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Decreto Ministeriale 30 ottobre 2003 IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed in particolare gli articoli 2 e 4; VISTO l'articolo 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265; VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53; VISTI i DD. MM. 18 aprile 1996, n. 152 e 6 settembre 1999, con i quali sono state indicate le somme disponibili per le prime annualità dei relativi trienni di applicazione e stabiliti, per ciascuno dei trienni citati, i criteri e le modalità di calcolo, nonché gli indirizzi diretti ad assicurare il necessario coordinamento degli interventi regionali per un'idonea programmazione scolastica nazionale; VISTI, altresì, i DD. MM. 8 giugno 1998 e 6 aprile 2000, inerenti alle rispettive annualità successive alla prima, nonché il D.M. 23 aprile 2001 afferente all'ultima annualità del secondo triennio; VISTA la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha previsto, nella tabella 2, la somma di 30.987.000 euro come impegno quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2004, per l'attivazione, in tale annualità, di opere di edilizia scolastica ai fini di cui agli articoli 2 e 4 della prefata legge 23/96; VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che contempla, nella tabella 1, una somma di 10 milioni di euro come impegno quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2003, per le medesime finalità relativamente all'esercizio di riferimento; CONSIDERATA, quindi, la concreta possibilità di procedere alla ripartizione, tra le Regioni e Province Autonome di Bolzano e Trento, dei fondi come sopra disponibili, al fine di consentire la puntuale attuazione degli interventi, di cui ai citati articoli 2 e 4, relativi al primo e secondo piano annuale del terzo triennio di programmazione regionale; RITENUTA l'opportunità, anche per motivazioni di correntezza amministrativa ed economicità dei mezzi giuridici, di sussumere nel presente, unico, decreto i finanziamenti, con relative ripartizioni, afferenti ad entrambe le annualità 2003 e 2004, al fine, altresì, di offrire alle Amministrazioni direttamente interessate un quadro conoscitivo ed operativo più ampio, a beneficio di una migliore attività programmatoria; RILEVATO che - giusta nota 12 giugno 2003, prot. n. 289/03 della Cassa DD. PP., all'uopo adita, e comunicato al competente Dicastero dell'Economia e delle Finanze con ministeriale 1 luglio 2003, n. 1868 - la somma complessiva concretamente ripartibile per ciascuna delle annualità citate, a fronte del tasso vigente all'atto della predisposizione del presente provvedimento, determinato con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 5 del decreto 9 gennaio 2003 del Dicastero medesimo, ammonta ad euro 112.600.641,48 per l'anno 2003 e ad euro 348.915.607,75 per quello successivo; RITENUTO, quindi, di dover contestualmente ripartire entrambe le somme disponibili per la prima e seconda annualità del terzo triennio di programmazione 2003/2005, nonché indicare - per il medesimo periodo - gli indirizzi volti ad assicurare l'opportuno coordinamento degli interventi regionali, al fine di consentire la necessaria programmazione scolastica nazionale; CONSIDERATO che i finanziamenti su indicati consentono la concreta attivazione delle prime due annualità del terzo triennio citato e che, pertanto, per l'ultima annualità si provvederà con apposito provvedimento adottabile a fronte della relativa copertura finanziaria, ove effettivamente intervenuta; TENUTO CONTO della necessità che la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, attraverso l'attivazione delle relative opere, garantisca il raggiungimento delle finalità contemplate dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1996 n.23, con particolare riguardo all'adeguamento del patrimonio esistente alla vigente normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza nonché alla riqualificazione dello stesso ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con il riequilibrio nella media nazionale degli indici di carenza tra le diverse Regioni, in modo da assicurare un'equa organizzazione territoriale del sistema scolastico anche con riferimento agli andamenti demografici ed al rapporto tra richiesta ed offerta, favorendo, altresì, la disponibilità di palestre ed impianti sportivi, la possibilità di utilizzo delle strutture scolastiche da parte della collettività nonché l'eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose; RICORDATO il parere già reso dall'Osservatorio Permanente per l'Edilizia scolastica, come formulato nella seduta del 28 maggio 1999, nel quale - preso anche atto del conforme assunto del Coordinamento interregionale per l'edilizia scolastica, come confermato nella relativa nota 31 maggio 1999, n. 90 C.I. - venivano ribaditi sostanzialmente gli indirizzi utilizzati nel triennio precedente e prevista una progressiva rimodulazione riequilibrativa degli importi assegnabili, attraverso la considerazione di un'opportuna commisurazione al reale fabbisogno regionale, anche in proporzione alla consistenza delle strutture scolastiche presenti nelle diverse realtà territoriali interessate ed all'entità numerica della relativa utenza; RITENUTO, pertanto, di confermare sostanzialmente anche per il presente triennio 2003/2005 i criteri di riparto come sopra rappresentati, continuando nel graduale adeguamento del relativo utilizzo nel citato triennio, in modo che, nell'intero arco dello stesso, la variazione apportata influisca per il 70% nel 2003, per l'80% nel 2004 e per il 90 % nel 2005; PRESO ATTO di quanto concordato, al riguardo, in sede di Coordinamento Interregionale nel corso dell'apposita riunione del 29 maggio 2003 - come indicato nella nota del Coordinamento medesimo del 6 giugno 2003, n. 127/CI - in ordine, in particolare, alle finalità, ai criteri, alle basi di calcolo e ad ogni altra modalità operativa da adottare per la concreta ripartizione dei finanziamenti nel corso del triennio 2003/2005, a fronte dei più recenti dati utilmente in possesso di questo Ministero; RITENUTO, dunque, di suddividere ciascuno dei succitati importi complessivamente ripartibili in due quote complementari - ammontanti, nella ripartizione inerente alla prima annualità del terzo triennio, rispettivamente al 70% ed al 30% e, nella seconda, all'80% ed al 20% del relativo totale - nonché, fermo restando l'utilizzo per entrambe dei criteri predetti, di rapportare la prima delle indicate percentuali anche alla consistenza numerica delle strutture scolastiche delle singole realtà territoriali interessate, limitandosi, per le restanti, all'adozione unicamente dei criteri citati, senza alcuna parametrazione alla consistenza medesima; RITENUTO, altresì, che, nell'ultima annualità, dette percentuali siano rispettivamente elevate al 90% ed al 10%, così da assicurare che nell'intero, presente, terzo triennio di programmazione non venga superata, come sopra determinata, l'incidenza media complessiva dell'80% del prefato criterio relativo alla parametrazione predetta; RIBADITA, inoltre, l'opportunità, di confermare - anche al fine di un adeguato bilanciamento con tale criterio - il riconoscimento per la capacità di spesa dimostrata delle singole Amministrazioni regionali, già adottato nel precedente triennio, mantenendo, pertanto, la riserva, a tali fini, di una percentuale del 10% dell'importo disponibile, rapportata al livello di utilizzo dei finanziamenti concessi nelle precedenti triennalità ai sensi dell'articolo 4 della legge 23/96; ACQUISITO, come formulato nella seduta del 2 ottobre 2003 (Rep. Atti 1834 di pari data), il parere favorevole della Conferenza Permanente tra Stato, Regioni e Province autonome di Bolzano e Trento e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime; DECRETA Art. 1 Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, per l'attivazione delle annualità prima (2003) e seconda (2004) del terzo piano di programmazione triennale (2003/2005) contemplato dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono rispettivamente disponibili le somme complessive di euro 112.600.641,48 e di euro 348.915.607,75, entrambe sotto forma di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato accendibili presso la Cassa Depositi e Prestiti. Art. 2 Le ripartizioni dei finanziamenti previsti per le due citate annualità come sopra determinate - e fermo restando quanto indicato in epigrafe per la terza - è predisposta con i criteri, le basi di calcolo, i pesi, il procedimento ed ogni altra modalità rappresentati nell'allegato n. 1 al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. Art. 3 Le somme attribuite alle Amministrazioni beneficiarie, per l'attivazione delle opere relative alla prima annualità 2003 del terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto disposto nei precedenti articoli sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:
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