Decreto Ministeriale 28 giugno 1991
Insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare
Art. 1.-
Nella scuola elementare l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco. I criteri di scelta della lingua nelle varie parti del territorio devono tener conto delle reali disponibilità di docenti e tendere a garantire la possibilità di prosecuzione dell'apprendimento della stessa lingua.
Il collegio dei docenti, sentito il Consiglio di circolo, individua e valuta le esigenze locali in ordine alla scelta della lingua.
Il provveditore agli studi effettua la ricognizione delle risorse esistenti sul territorio, avvalendosi della collaborazione del Consiglio scolastico distrettuale e del Consiglio scolastico provinciale.
Art. 2.-
L'insegnamento di una lingua straniera inizia a partire dalla classe seconda.
Nella fase di transizione, in considerazione delle reali disponibilità di competenze professionali presenti sul territorio, l'insegnamento di una lingua straniera è attivato a partire, di norma, dalla classe terza.
Art. 3.-
L'insegnamento della lingua straniera è impartito per tre ore settimanali per classe in aggiunta all'orario delle attività didattiche stabilito in 27 ore settimanali.
Le ore di insegnamento sono determinate in non meno di tre interventi da realizzarsi in giorni diversi.
Nelle classi funzionanti a tempo pieno devono comunque essere assicurate le tre ore settimanali di insegnamento di lingua straniera.
La collocazione oraria della lingua straniera deve essere tale da garantire l'unitarietà dell'insegnamento e la piena integrazione della disciplina nel curricolo.
Art. 4.-
L'insegnamento della lingua straniera è affidato ad un insegnante elementare specializzato, in possesso delle competenze stabilite dal successivo art. 5, inserito nel modulo organizzativo e didattico di cui all'art. 5 della Legge n. 148/1990 citata nelle premesse e pertanto contitolare del modulo stesso.
Al fine di assicurare la più ampia diffusione dell'insegnamento della lingua straniera, nella fase di transizione detto insegnamento è affidato, di norma, ad un insegnante elementare specialista, dichiaratosi disponibile, al quale sono assegnate in via generale sei classi e, comunque, non più di sette classi e che assume la contitolarità delle stesse.
Art. 5.-
L'insegnamento della lingua straniera rappresenta una articolazione interna della funzione docente nella scuola elementare. La formazione del docente, oltre alle competenze generali, deve assicurare una preparazione specifica che consenta di:
- padroneggiare la lingua d'uso per le situazioni di comunicazione quotidiana con sufficiente fluenza, con correttezza formale e proprietà lessicale, relativamente alle abilità audio-orali;
- conoscere altresì gli elementi caratterizzanti la cultura - intesa nel senso antropologico- dei Paesi di cui insegna la lingua;
- decodificare la lingua scritta per gli aspetti dei messaggi che più immediatamente si correlano al mondo dell'alunno e alla sua esperienza scolastica;
- essere in grado di scrivere brevi brani, appropriati e formulati correttamente;
- essere informato sui fondamentali approcci e metodi di insegnamento di una lingua straniera con riferimenti alle scienze dell'educazione che didattica e metodologia implicano.
Tale preparazione specifica deve essere particolarmente mirata in relazione alla fascia di età ed alle conseguenti capacità di apprendimento dei discenti.
Art. 6.-
Al fine di consentire il raggiungimento e lo sviluppo di una adeguata competenza linguistica, unita a specifiche competenze glotto-didattiche ed educativo-relazionali, nonché il miglioramento delle competenze proprie dell'insegnante elementare, saranno realizzati appositi corsi di formazione in servizio.
Tali corsi, da attivare avvalendosi di tutte le agenzie e le risorse formative disponibili, ivi comprese le Università, i mezzi audiovisivi e le iniziative di soggiorno all'estero, saranno organizzati secondo percorsi formativi differenziati sulla base dei diversi livelli di partenza dei docenti e dovranno mirare al raggiungimenti di traguardi comuni.
Art. 7.-
L'insegnamento generalizzato della lingua straniera sarà avviato a partire dall'anno scolastico 1992-93.
Nell'anno scolastico 1991-92 proseguiranno le esperienze comunque in atto relative all'insegnamento della lingua straniera.
Tali esperienze saranno rilevate in seguito ad apposita indagine conoscitiva e saranno oggetto di opportune verifiche e di valutazione dei risultati, da effettuarsi entro il termine dell'anno scolastico 1991-92 con l'assistenza e la consulenza degli ispettori tecnici e con il coinvolgimento degli IRRSAE.
Al fine di consentire il graduale avvio di cui al primo comma, a partire dall'anno scolastico 1991-92, saranno attuate le iniziative di formazione in servizio di cui all'art. 6 per i docenti già selezionati e per coloro che saranno successivamente individuati attraverso puntuali ricognizioni delle risorse professionali disponibili.
Art. 8.-
In relazione anche a quanto previsto dal comma 9, dell'art. 15 della legge 5 giugno 1990, n. 148, i risultati conseguiti nella progressiva attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare e nella specifica formazione dei docenti saranno sottoposti ad approfondite e sistematiche forme di verifica.
Degli esiti di tali verifiche saranno informate le competenti Commissioni parlamentari ed il CNPI.