Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare larticolo 17, comma 3;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare larticolo 9, comma 4, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.127, articolo 17, comma 116;
CONSIDERATA lopportunità di determinare una organica regolamentazione degli accessi allistruzione universitaria, anche in relazione allavvenuta modifica dellarticolo 9, comma 4, della predetta legge n. 341 del 1990, con la quale si attribuisce ad un atto emanato dal Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi in oggetto;
CONSIDERATA la natura regolamentare del predetto atto;
VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale del 20 giugno 1997 e del 17 luglio 1997;
VISTA la risoluzione della VII Commissione permanente del Senato del 10 luglio 1997 sulla materia oggetto del regolamento e condivise le linee di indirizzo ivi contenute, con riferimento allattuazione del regolamento, alla modifica delle norme sulle preiscrizioni secondo quanto previsto anche dal parere del Consiglio di Stato, nonchè allinterpretazione secondo la quale il comma 4 dellarticolo 5 (ora 4) va interpretato nel senso che sono comunque fatte salve le disposizioni di cui allarticolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, in ordine alla definizione, da parte del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, degli ordinamenti didattici e dei diplomi universitari relativi alla formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nellAdunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997.
RITENUTO di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato circa larticolo 2 (ora comma 3 dellarticolo 1), larticolo 3 (ora 2), comma 2 (avendo differenziato le date degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 ), larticolo 4 (ora 3), commi 1 e 2 (con la precisazione relativa alla possibilità di modificare la propria opzione rispetto alla scelta effettuata), larticolo 4 (ora 3), comma 3 (avendo specificato che si tratta di normali test autovalutativi), larticolo 5 (ora 4), comma 7 (avendo espunto il termine locali, che poteva ingenerare equivoci);
CONSIDERATO che in ordine alle ulteriori osservazioni del Consiglio di Stato non appare necessario disporre ulteriori modificazioni al testo in quanto: a) sulle forme diversificate di iscrizione e di frequenza, a tempo pieno e a tempo parziale, occorre rimettersi alle sperimentazioni e alle analisi di organismi tecnici per avviare forme più flessibili e personalizzate di rapporto tra lo studente e le istituzioni universitarie; b) la data per la preiscrizione appare congrua, con riferimento alle attività di orientamento nell ultimo anno della scuola secondaria superiore e alle possibilità di programmare adeguatamente lofferta formativa universitaria; c) unulteriore estensione dei poteri del Ministro di limitare gli accessi contraddirebbe lintesa convenuta con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, con le associazioni studentesche, e con le parti sociali, determinando difficoltà di attuazione per il presente regolamento; d) uneventuale specificazione del contenuto delle prove selettive alla conclusione delle attività di orientamento e insegnamento e di quelle relative alla ammissione ai corsi di diploma si porrebbero in contrasto con lautonomia universitaria, dovendosi sviluppare su di esse una necessaria collaborazione e dialogo tra Ministero e atenei;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri , a norma dellarticolo 17, comma 3 della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2178/III.6 del 17 luglio 1997), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 luglio 1997, prot. n. DAGL 1.1.4/31890/4.23.21;
ADOTTA
il seguente regolamento:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. Il presente regolamento definisce i criteri generali e le modalità per disciplinare e razionalizzare laccesso ai corsi universitari al fine di accrescere le opportunità per gli studenti di determinare in modo consapevole il proprio percorso formativo, anche in vista dei futuri sbocchi professionali, nonché di svolgerlo in un ambiente idoneo allapprendimento, con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti, alla qualità e alla personalizzazione dellofferta didattica.
2. Nel quadro della programmazione dellofferta formativa e delle attività di orientamento di cui al presente regolamento laccesso ai corsi universitari è libero, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 4 e 5 .
3. Il Dipartimento di cui al comma 4, lettera c), svolge funzioni di supporto in ordine alla programmazione degli accessi, allinformazione agli studenti, alle attività di orientamento, svolte dalle Università, nonché alle preiscrizioni di cui allarticolo 3.
4. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e
tecnologica;
b) per Ministero, il Ministero delluniversità e della ricerca scientifica e
tecnologica;
c) per Dipartimento, il Dipartimento per lautonomia universitaria e gli studenti, di
cui al D.P.R 6 settembre 1996, n.522, articolo 3, comma 1, lettera a) e comma 2;
d) per Osservatorio, lOsservatorio per la valutazione del sistema universitario, di
cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 23;
e) per studenti, gli iscritti ai corsi universitari di cui alla lettera g);
f) per Università o Ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria o
di grado universitario statali ;
g) per corsi universitari, i corsi attivati per il rilascio dei titoli di cui alla legge
19 novembre 1990, n. 341, articolo 1, lettere a), b) e c), e articolo 7.
ARTICOLO 2
(Programmazione e informazione)
1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro sentito lOsservatorio, definisce
e aggiorna, con proprio decreto:
a) i criteri di riferimento, utilizzabili dalle università, per lattivazione di
forme diversificate di iscrizione e di frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo
parziale, in relazione a tutte le tipologie dei corsi universitari ;
b) le procedure e i parametri standard per la determinazione della disponibilità di posti
per studenti da parte delle università ove si svolgono corsi universitari ad accesso
limitato, nonché delle condizioni di offerta formativa ottimale nelle università.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno lOsservatorio, nellambito delle attività di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 23, redige e aggiorna un rapporto sullo stato delle università italiane in relazione alle dotazioni di strutture, attrezzature e personale universitario, nonché alle provvidenze e ai servizi offerti agli studenti.
3. Il Dipartimento e le università, anche sulla base di intese con il Ministero della
pubblica istruzione e le sue strutture periferiche, nonché con le Regioni e gli enti
locali, realizzano una compagna informativa presso gli istituti e le scuole di istruzione
secondaria superiore e sui mezzi di comunicazione di massa finalizzata alla diffusione
della conoscenza:
a) dei decreti di cui al comma 1 e del rapporto di cui al comma 2;
b) delle modalità delle preiscrizioni di cui allarticolo 3, commi 1 e 2;
c) delle attività di cui allarticolo 3, comma 3;
d) dei corsi ad accesso limitato, della determinazione e ripartizione dei posti tra le
università e delle modalità di ammissione di cui agli articoli 4 e 5 ;
e) dei contenuti generali dei corsi universitari e dei prevedibili sbocchi professionali.
4.Le università, in attesa dellemanazione dei decreti di cui al comma 1, lettera a), possono sperimentare dallanno accademico 1997-1998 forme diversificate di frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale
ARTICOLO 3
(Preiscrizioni e attività di orientamento e insegnamento)
1. Allo scopo di programmare adeguatamente lofferta formativa nelle università, gli iscritti allultimo anno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore presentano, entro il 30 novembre di ogni anno successivo al 1997, domanda di preiscrizione alle università secondo modalità definite con ordinanza ministeriale, emanata previa intesa con il Ministero della Pubblica istruzione e sentiti la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane ed il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, comma 8, lettera b). Lordinanza dispone altresì lacquisizione da parte del Dipartimento di dati di sintesi, in ordine alle campagne informative di cui allarticolo 2, comma 3 e ad attività di orientamento, anche a seguito di intese con il Ministero della Pubblica Istruzione e tra atenei e istituzioni scolastiche.
2. I soggetti che hanno presentato la domanda di preiscrizione si iscrivono alle università dopo aver conseguito il titolo rilasciato a conclusione dellistruzione secondaria superiore, secondo la normativa vigente, ferma restando la possibilità di modificare la propria opzione rispetto al corso di studi prescelto.
3. Le università, di norma prima dellinizio dei corsi ufficiali e in relazione ad uno o più corsi di laurea, organizzano attività di orientamento e insegnamento, le quali comprendono i contenuti caratterizzanti, le conoscenze generali e propedeutiche, forme di tutorato e di assistenza agli studenti, nonchè test autovalutativi. Tali attività si concludono con una valutazione finale, non condizionante liscrizione.
ARTICOLO 4
(Corsi ad accesso limitato)
1. In attesa delle norme di attuazione dellautonomia didattica degli atenei, di
cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 95, costituiscono criteri
generali da valutarsi per le determinazioni di limitazione degli accessi
allistruzione universitaria:
a) la sussistenza di requisiti qualitativi necessari per lo svolgimento dei corsi,
connessi alla disponibilità di strutture, attrezzature e docenti, con particolare
riferimento alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dellUnione
europea in tema di standard formativi e di accesso alle professioni, nonché alla
necessità di attività teorico- pratiche;
b) il verificarsi di una documentata impossibilità di inizio o prosecuzione di corsi
universitari a causa di eccezionali carenze di strutture, attrezzature e docenti;
c) lobbligo di tirocinio previsto da specifici ordinamenti didattici;
d) il carattere specialistico e direttamente professionalizzante di determinati corsi;
e) le esigenze connesse alla fase di avvio di nuovi corsi e alla sperimentazione di corsi
a carattere innovativo, finalizzati allampliamento dellofferta formativa.
2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, è limitato laccesso ai
seguenti corsi universitari:
a) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di medicina e chirurgia e
veterinaria, fino allanno accademico 2001-2002 ;
b) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di architettura, fino
allanno accademico 1999-2000;
c) corsi di laurea ad accesso limitato nellanno accademico 1996-1997, attivati da un
numero di anni accademici inferiore, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, alla durata legale, per gli anni accademici che mancano al compimento della
predetta durata;
d) corsi di diploma universitario il cui ordinamento didattico prevede lobbligo di
tirocinio;
e) corsi di specializzazione.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2 il Ministro, anche su richiesta di singole sedi universitarie, in sede di attuazione dei principi di cui allarticolo 1 e sulla base di una motivazione determinata con esclusivo riferimento ai criteri di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) del presente articolo può determinare, con proprio decreto, la limitazione dellaccesso a specifici corsi, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere ai soggetti predetti, i decreti di cui al presente comma possono comunque essere adottati.
4. Per i corsi di cui al comma 2, lettere a) e b), il Ministro determina annualmente, con propri decreti, il numero di posti a livello nazionale, nonché dispone la ripartizione dei posti tra le università. I decreti di cui al presente comma sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Per la programmazione dei posti relativi ai corsi di specializzazione in medicina e chirurgia restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, articolo 2. I posti relativi ai corsi di cui al comma 2, lettere c), d) e ai corsi di specializzazione, con esclusione di quelli in medicina e chirurgia, sono determinati dalle università; la predetta determinazione è effettuata, a partire dallanno accademico 1998-1999, sulla base delle procedure e dei parametri di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b).Dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 2, comma 1, lettera b) sono abrogati i commi dal primo al quarto dellarticolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
5. Per lammissione ai corsi di laurea ad accesso limitato, le università organizzano le attività di cui allarticolo 3, comma 3, al termine delle quali è prevista una prova di valutazione, con modalità di espletamento determinate con ordinanza ministeriale.
6 In attesa dellentrata in vigore delle disposizioni attuative dellautonomia didattica degli atenei, le università, in alternativa alla procedura di cui al comma 5, possono sperimentare, ai fini dellammissione ai corsi di laurea ad accesso limitato, liscrizione degli studenti a due corsi semestrali consecutivi o a un corso annuale concernente insegnamenti istituzionali comuni a più corsi di laurea, anche ad accesso libero, integrati con specifiche attività di orientamento e tutorato, nonchè da prove di autovalutazione. Sono ammessi ai corsi ad accesso limitato gli studenti che hanno superato le prove di valutazione previste dai corsi semestrali o annuali e che occupano una posizione utile nella graduatoria determinata al termine dei predetti corsi. Gli studenti che hanno superato le prove di cui al precedente periodo e che tuttavia risultano esclusi dai corsi ad accesso limitato possono iscriversi al secondo anno dei corsi ad accesso libero nel cui ordinamento sono previsti gli insegnamenti istituzionali di cui al presente comma. In ogni caso le strutture didattiche di ateneo valutano le prove sostenute con esito positivo ai fini del proseguimento degli studi.
7. Per lammissione ai corsi di diploma universitario ad accesso limitato le università definiscono e organizzano apposite prove selettive, garantendo condizioni di pubblicità e di trasparenza.
ARTICOLO 5
(Efficacia delle disposizioni e norme transitorie)
1. In sede di prima applicazione, i decreti di cui allarticolo 2, comma 1, sono emanati entro il 28 febbraio 1998. Il rapporto di cui allarticolo 2, comma 2, è redatto entro il 31 gennaio 1998.
2. In applicazione dellarticolo 3, comma 1, lobbligo della preiscrizione opera dal 30 novembre 1998. Per lanno accademico 1999-2000 le università sono autorizzate in casi particolari, ad accogliere domande di iscrizione non precedute dalla preiscrizione. Qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento non risulti ancora insediato il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, si prescinde dal parere del Consiglio per la definizione dei criteri di cui all articolo 3, comma 1, nonchè per le determinazioni del Ministro di cui allarticolo 4, comma 3. Le disposizioni di cui allarticolo 3, comma 3, e allarticolo 4, commi 5 e 6 hanno efficacia per la regolamentazione dellaccesso ai corsi universitari a partire rispettivamente dagli anni accademici 1998-1999 e 1999-2000
3. Le Università, possono avviare dallanno accademico 1997-1998 sperimentazioni concernenti lattuazione di specifiche disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione al Dipartimento.
4. Per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999 il Ministro, per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso limitato di cui allarticolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), determina con propri decreti le modalità di svolgimento di prove di ammissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.