DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale dello studente
Nota 19 aprile 2004
Prot. n. 1647/A1
Oggetto: Preiscrizioni universitarie
a.s. 2004/2005
Si comunica che con Decreto Ministeriale del
30 marzo 2004 sono state definite le modalità di effettuazione delle
preiscrizioni universitarie per gli studenti dell'ultimo anno delle
scuole di istruzione secondaria superiore, previste
dal 15 aprile al 15 maggio 2004.
In base a tale decreto, possono effettuare la pre-iscrizione
tutti gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria
superiore, ai corsi delle istituzioni di alta formazione artistica e
musicale e ai corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
Le preiscrizioni possono essere effettuate a scuola, avvalendosi
anche dell'aiuto dei docenti, o da una qualsiasi postazione collegata
con la rete internet, utilizzando un apposito modulo disponibile sul
sito web del MIUR.
Sul sito del MIUR è possibile trovare, oltre al modulo sopra citato, una
parte informativa di carattere generale unitamente alla normativa di
riferimento.
L'adempimento delle pre-iscrizioni, da parte degli studenti,
ancora in via sperimentale, consente all'università di predisporre
iniziative e attività di orientamento al fine di facilitare la scelta
circa il prosieguo degli studi, coerentemente con le vocazioni e le
attitudini personali, e di far conoscere le possibilità occupazionali di
ogni corso di studio. Allo studente è concessa la possibilità di
indicare fino ad un massimo di tre istituzioni universitarie o dell'alta
formazione artistica e musicale o entrambe, in ordine di priorità.
Inoltre, i singoli Atenei, sulla base delle pre-iscrizioni
pervenute, possono effettuare una congrua programmazione dell'offerta
formativa e dei servizi destinati agli studenti e, in particolare, per
quelli diversamente abili.
A conclusione delle pre-iscrizioni, viene predisposta, a cura
dell'Università, una banca dati contenente i moduli compilati dagli
studenti. Attraverso una specifica chiave viene consentito l'accesso
telematico alle informazioni, da parte delle università, dei centri
servizi amministrativi, delle scuole pubbliche collegate in rete e degli
istituti di alta formazione artistica e musicale, in modo che possano
essere promosse, anche d'intesa, idonee attività di orientamento.
La presente nota, che accompagna il decreto citato, ha lo scopo
di promuovere e stimolare idonee attività di informazione e di
orientamento, organizzate a cura degli Uffici Scolastici Regionali,
rivolte a tutte le scuole superiori e finalizzate a
favorire il coordinamento tra le scuole
e le università, per quanto riguarda la continuità dei processi
educativi e la realizzazione di unitarie attività di orientamento, a
cominciare da quelle di accoglienza e di tutorato, tendenti a far
acquisire a ciascuno studente la conoscenza precisa degli obiettivi, dei
contenuti e delle attività formative del corso di studi individuato.
Pertanto, è auspicabile che efficaci azioni di collaborazione
vengano sollecitamente promosse e realizzate, di concerto tra scuole e
università, con il sostegno e il contributo degli Uffici Scolastici
Regionali, al fine di diffondere la nuova cultura dell'orientamento,
basata sul rafforzamento della didattica orientativa e
sull'organizzazione di specifiche azioni in raccordo con il sistema
universitario, attente ai bisogni di ogni studente.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Moioli
Decreto Ministeriale 30 marzo 2004
Preiscrizioni universitarie - modalità di
effettuazione
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l’articolo
6;
VISTO il decreto 21 luglio 1997, n.245 “Regolamento recante norme in
materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività
di orientamento”, così come modificato dal decreto 8 giugno 1999, n.235
e, in particolare l’articolo 3 ;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 ed, in particolare, l’articolo 3,
comma 1, lettera d);
VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica
degli Atenei, di cui al decreto 3 novembre 1999, n.509:
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n.370 ed, in particolare l'articolo 6,
comma 6;
VISTO il D.M. 4 agosto 2000 con il quale sono state definite le classi
delle lauree universitarie;
VISTO il D.M. 28 novembre 2000 con il quale sono state definite le
classi delle lauree specialistiche universitarie;
VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le
classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;
VISTO il D.M. 12 aprile 2001 con il quale sono state determinate le
classi delle lauree universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001
“Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto allo studio
universtario”;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 “Riforma delle Accademie di belle
arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di
arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n.132 "Regolamento recante criteri per
l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni
artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n.508";
RITENUTO opportuno che si sviluppino da parte delle istituzioni
formative a favore degli studenti attività di orientamento per rendere
matura e consapevole la scelta degli studi a conclusione della scuola
secondaria superiore;
VISTO il parere della Conferenza dei Rettori, espresso in data 11 marzo
2004;
VISTO il parere del Consiglio nazionale per l'Alta Formazione Artistica
e Musicale epresso nell'adunanza del 12 febbraio 2004;
VISTA l'impossibilità del Consiglio nazionale degli studenti
universitari di rendere il richiesto parere entro la scadenza del suo
mandato;
RITENUTO necessario realizzare iniziative sinergiche tra le varie
istituzioni finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo;
VISTA la banca dati dell’offerta formativa degli Atenei quale risulta
dalla implementazione dei dati forniti dalle stesse sedi universitarie,
realizzata ai sensi dell’articolo 17, comma 95, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n.127;
VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n.212 convertito con la legge
22 novembre 2002, n.268, recante "Misure urgenti per la scuola,
l'università, la ricerca scientifica e tecnolgica e l'alta formazione
artistica e musicale" ed, in particolare gli articoli 6 e 7;
RITENUTA l'opportunità di utilizzare lo strumento delle preiscrizioni al
fine di garantire una adeguata informazione agli studenti sui nuovi
corsi di studio presenti nelle varie sedi universitarie e delle
istituzioni artistiche e musicali;
RITENUTA l’opportunità di acquisire da parte degli stessi studenti,
delle scuole e delle università indicazioni in ordine alle scelte
individuate per classi di afferenza o per sede per sviluppare
tempestivamente le attività di orientamento alla scelta universitaria o
ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché
ai corsi delle istituzioni di alta formazione artistico-musicale nel
necessario raccordo tra scuola, università e istituzioni interessate;
RITENUTO necessario definire le modalità di effettuazione delle
preiscrizioni universitarie confermandone anche per l'anno accademico
2004/2005 la gradualità e il carattere sperimentale;
DECRETA:
Art. 1
1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria
superiore, interessati all’accesso ai corsi di laurea universitari, ai
corsi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, ai
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonchè
all’inserimento nel mondo del lavoro provvedono a decorrere dal 15
aprile ed entro la data del 15 maggio 2004, alla preiscrizione
utilizzando un apposito modulo ad accesso libero, disponibile presso il
sito web del MIUR ( www.miur.it), compilabile dal singolo studente
presso la scuola anche avvalendosi dell’aiuto dei docenti, ovvero presso
l’università e le istituzioni artistiche e musicali o qualunque altra
postazione collegata con la rete Internet.
2. La preiscrizione è finalizzata prioritariamente alla predisposizione
e alla fruizione di iniziative e attività di orientamento per la scelta
del corso di laurea e di diploma accademico individuato nell'ambito di
una classe di afferenza in relazione alle proprie vocazioni, alle
possibilità occupazionali, nonchè alla programmazione dell’offerta
formativa e dei servizi destinati agli studenti. Allo studente viene
reso noto in quali istituzioni universitarie o dell'alta formazione
artistica e musicale e presso quali sedi è attivato il corso di laurea o
di diploma accademico individuato nell'ambito prescelto, dandogli la
possibilità di indicare fino ad un massimo di tre istituzioni
universitarie o dell'alta formazione artistica e musicale o entrambe, in
ordine di priorità.
3. Il modulo contiene: una prima parte informativa di carattere generale
e la scheda di preiscrizione che lo studente può compilare inserendo: il
codice fiscale e i propri dati anagrafici, la scuola di provenienza e il
relativo indirizzo postale, una delle quattro aree
didattico-scientifiche in cui sono ricomprese le classi di afferenza del
o dei corsi verso cui intende indirizzare la propria scelta, le stesse
classi e la denominazione dei singoli corsi attivati in ogni sede
universitaria (e i relativi curricula) che possono essere indicati fino
ad un massimo di tre in ordine di priorità, la o le sedi universitarie
presso le quali intende effettuare la preiscrizione, l’autorizzazione
all’utilizzo dei dati secondo la legge 31.12.1996, n. 675. Nel modulo
sono presenti anche le sedi delle istituzioni di alta formazione
artistico-musicale; i vari corsi di istruzione e formazione tecnica
superiore (I.F.T.S.); l’indicazione di una eventuale formazione
superiore militare. Lo studente ha, inoltre la possibilità, avendone i
requisiti, di segnalare l’interesse a beneficiare della borsa di studio
universitaria e degli altri interventi per il diritto allo studio e la
necessità di ausilii personalizzati in caso di situazione di handicap.
Art. 2
1.Il MIUR predispone entro il 31 maggio 2004 una banca dati
contenente i moduli compilati dagli studenti e ne consente, in pari
data, l'accesso telematico alle università, ai centri servizi
amministrativi nel caso di studenti provenienti da scuole private, alle
scuole pubbliche collegate in rete e agli Istituti di alta formazione
artistico-musicale. Al fine di garantire la riservatezza dei dati, le
istituzioni sopra indicate possono ottenere, attraverso una specifica
chiave di accesso loro assegnata, una copia in via telematica dei soli
moduli riguardanti gli studenti afferenti alle proprie strutture o a
quelle di riferimento. Il MIUR provvede, inoltre, alla trasmissione
cartacea dei moduli alle predette istituzioni non collegate in rete.
2.Nel caso di scelta di studi superiori, le scuole, le università e le
istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, in base ai dati
acquisiti, promuovono, anche di comune intesa, idonee attività di
orientamento tendenti a far acquisire allo studente interessato la
conoscenza degli obiettivi formativi specifici, dei contenuti e delle
attività formative del corso di studi che intende frequentare, le
opportunità di tirocini formativi, le disponibilità delle strutture
didattiche e dei servizi dedicati agli studenti, la adeguata
preparazione iniziale richiesta per il corso prescelto e, se necessario,
le modalità di verifica, le eventuali attività formative propedeutiche
svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione
secondaria superiore, nonché le possibilità di approfondimento personale
e di gruppo e le connessioni con il mondo del lavoro. Per il
raggiungimento di tali finalità le istituzioni di cui al presente comma
possono avvalersi anche della collaborazione di studenti universitari o
dell'alta formazione artistica e musicale in forma singola o associata.
3. Al fine di consentire alle regioni ed alle province autonome, per gli
interventi di competenza, una adeguata informazione dei dati connessi
alle preiscrizioni il MIUR consente, attraverso una chiave di lettura
loro assegnata, l’accesso telematico alla banca dati relativa agli
studenti delle scuole aventi sede nel loro ambito territoriale, nonché
agli studenti interessati alla frequenza presso sedi universitarie e
delle istituzioni artistiche e musicali ubicate nello stesso territorio.
Roma, 30 marzo 2004
F.to Il Ministro
Letizia Moratti
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