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Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca Decreto Ministeriale 21 dicembre 2001 Prot. 4351/MR
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’art.11; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; VISTA la legge 9 maggio 1999, n.168; VISTO l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n.447 e 6 novembre 2000, n.347, con i quali, fino all’entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è stato determinato, in via provvisoria, il riordino rispettivamente del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e del Ministero della Pubblica Istruzione; VISTO il DPR n.347 del 6 novembre 2000 che detta norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione; VISTE le Linee-guida per i provvedimenti di articolazione degli Uffici scolastici regionali, approvate nella Conferenza unificata Stato-Regioni ed autonomie locali nella seduta del 19 aprile 2001; RITENUTO che con il primo gennaio 2002 i Provveditorati agli studi si intendono soppressi ai sensi della normativa citata; RITENUTO altresì, che, sempre ai sensi delle su richiamate disposizioni l’esercizio delle funzioni amministrative degli Uffici regionali è affidato, a livello provinciale e sub-provinciale, ai Centri Servizi Amministrativi; CONSIDERATO che le finzioni assegnate ai citati Centri sono quelle specificate nelle Linee guida prima menzionate; TENUTO CONTO dell’ampio processo di riforma in atto che coinvolge sia l’Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e periferiche che il sistema dell’istruzione e della formazione nel suo complesso; PRESO ATTO del delicato periodo di transizione compreso tra il 1 gennaio 2002 e la data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca; RITENUTO che, in relazione alla complessità del contesto di riferimento, si rende necessario, per garantire continuità ed efficienza alla gestione ed agli adempimenti legati ai particolare periodo dell’anno scolastico, dare maggiore flessibilità al sistema, soprattutto per la parte che concerne l’articolazione delle strutture territoriali e l’attribuzione delle connesse responsabilità; SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ministeri e del comparto scuola DISPONE 1. Per i motivi esposti in premessa, e ferma restando la dotazione organica dei dirigenti amministrativi assegnati agli Uffici scolastici regionali, la responsabilità dei Centri Scolastici Amministrativi di livello provinciale è di regola affidata a dirigenti di seconda fascia. In caso di comprovate esigenze di servizio, il direttore regionale può affidare tali Centri anche a dirigenti già assegnati ad aree regionali, ovvero a funzionari non dirigenziali. 2. L’attivazione dei Centri Servizi per le istituzioni scolastiche si intende sospesa sino all’entrata in vigore della riforma del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. |
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