Decreto Ministeriale 8 giugno 1998, n. 263

 

Ripartizione dei finanziamenti a favore delle regioni per l'attivazione del secondo piano annuale del primo piano di programmazione di opere di edilizia scolastica

 

ART. 1

Per la seconda annualità del primo piano di programmazione triennale contemplata dall’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, richiamata in epigrafe, assistita da interventi finanziari dello stato in materia di edilizia scolastica, è globalmente disponibile la somma di Lit. 522.000.000.000, secondo quanto in premessa indicato.

ART. 2

La ripartizione dei finanziamenti previsti per il citato secondo piano annuale di attuazione, come sopra determinato, viene predisposta con i criteri e il procedimento rappresentati nell’allegato n. 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

ART. 3

Le somme attribuite alle singole regioni per l’attivazione delle opere relative alla seconda annualità del primo triennio, in applicazione dei richiamati criteri e procedimento di cui al precedente art. 2, sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:

ART. 4

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, come convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, alle regioni Marche e Umbria è assegnata, in aggiunta a quanto rispettivamente attribuito nel precedente articolo 3, una quota aggiuntiva di £. 26.100.000.000, pari al 5% dell’intero ammontare della somma disponibile, che sarà successivamente ripartita tra di esse secondo le modalità e i criteri indicati dalla normativa di riferimento.

ART. 5

Rimane confermata, in quanto compatibile con il presente provvedimento, ogni altra disposizione, modalità, termine, indirizzo, finalità o criterio contemplati nel precedente decreto 18 aprile 1996, n. 152 indicato in premessa.

CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO

A) A fronte dell’importo globalmente ripartibile, pari a £. 522.000.000.000, alle finalità contemplate dall’articolo 1, comma 2, lettera a) (soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule) e c) (adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità sicurezza e igiene) della legge 11 gennaio 1996, n. 23 è stata riconosciuta la maggiore priorità;

B) nell’ordine, è stato, poi, assegnato un grado via via decrescente di valenza alle altre finalità previste dal citato articolo 1, comma 2, lettera e) (equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico), lettera f) (disponibilità di palestre e impianti sportivi di base) e lettera b) (riqualificazione del patrimonio esistente);

C) sono stati, quindi, determinati i seguenti cinque indicatori rappresentativi delle situazioni di fatto connesse alle finalità di cui alle precedenti lettere A) e B), sulla base dei dati a disposizione del ministero relativi agli edifici scolastici

1) indicatore sintetico dell’affollamento delle strutture;
2) indicatore sintetico della precarietà degli edifici e degli impianti;
3) indicatore sintetico dell’organizzazione territoriale
4) indicatore della disponibilità di palestre e di impianti sportivi;
5) indicatore degli edifici soggetti a vincolo;

D) le informazioni inerenti agli edifici scolastici sono state successivamente classificate secondo tali indicatori, determinando una situazione comparabile delle diverse regioni tra di loro e poi aggregati in un unico indice sintetico con i seguenti paesi:

0,35 per gli indicatori relativi all’affollamento delle strutture e alla precarietà di edifici e impianti;
0,15 per quello concernente l’organizzazione territoriale;
0,10 per quello concernente la provvista di palestre e di impianti sportivi;
0,05 per quello concernente gli edifici soggetti a vincolo;

E) il 90% dell’importo totale dei Lit. 522.000.000.000 assegnabili, pari a Lit. 469.800.000.000, è stato suddiviso tra le singole regioni secondo l’indice relativo sintetico di cui alla precedente lettera D);

F) del restante 10% (Lit. 52.200.000.000), la metà è stata ulteriormente ripartita fra tutte le regioni in rapporto a un indice rappresentativo della capacità di spesa di ciascuna di esse  valutato sulla base del rispettivo livello di concreto utilizzo di precedenti finanziamenti pubblici disposti ai sensi delle leggi 488/86 e 430/91  arrotondando, poi, l’importo così ottenuto allo 0, mentre il residuo 5%, pari a Lit. 26.100.000.000 a Marche ed Umbria ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, come successivamente convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434.