Decreto Ministeriale 30 aprile 2001
(in GU 23 giugno 2001 n. 144)

Modifica della composizione dell'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica ed, in particolare, l'art. 6;

Visto  il  decreto  ministeriale 18 aprile 1996, n. 153, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1996, n. 100, con il quale e' stato  istituito  -  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  -  l'Osservatorio  per l'edilizia scolastica, con compiti di promozione,  indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita' di studio, ricerca  e  normazione  tecnica espletate dalle regioni e dagli altri enti  locali  territoriali  nel campo delle strutture edilizie per la scuola  e  del  loro  assetto  urbanistico,  nonche'  di supporto dei soggetti   programmatori  ed  attuatori  degli  interventi  operativi previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia scolastica;

Visti,  in  particolare,  gli  articoli  2  e 4 del citato decreto, limitatamente   alla   composizione  dell'Osservatorio  medesimo  con riguardo alla partecipazione di personale facente parte del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n.  247, recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto,  altresi', il decreto ministeriale 30 gennaio 2001, relativo alla  riorganizzazione  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non generale del Ministero citato;

Preso  atto  delle  modifiche delle attribuzioni e delle competenze intervenute  nell'ambito  della  componente ministeriale  a  seguito dell'entrata in vigore della prefata normativa;

Considerato,  in  particolare, l'accorpamento nell'unica figura del direttore  dell'ufficio  scolastico  regionale  delle  funzioni  gia' svolte,  nel  precedente ordinamento, dal sovrintendente scolastico e dal provveditore agli studi;

Ritenuto, pertanto, di dover   adeguatamente   modificare, limitatamente  a  quanto  di  necessita',  la composizione della sola parte ministeriale del citato organismo;

Decreta:

Art. 1.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  in  premessa  e per le motivazioni in essa indicate, il decreto ministeriale 18 aprile 1996, riportato   in   epigrafe  e'  cosi'  modificato: 

art.  2,  comma  1 "L'Osservatorio,  presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da  un sottosegretario di Stato da lui delegato, costituito presso il Dipartimento  per  i  servizi  nel territorio, Direzione generale per l'organizzazione   dei   servizi  nel  territorio,  e'  composto  dal direttore  generale  della Direzione generale citata, con funzioni di vice  presidente  e  dal  dirigente  dell'ufficio  V  della Direzione generale  medesima  che,  in  sua vece, lo presiede";

art. 2, comma 2 "due  direttori  degli  uffici  scolastici  regionali,  designati dal Ministero  della  pubblica  istruzione", in luogo del "sovrintendente scolastico  e  provveditore  agli  studi", in precedenza contemplati;

art.  4,  comma  2 "Sono di supporto all'Osservatorio il servizio per l'automazione  informatica  e  l'innovazione  tecnologica, nonche' la Struttura  tecnica di cui all'art. 6, comma 3, della legge 11 gennaio 1996,  n.  23,  citata  in premessa, incardinata nell'ufficio V della Direzione  generale  per l'organizzazione dei servizi nel territorio, al   quale   sono   affidate   anche   le   attivita'  di  segreteria tecnico-amministrativa dell'Osservatorio medesimo".

Art. 2.

Restano  integralmente  confermate, in quanto compatibili, le altre disposizioni  contemplate  dal  decreto  ministeriale 18 aprile 1996, indicato in epigrafe.