Decreto Ministeriale 15 dicembre 1999, n. 304

Prot.n. 37431/BL

Sperimentazione Ufficio Regionale nella regione Toscana

 

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, ed in particolare l'art.75, V comma;

PREMESSO

- che l'attuale assetto dell'Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione deve evolvere in un sistema coerente con l'autonomia della Scuola e con i connessi processi di riforma, dotato di strutture operative agili e capaci di programmare e gestire le risorse loro assegnate per le missioni, esenti da frammentazione e duplicazione di competenze e per ciò stesso maggiormente efficienti rispetto alla vigente struttura organizzativa;

- che, in attesa di una diversa organizzazione compiutamente definita a regime tramite il Regolamento di cui all'art.4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, il V comma dell'art.75 del citato d.l.vo autorizza questo Ministero a sperimentare anche con singoli atti modelli organizzativi conformi ai principi cardine che hanno guidato la riforma dell'organizzazione del Governo, così come appunto disciplinata con lo stesso d.l.vo n.300/99, da uniformare, naturalmente, agli specifici obiettivi dell'Amministrazione;

RITENUTO opportuno, nella prospettiva dell'adozione del predetto Regolamento, dare inizio ad una prima sperimentazione di nuovi modelli di strutture organizzative a livello periferico;

DECRETA

Art.1
Sperimentazione nella regione Toscana

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino all'attuazione del Regolamento previsto dall'art.4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, nella regione Toscana, con sede in Firenze, viene sperimentato un Ufficio regionale al fine di verificare modelli di strutture organizzative coerenti con i compiti previsti dall'art.75, comma 3, del precitato decreto legislativo n.300/99;

2. L'Ufficio di cui al comma 1 è affidato -fino all'attuazione del Regolamento di cui all'art.4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300- a un dirigente del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, in relazione agli impegni e alle responsabilità derivanti dall'incarico attribuito;

3. L'Ufficio regionale costituisce centro di responsabilità amministrativa ed assume le competenze in atto attribuite alla corrispondente sovrintendenza scolastica regionale e ai provveditorati agli studi della regione.

4. Il dirigente di cui al comma 2, nelle more di emanazione del Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n.400, si avvarrà degli uffici periferici;

5. Gli uffici scolastici periferici dipendono dall'Ufficio regionale, con il quale si raccordano per una pianificazione integrata del sistema formativo sul territorio, in coerenza con la programmazione delle Regioni; essi assumono anche il ruolo di interfaccia rispetto alle istituzioni scolastiche, agli enti locali, ai soggetti culturali e sociali;

6. All' Ufficio regionale sono attribuite tutte le risorse finanziarie che il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione destina alla realizzazione dei fini istituzionali nel territorio della regione. L' Ufficio regionale, a sua volta, assegna a tutti gli uffici funzionanti nella regione le risorse necessarie al proprio funzionamento, e provvede alla ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche sulla base dei dati acquisiti dagli uffici periferici, dalle istituzioni scolastiche, dalla Regione e dagli Enti locali, nonché sulla scorta di specifici progetti eventualmente elaborati dalle istituzioni scolastiche.

Art.2
Relazioni sindacali

1. Nell'ipotesi che, per effetto di quanto indicato nel precedente articolo, si rendano necessari provvedimenti organizzatori coinvolgenti le collocazioni e i compiti in atto attribuiti al personale in servizio, sarà osservato il vigente sistema di relazioni sindacali nelle materie che le norme in vigore riservano all'informativa, alla concertazione e alla contrattazione.



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