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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale dello studente
 

Nota 19 aprile 2004

Prot. n. 1647/A1

Oggetto: Preiscrizioni universitarie a.s. 2004/2005

       Si comunica che con Decreto Ministeriale del 30 marzo 2004 sono state definite le modalità di effettuazione delle preiscrizioni universitarie per gli studenti dell'ultimo anno delle scuole di istruzione secondaria superiore, previste dal 15 aprile al 15 maggio 2004.
       In base a tale decreto, possono effettuare la pre-iscrizione tutti gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore, ai corsi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e ai corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
       Le preiscrizioni possono essere effettuate a scuola, avvalendosi anche dell'aiuto dei docenti, o da una qualsiasi postazione collegata con la rete internet, utilizzando un apposito modulo disponibile sul sito web del MIUR.
Sul sito del MIUR è possibile trovare, oltre al modulo sopra citato, una parte informativa di carattere generale unitamente alla normativa di riferimento.
       L'adempimento delle pre-iscrizioni, da parte degli studenti, ancora in via sperimentale, consente all'università di predisporre iniziative e attività di orientamento al fine di facilitare la scelta circa il prosieguo degli studi, coerentemente con le vocazioni e le attitudini personali, e di far conoscere le possibilità occupazionali di ogni corso di studio. Allo studente è concessa la possibilità di indicare fino ad un massimo di tre istituzioni universitarie o dell'alta formazione artistica e musicale o entrambe, in ordine di priorità.
       Inoltre, i singoli Atenei, sulla base delle pre-iscrizioni pervenute, possono effettuare una congrua programmazione dell'offerta formativa e dei servizi destinati agli studenti e, in particolare, per quelli diversamente abili.
       A conclusione delle pre-iscrizioni, viene predisposta, a cura dell'Università, una banca dati contenente i moduli compilati dagli studenti. Attraverso una specifica chiave viene consentito l'accesso telematico alle informazioni, da parte delle università, dei centri servizi amministrativi, delle scuole pubbliche collegate in rete e degli istituti di alta formazione artistica e musicale, in modo che possano essere promosse, anche d'intesa, idonee attività di orientamento.
       La presente nota, che accompagna il decreto citato, ha lo scopo di promuovere e stimolare idonee attività di informazione e di orientamento, organizzate a cura degli Uffici Scolastici Regionali, rivolte a tutte le scuole superiori e finalizzate a favorire il coordinamento tra le scuole e le università, per quanto riguarda la continuità dei processi educativi e la realizzazione di unitarie attività di orientamento, a cominciare da quelle di accoglienza e di tutorato, tendenti a far acquisire a ciascuno studente la conoscenza precisa degli obiettivi, dei contenuti e delle attività formative del corso di studi individuato.
       Pertanto, è auspicabile che efficaci azioni di collaborazione vengano sollecitamente promosse e realizzate, di concerto tra scuole e università, con il sostegno e il contributo degli Uffici Scolastici Regionali, al fine di diffondere la nuova cultura dell'orientamento, basata sul rafforzamento della didattica orientativa e sull'organizzazione di specifiche azioni in raccordo con il sistema universitario, attente ai bisogni di ogni studente.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Moioli


Decreto Ministeriale 30 marzo 2004

Preiscrizioni universitarie - modalità di effettuazione

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca


VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l’articolo 6;

VISTO il decreto 21 luglio 1997, n.245 “Regolamento recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento”, così come modificato dal decreto 8 giugno 1999, n.235 e, in particolare l’articolo 3 ;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 ed, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera d);

VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei, di cui al decreto 3 novembre 1999, n.509:

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n.370 ed, in particolare l'articolo 6, comma 6;

VISTO il D.M. 4 agosto 2000 con il quale sono state definite le classi delle lauree universitarie;

VISTO il D.M. 28 novembre 2000 con il quale sono state definite le classi delle lauree specialistiche universitarie;

VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

VISTO il D.M. 12 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto allo studio universtario”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n.132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n.508";

RITENUTO opportuno che si sviluppino da parte delle istituzioni formative a favore degli studenti attività di orientamento per rendere matura e consapevole la scelta degli studi a conclusione della scuola secondaria superiore;

VISTO il parere della Conferenza dei Rettori, espresso in data 11 marzo 2004;

VISTO il parere del Consiglio nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale epresso nell'adunanza del 12 febbraio 2004;

VISTA l'impossibilità del Consiglio nazionale degli studenti universitari di rendere il richiesto parere entro la scadenza del suo mandato;

RITENUTO necessario realizzare iniziative sinergiche tra le varie istituzioni finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo;

VISTA la banca dati dell’offerta formativa degli Atenei quale risulta dalla implementazione dei dati forniti dalle stesse sedi universitarie, realizzata ai sensi dell’articolo 17, comma 95, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n.127;

VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n.212 convertito con la legge 22 novembre 2002, n.268, recante "Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnolgica e l'alta formazione artistica e musicale" ed, in particolare gli articoli 6 e 7;

RITENUTA l'opportunità di utilizzare lo strumento delle preiscrizioni al fine di garantire una adeguata informazione agli studenti sui nuovi corsi di studio presenti nelle varie sedi universitarie e delle istituzioni artistiche e musicali;

RITENUTA l’opportunità di acquisire da parte degli stessi studenti, delle scuole e delle università indicazioni in ordine alle scelte individuate per classi di afferenza o per sede per sviluppare tempestivamente le attività di orientamento alla scelta universitaria o ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché ai corsi delle istituzioni di alta formazione artistico-musicale nel necessario raccordo tra scuola, università e istituzioni interessate;

RITENUTO necessario definire le modalità di effettuazione delle preiscrizioni universitarie confermandone anche per l'anno accademico 2004/2005 la gradualità e il carattere sperimentale;

DECRETA:

Art. 1

1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore, interessati all’accesso ai corsi di laurea universitari, ai corsi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonchè all’inserimento nel mondo del lavoro provvedono a decorrere dal 15 aprile ed entro la data del 15 maggio 2004, alla preiscrizione utilizzando un apposito modulo ad accesso libero, disponibile presso il sito web del MIUR ( www.miur.it), compilabile dal singolo studente presso la scuola anche avvalendosi dell’aiuto dei docenti, ovvero presso l’università e le istituzioni artistiche e musicali o qualunque altra postazione collegata con la rete Internet.

2. La preiscrizione è finalizzata prioritariamente alla predisposizione e alla fruizione di iniziative e attività di orientamento per la scelta del corso di laurea e di diploma accademico individuato nell'ambito di una classe di afferenza in relazione alle proprie vocazioni, alle possibilità occupazionali, nonchè alla programmazione dell’offerta formativa e dei servizi destinati agli studenti. Allo studente viene reso noto in quali istituzioni universitarie o dell'alta formazione artistica e musicale e presso quali sedi è attivato il corso di laurea o di diploma accademico individuato nell'ambito prescelto, dandogli la possibilità di indicare fino ad un massimo di tre istituzioni universitarie o dell'alta formazione artistica e musicale o entrambe, in ordine di priorità.

3. Il modulo contiene: una prima parte informativa di carattere generale e la scheda di preiscrizione che lo studente può compilare inserendo: il codice fiscale e i propri dati anagrafici, la scuola di provenienza e il relativo indirizzo postale, una delle quattro aree didattico-scientifiche in cui sono ricomprese le classi di afferenza del o dei corsi verso cui intende indirizzare la propria scelta, le stesse classi e la denominazione dei singoli corsi attivati in ogni sede universitaria (e i relativi curricula) che possono essere indicati fino ad un massimo di tre in ordine di priorità, la o le sedi universitarie presso le quali intende effettuare la preiscrizione, l’autorizzazione all’utilizzo dei dati secondo la legge 31.12.1996, n. 675. Nel modulo sono presenti anche le sedi delle istituzioni di alta formazione artistico-musicale; i vari corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.); l’indicazione di una eventuale formazione superiore militare. Lo studente ha, inoltre la possibilità, avendone i requisiti, di segnalare l’interesse a beneficiare della borsa di studio universitaria e degli altri interventi per il diritto allo studio e la necessità di ausilii personalizzati in caso di situazione di handicap.

Art. 2

1.Il MIUR predispone entro il 31 maggio 2004 una banca dati contenente i moduli compilati dagli studenti e ne consente, in pari data, l'accesso telematico alle università, ai centri servizi amministrativi nel caso di studenti provenienti da scuole private, alle scuole pubbliche collegate in rete e agli Istituti di alta formazione artistico-musicale. Al fine di garantire la riservatezza dei dati, le istituzioni sopra indicate possono ottenere, attraverso una specifica chiave di accesso loro assegnata, una copia in via telematica dei soli moduli riguardanti gli studenti afferenti alle proprie strutture o a quelle di riferimento. Il MIUR provvede, inoltre, alla trasmissione cartacea dei moduli alle predette istituzioni non collegate in rete.

2.Nel caso di scelta di studi superiori, le scuole, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, in base ai dati acquisiti, promuovono, anche di comune intesa, idonee attività di orientamento tendenti a far acquisire allo studente interessato la conoscenza degli obiettivi formativi specifici, dei contenuti e delle attività formative del corso di studi che intende frequentare, le opportunità di tirocini formativi, le disponibilità delle strutture didattiche e dei servizi dedicati agli studenti, la adeguata preparazione iniziale richiesta per il corso prescelto e, se necessario, le modalità di verifica, le eventuali attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, nonché le possibilità di approfondimento personale e di gruppo e le connessioni con il mondo del lavoro. Per il raggiungimento di tali finalità le istituzioni di cui al presente comma possono avvalersi anche della collaborazione di studenti universitari o dell'alta formazione artistica e musicale in forma singola o associata.

3. Al fine di consentire alle regioni ed alle province autonome, per gli interventi di competenza, una adeguata informazione dei dati connessi alle preiscrizioni il MIUR consente, attraverso una chiave di lettura loro assegnata, l’accesso telematico alla banca dati relativa agli studenti delle scuole aventi sede nel loro ambito territoriale, nonché agli studenti interessati alla frequenza presso sedi universitarie e delle istituzioni artistiche e musicali ubicate nello stesso territorio.

Roma, 30 marzo 2004

F.to   Il Ministro
Letizia Moratti


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