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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Decreto Ministeriale 7 maggio 1997, n. 292

Approvazione della tabella di valutazione dei titoli concernente il concorso per soli titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per l'accesso al profilo professionale di responsabile amministrativo della scuola

 

Premessa

Il ministro della P.I.

Visto il D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 551 e 553; visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola (autorizzazione alla firma D.P.C.M. 21 luglio 1995 pubblicato sulla G.U. n. 207 del 5 settembre 1995, serie generale); vista la tabella di valutazione approvata con D.M. 29 gennaio 1990 e pubblicizzata in allegato al correlato bando di concorso (D.M. 30 gennaio 1990 pubblicato nella G.U. n. 48 del 19 giugno 1990, quarta serie speciale); considerata la necessità di predisporre una nuova tabella di valutazione che tenga conto dei titoli di accesso al profilo previsti dal vigente ordinamento; sentito il Consiglio nazionale della P.I. che ha espresso il proprio parere favorevole nella adunanza del 10 aprile 1997.

Decreta

E' approvata la tabella di valutazione dei titoli relativi ai concorsi per soli titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie provinciali permanenti per l'accesso al profilo professionale di responsabile amministrativo della scuola.

La tabella costituisce parte integrante del presente decreto che sarà inviato all'esame della Ragioneria centrale presso il Ministero.

Il ministro Berlinguer

(*) Ai fini del presente decreto la certificazione del servizio prestato è valida anche se priva di annotazioni di merito, purché non rechi esplicita menzione di eventuali motivi di demerito.

 

Concorso per soli titoli al profilo professionale di responsabile amministrativo

Tabella di valutazione dei titoli

 

Avvertenze

a) - Il servizio prestato nei precorsi profili professionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola di cui al D.P.R. n. 588/1985 e nelle precorse qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420/1974 è equiparato al servizio prestato nei corrispondenti attuali profili del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola.

b) - Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla metà. La relativa certificazione deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.

c) - Il servizio militare prestato in costanza del rapporto di impiego statale è a tutti i fini equiparato a tale servizio statale.

Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego statale è valutato come "altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato". Il servizio prestato dal personale scolastico all'estero, certificato dalle competenti autorità, è equiparato al servizio prestato nel territorio della Repubblica.

d) - Sono da intendersi servizi prestati in scuole statali anche quelli resi in tali scuole come dipendenti da comuni o da province, limitatamente a quel personale che i predetti enti siano tenuti per legge a fornire alle singole scuole.

e) - Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera o il profilo di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizi sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. Tale circostanza può altresì, essere oggetto di dichiarazione resa sotto la propria responsabilità del candidato, il quale comunque deve dichiarare se gode o meno di altri trattamenti pensionistici.

f) - La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.

g) - Ai fini della presente tabella di valutazione dei titoli si intende anno di servizio:

1 - il servizio a tempo determinato (o di supplente) con nomina da parte dei provveditori agli studi prestato fino alla scadenza prevista per la nomina medesima;

2 - il servizio a tempo determinato o di supplente prestato nel medesimo anno scolastico, anche in modo non continuativo, da non meno di 180 giorni a 360 giorni;

3 - 360 giorni di servizio anche non continuativo prestato con contratto a tempo determinato (o in qualità di supplente) nel corso di diversi anni scolastici (in misura inferiore ai 180 giorni nel medesimo anno scolastico). L'eventuale residua frazione superiore a giorni 180 (6 mesi) si considera intero anno.

 

Titoli di cultura ( si valuta un solo titolo tra quelli complessivamente indicati al punto 1 e al punto 2);

1 - Laurea specifica: giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie oppure laurea in discipline non specifiche: punti da 10 a 14 definiti come segue:

- media della valutazione rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi che saranno aggiunti ai punteggi sottoindicati) media del 6, punti 10; media del 7, punti 11; media dell’8, punti 12; media del 9, punti 13; media del 10, punti 14.

Il medesimo punteggio deve essere assegnato ai titoli di specializzazione:

diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post-secondario); corsi di formazione professionale regionale di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo-contabili e di durata non inferiore a 600 ore; diploma universitario relativo a corsi specifici.

2 - Titoli di studio richiesti per l’accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo della scuola (D.P.R. 7 marzo 1985, n. 585 e successive integrazioni e modificazioni) e titoli di studio richiesti per l’accesso ai ruoli di segretario della scuola (art. 9 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420): diploma di maturità oppure diploma di qualifica specifico (segretario d’azienda; addetto alla segreteria d’azienda, contabile d’azienda; addetto alla contabilità d’azienda).

Punti da 6 a 10 definiti come segue:

a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta.

Per quanto concerne i titoli di studio il cui punteggio non sia espresso in decimi, tale punteggio deve essere rapportato a 10.

b) Nel caso di titoli espressi in giudizi si attribuirà il seguente punteggio: sufficiente punti 6; buono punti 7,50; distinto punti 8,50; ottimo punti 10.

I titoli di cui al presente punto 2) sono aumentati di punti 4 qualora il candidato abbia prodotto anche uno dei titoli di cui al precedente punto 1).

I punteggi di cui al punto 1 e al punto 2 non si sommano fra loro; si valuta solamente il punteggio più favorevole, tenuto conto anche di quanto stabilito al precedente capoverso.

3 - Per una ulteriore laurea o un ulteriore titolo di specializzazione (v. precedente punto 1): punti 4 (si valuta un solo titolo ulteriore).

4 - Per un ulteriore titolo fra quelli indicati al precedente punto 2): (si valuta un solo titolo ulteriore) punti 2.

5 - Idoneità conseguita nel concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi o della precorsa qualifica dei segretari della scuola (si valuta una sola idoneità): punti 4.

6 - Idoneità conseguita in un secondo concorso di cui al punto precedente o idoneità conseguita nel concorso riservato per esami per il passaggio alla quinta qualifica funzionale(art. 13 del D.P.R. n. 420/1974) (si valuta una sola idoneità): punti 2.

7 - Idoneità in concorso pubblico per esami per posti di ruolo delle carriere di concetto bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità): punti 1.

8 - Attestato di formazione professionale per i servizi meccanografici rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, oppure per attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includono anche una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici" (si valuta un solo titolo): punti 0,50.

 

Titoli di servizio

9 - Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 2.

10 - Servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di cuoco o infermiere nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 1.

Il servizio prestato ai sensi dell’art. 7 della legge 6 ottobre 1988, n. 426 e dell’art. 582 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297 in sostituzione del coordinatore o responsabile amministrativo assente è considerato come servizio di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo secondo il computo più favorevole al candidato evitando ogni duplicazione di valutazione del medesimo periodo.

11 - Altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici territoriali ivi compreso ogni altro tipo di servizio scolastico.


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