ossola | 74 |
Vercelli | 89 |
Totale Piemonte | 2.117 |
Bergamo | 622 |
Brescia | 637 |
Como | 292 |
Cremona | 130 |
Lecco | 140 |
Lodi | 86 |
Mantova | 106 |
Milano | 1.716 |
Pavia | 170 |
Sondrio | 86 |
Varese | 348 |
Totale Lombardia | 4.333 |
Belluno | 91 |
Padova | 336 |
Rovigo | 80 |
Treviso | 367 |
Venezia | 225 |
Verona | 325 |
Vicenza | 579 |
Totale Veneto | 2.003 |
Gorizia | 88 |
Pordenone | 142 |
Trieste | 171 |
Udine | 212 |
Totale Friuli | 613 |
Genova | 385 |
Imperia | 106 |
La Spezia | 67 |
Savona | 82 |
Totale Liguria | 640 |
Bologna | 412 |
Ferrara | 120 |
Forli' | 124 |
Modena | 471 |
Parma | 185 |
Piacenza | 133 |
Ravenna | 175 |
Reggio Emilia | 223 |
Rimini | 137 |
Totale Emilia Romagna | 1.980 |
Arezzo | 133 |
Firenze | 355 |
Grosseto | 66 |
Livorno | 74 |
Lucca | 102 |
Massa Carrara | 90 |
Pisa | 88 |
Pistoia | 127 |
Prato | 149 |
Siena | 131 |
Totale Toscana | 1.315 |
Perugia | 158 |
Terni | 53 |
Totale Umbria | 211 |
Ancona | 114 |
Ascoli Piceno | 177 |
Macerata | 130 |
Pesaro E Urbino | 133 |
Totale Marche | 554 |
Frosinone | 164 |
Latina | 255 |
Rieti | 63 |
Roma | 1.686 |
Viterbo | 91 |
Totale Lazio | 2.259 |
Chieti | 158 |
L'Aquila | 131 |
Pescara | 125 |
Teramo | 96 |
Totale Abruzzo | 510 |
Campobasso | 146 |
Isernia | 28 |
Totale Molise | 174 |
Avellino | 98 |
Benevento | 56 |
Caserta | 272 |
Napoli | 1.543 |
Salerno | 272 |
Totale Campania | 2.241 |
Bari | 958 |
Brindisi | 230 |
Foggia | 369 |
Lecce | 193 |
Taranto | 278 |
Totale Puglia | 2.028 |
Matera | 91 |
Potenza | 149 |
Totale Basilicata | 240 |
Catanzaro | 66 |
Cosenza | 131 |
Crotone | 46 |
Reggio Calabria | 174 |
Vibo Valentia | 58 |
Totale Calabria | 475 |
Agrigento | 53 |
Caltanissetta | 125 |
Catania | 572 |
Enna | 88 |
Messina | 118 |
Palermo | 567 |
Ragusa | 183 |
Siracusa | 153 |
Trapani | 128 |
Totale Sicilia | 1.987 |
Cagliari | 402 |
Nuoro | 147 |
Oristano | 51 |
Sassari | 220 |
Totale Sardegna | 820 |
Totale complessivo | 24.500 |
Allegato A
Personale docente ed educativo
A.1 Come indicato nel decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.207, le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato per lanno scolastico 1999-2000 sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli per ogni grado di scuola già vigenti nello scorso anno scolastico, la cui validità è stata riconosciuta, dalla legge n.124/99, fino alla entrata in vigore della graduatoria del successivo concorso corrispondente, e quelle vigenti del concorso per soli titoli trasformate, dalla medesima norma, in graduatorie permanenti.
A.2 La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale viene fissata, in modo tassativo, direttamente dal Ministero della pubblica istruzione che la comunica, tramite il Sistema Informativo, ai Provveditori agli studi.
Lo stesso Sistema Informativo provvede a distribuire tale consistenza tra i diversi gradi di scuola nonché a fornire ai Provveditori unipotesi di suddivisione tra le diverse classi di concorso del contingente riferito alla scuola secondaria di I^ e II^ grado.
I Provveditori potranno operare le compensazioni tra i diversi ruoli, gradi e classi di concorso, ove se ne ravvisi la necessità, sempre nel limite della consistenza complessiva assegnata.
A.3 Sempre nel rispetto del numero tassativo di posti assegnato i Provveditori agli studi procederanno allassunzione dei docenti destinatari del disposto di cui allart.10 della legge 124/99 nei limiti dei posti per gli stessi accantonati e di tutti i docenti beneficiari del disposto di cui allart.12 della citata legge 124/99, questi ultimi anche in soprannumero, sulla classe di concorso di appartenenza.
A.4 Dopo il conferimento delle nomine in ruolo al personale di cui al precedente comma, i Provveditori agli studi daranno luogo a tutte le operazioni di utilizzazione previste dal Contratto Collettivo Decentrato Nazionale. Successivamente, avendo provveduto alle eventuali compensazioni, potranno procedere alle nuove assunzioni.
A.5 Il numero dei posti che risulterà disponibile al termine delle succitate operazioni e che possono essere conferiti per le assunzioni, verrà ripartito a metà tra il concorso per esami e titoli e le graduatorie permanenti.
A.6 Sul numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni avverranno, prioritariamente per i docenti di educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n.270, e successivamente per quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui allart.8 bis legge 6 ottobre 1988, n. 426. Si procede allo scorrimento della graduatoria permanente solo dopo esaurimento delle suindicate graduatorie. Ad ogni buon fine si rinvia per la successione delle operazioni da adottare alle disposizioni già impartite in materia con C.M.n.205 del 9 agosto 1999, prot.11583 della Direzione Generale istruzione secondaria di primo grado-Div.III
A.7 Ove il numero di posti, di cui ai commi precedenti risulti
dispari, troverà applicazione il principio dellalternanza, nel senso che
larrotondamento per eccesso riguarderà la tipologia di aspiranti che
nellultimo anno scolastico in cui si è verificata analoga situazione, ha conseguito
un arrotondamento per difetto.
A norma dellart.461 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, non si dà luogo
a spostamenti di personale docente dopo il ventesimo giorno dallinizio
dellanno scolastico, pertanto, dopo tale data, il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato che venisse individuato come destinatario di nuovo contratto di lavoro
in altra provincia, in altro ruolo o in altra classe di concorso non potrà spostarsi,
relativamente allanno in corso ma solo dallanno scolastico successivo. Lo
stesso principio si applica anche al personale docente, già in servizio con rapporto di
lavoro a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Il personale docente appartenente a tale seconda categoria raggiungerà la sede indicata
nel contratto a tempo indeterminato il 1^ luglio 2000.
A.8 Per quanto non previsto nel presente allegato si rinvia alle
disposizioni impartite con la C.M.n.240 del 4 agosto 1993, anche per quanto concerne
lassegnazione sui posti di sostegno della scuola secondaria di II^ grado.
Per il personale docente, destinatario di nomina su posto di sostegno rimane
lobbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.
A.9 I Provveditori agli studi consentiranno a tutti i docenti
inseriti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli la presentazione immediata e,
comunque, in tempo utile rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato da disporre per
lanno scolastico 1999-2000, dei diplomi di specializzazione, o della relativa
autocertificazione secondo le vigenti disposizioni in materia, richiesti per la nomina sui
posti di tipologia speciale delle scuole materne ed elementari e sui posti di sostegno
delle scuole di ogni ordine e grado acquisiti dopo la scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi.
Per laggiornamento, o nel caso della scuola elementare, la costituzione, ex novo,
degli elenchi già formati a seguito delle disposizioni dettate con O.M.n.230/92,
prorogate con O.M.n.258/93, così come per le modalità di utilizzazione degli stessi, si
richiamano, per quanto compatibili, le analoghe disposizioni diramate con O.M.n.347 del 18
luglio 1996 per il concorso a cattedre per soli titoli.
Allegato B
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
B.1. La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a
livello provinciale è fissata, dal Ministero della Pubblica Istruzione che la comunica ai
Provveditori agli studi tramite il Sistema Informativo.
Lo stesso Sistema Informativo provvede a distribuire tale consistenza tra i diversi
profili professionali. I Provveditori potranno operare compensazioni tra i diversi profili
e aree professionali di cui alla tabella C annessa al CCNL del 26 maggio 1999, ove se ne
ravvisi la necessità, sempre nel limite della consistenza complessiva.
B.2. Il numero di posti disponibili per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a ciascuna area e/o profilo professionale, può essere incrementato o diminuito - fatta salva la consistenza complessiva di cui al comma B.1 - direttamente dai Provveditori agli studi mediante la tempestiva effettuazione delle rettifiche dei trasferimenti, in particolare quelle che comportano trasferimenti interprovinciali, e può essere integrato da ulteriori eventuali disponibilità che si vengano a determinare successivamente allacquisizione dei dati da parte del Sistema informativo (ad esempio: posti resisi disponibili per nomina in altro profilo).
B.3. Per ciascun profilo professionale i Provveditori agli studi procedono preliminarmente alle eventuali riammissioni in servizio ed ai passaggi ex art. 200 T.U. n. 3/57, da disporre in numero non superiore al 10% delle disponibilità.
B.4. Nel limite delle disponibilità determinate ai sensi dei precedenti commi, i Provveditori agli studi effettuano assunzioni solo sui posti che restano disponibili per l'intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione previste dal Contratto Collettivo Decentrato Nazionale.
B.5. Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato con decorrenza 1 settembre 1999 va assegnata una sede provvisoria. Lassegnazione della sede definitiva avviene nel corso delle operazioni di mobilità per lanno scolastico 2000/2001
B.6. In caso di contrazione del numero di posti, la riduzione complessiva è ripartita fra le diverse procedure concorsuali, secondo le percentuali fissate dalla legge.
B.7. Nessuna riduzione deve, invece, essere apportata ai posti accantonati per le assunzioni ai sensi dellart.556 del decreto legislativo n.297/94, salvo che i posti in diminuzione non superino il numero di quelli accantonati per i concorsi ordinari e riservati. In tal caso, per la parte di posti in decremento che ecceda quelli accantonati per i concorsi, si procede ad una riduzione delle disponibilità per le assunzioni obbligatorie senza concorso mediante ripartizione del decremento, in proporzione alle rispettive aliquote fissate dalla legge.
B.8. Responsabili amministrativi
I posti di responsabile amministrativo destinati ai concorsi riservati
e accantonati fino alla.s. 1998/99 sono assegnati in base allo scorrimento delle
graduatorie dellultima sessione di concorsi riservati, indetta ai sensi
dellO.M. 6 aprile 1995,n.117; tali graduatorie sono divenute permanenti a seguito
del disposto dellart.6, commi 9 e 10 della legge 3 maggio 1999, n.124.
Dal numero dei posti disponibili per la.s. 1999/2000, determinato come specificato
dai precedenti commi, i Provveditori agli studi detraggono la percentuale del 30% da
attribuire per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo capoverso.
Il rimanente 70% verrà a sua volta ripartito nella misura del 50% tra i concorsi per
esami e titoli e concorsi per soli titoli secondo le disposizioni di cui allart. 551
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 così come modificato dallart.6 della
legge n.124/99.
B.9. Assistenti amministrativi ed equiparati
I posti di assistente amministrativo e dei profili equiparati,
destinati ai concorsi riservati e accantonati fino alla.s. 1998/99 sono assegnati in
base allo scorrimento delle graduatorie dellultima sessione di
concorsi (indetta ai sensi dellO.M. 6.4.1995, n.117), divenute permanenti a seguito
del disposto dellart. 6, commi 9 e 10 della legge 3.5.1999,n.124.
Dal numero dei posti disponibili per la.s. 1999/2000, determinato come specificato
dai precedenti commi, i Provveditori agli studi detraggono la percentuale del 40% da
assegnare in base allo scorrimento delle graduatorie di cui al primo capoverso; per gli
assistenti tecnici, lassegnazione avviene con riferimento alle diverse aree
professionali individuate allatto dellindizione dellultimo concorso.
Sul rimanente 60%, i Provveditori effettuano le assunzioni a tempo indeterminato, secondo
lordine della graduatoria permanente formulata ai sensi dellart.554 del
decreto legislativo n.297/94, dopo aver calcolato il numero dei posti da destinare
allassunzione dei beneficiari della leggi n.482/68 e n.958/86,secondo le
disposizioni di cui allart. 556 del decreto legislativo n.297/94; in mancanza dei
suddetti beneficiari i posti, come sopra calcolati, sono assegnati secondo lordine
della graduatoria soprarichiamata.
B.10. Collaboratori scolastici ed equiparati
Sulle disponibilità di posti di collaboratore scolastico e di profili
equiparati, determinati come specificato dai precedenti commi, i Provveditori agli studi
effettuano le assunzioni a tempo indeterminato secondo lordine della graduatoria
permanente relativa al rispettivo profilo professionale [ vigente allatto
delleffettuazione dellassunzione] dopo aver accolto le domande di assunzione
nel profilo di collaboratore scolastico presentate da modelli viventi, ai sensi
dellart.6,comma 11 della legge n.124/99, e dopo aver detratto il numero dei posti da
destinare allassunzione dei beneficiari delle leggi 482/68 e 958/86; in mancanza dei
suddetti beneficiari i posti vengono assegnati secondo lordine della graduatoria
permanente soprarichiamata.
Negli istituti di educazione che accolgono soltanto semiconvittori e/o semiconvittrici,
non si considerano disponibili, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, i posti
(custodi, guardarobieri, aiutanti cuochi), ancorché previsti dalla corrispondente
dotazione organica (D.M.n.200 del 6 agosto 1999), relativi ad attività da svolgere in
orario serale e notturno o a funzioni connesse alla presenza di convittori e convittrici.
B.11. Ordine delle operazioni
Sulle disponibilità, fatti salvi gli accantonamenti disposti per le procedure concorsuali riservate non ancora concluse al 31 agosto 1999, si procede, prima delle utilizzazioni del personale in soprannumero, all'assegnazione della sede di titolarità al seguente personale nellordine di seguito indicato:
La sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dagli artt.21 e 33 della legge 104/1992 e successivamente a: