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Decreto Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale 22 novembre 1999 Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che impone ai datori di lavoro pubblici e privati di inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva in favore dei lavoratori beneficiari della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili; Visto il medesimo art. 9, comma 6, che rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione della periodicità dell'invio dei suddetti prospetti, nonché l'individuazione di ulteriori informazioni, da inserire nei prospetti medesimi, per l'applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie; Sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta del 4 novembre 1999; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente decreto disciplina la periodicità dell'invio dei prospetti informativi, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui alla citata legge, al competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato "servizio", nonché le informazioni che i suddetti prospetti devono contenere oltre a quelle individuate dal citato comma 6. Art. 2. 1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i datori di lavoro di cui all'art. 1 con sede unica trasmettono al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per gli avviamenti al lavoro, anche per via telematica ed anche per il tramite delle associazioni cui aderiscono, i prospetti informativi di cui al presente decreto. I datori di lavoro che hanno sedi in più province della stessa regione o di regioni diverse, trasmettono i suddetti prospetti separatamente al servizio territorialmente competente per ciascuna sede, come sopra individuato, e complessivamente al servizio competente per il territorio in cui si trova la sede legale. 2. Limitatamente all'anno 2000, il termine per l'invio dei prospetti informativi è differito al 31 marzo. Art. 3. 1. A norma di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999, i prospetti informativi di cui al presente decreto devono contenere: a) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero dei lavoratori sui cui si computa la quota di riserva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; b) il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro; c) il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o con contratto di reinserimento, nonché il numero dei lavoratori occupati a domicilio o con modalità di telelavoro; d) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della citata legge n. 68 del 1999; e) i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili di cui all'art. 1 della citata legge n. 68 del 1999; f) limitatamente ai datori di lavoro privati, il numero delle convenzioni in corso, stipulate ai fini dell'inserimento occupazionale dei disabili o con finalità formative, anche se non dirette ad instaurare un rapporto di lavoro, e il numero delle unità lavorative coinvolte, distinte per sesso e per età; g) la fruizione di autorizzazioni concesse o richieste a titolo di esonero parziale o di gradualità degli avviamenti, limitatamente ai datori di lavoro privati, nonché di compensazione territoriale, con l'indicazione delle sedi in cui si assume, rispettivamente, in eccedenza o in riduzione, in base alla disciplina vigente nonché la fruizione della sospensione degli obblighi occupazionali. Art. 4. Disposizioni finali 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere modificata la periodicità della presentazione dei prospetti informativi e possono essere elaborati modelli, distinti per i datori di lavoro pubblici e per i datori di privati, per la compilazione dei prospetti medesimi. 2. Le regioni trasmettono, in forma sintetica e per settori di attività, i dati aggregati inseriti nei prospetti informativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini della verifica sul funzionamento del meccanismo informativo di cui al presente decreto. Roma, 22 novembre 1999
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