Decreto 15 dicembre 1999, n. 305
Prot.n. 37431/BL
Sperimentazione art. 75 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 negli Uffici Scolastici Territoriali
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, ed in particolare l'art.75, V comma;
PREMESSO
- che l'attuale assetto dell'Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione deve evolvere in un sistema coerente con l'autonomia della Scuola e con i connessi processi di riforma, dotato di strutture operative agili e capaci di programmare e gestire le risorse loro assegnate per le missioni, esenti da frammentazione e duplicazione di competenze e per ciò stesso maggiormente efficienti rispetto alla vigente struttura organizzativa;
- che, in attesa di una diversa organizzazione compiutamente definita a regime tramite il Regolamento di cui all'art.4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, il V comma dell'art.75 del citato d.l.vo autorizza questo Ministero a sperimentare anche con singoli atti modelli organizzativi conformi ai principi cardine che hanno guidato la riforma dell'organizzazione del Governo, così come appunto disciplinata con lo stesso d.l.vo n.300/99, da uniformare, naturalmente, agli specifici obiettivi dell'Amministrazione;
RITENUTO opportuno, nella prospettiva dell'adozione del predetto Regolamento, dare inizio ad una prima sperimentazione di nuovi modelli di strutture organizzative a livello periferico;
DECRETA
Art.1
Sperimentazione negli uffici territoriali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino all'attuazione del Regolamento previsto dall'art.4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, gli uffici scolastici territoriali del Ministero della Pubblica Istruzione che non siano coinvolti nell'attuazione di uno specifico modello sperimentale regionale, potranno promuovere ed attuare -singolarmente o d'intesa tra più uffici appartenenti alla medesima regione-, progetti comuni di riorganizzazione delle proprie strutture in linea con le finalità previste dall'art.75, comma 3, del predetto decreto legislativo n.300/99, con particolare attenzione ai seguenti obiettivi:
a) articolazione per funzioni delle competenze, nell'ottica della loro progressiva trasformazione in centri di servizio, di supporto e consulenza alle scuole per l'attuazione dell'autonomia;
b) accorpamento, per quanto possibile, delle funzioni identiche e di quelle strettamente connesse, quando queste possano essere utilmente esercitate in modo unitario;
c) rendere quanto più agevole possibile la fruizione dei servizi amministrativi al personale scolastico e alle famiglie;
d) istituzione di servizi di consulenza e di supporto per le istituzioni scolastiche, anche per funzioni specifiche, in modo da servire compiutamente tutto il territorio;
e) rendere capillare sul territorio l'accesso alle informazioni, anche avvalendosi, mediante convenzioni, di uffici pubblici di altre amministrazioni e di organizzazioni di volontariato.
Art.2
Relazioni sindacali
1. Nell'ipotesi che, per effetto di quanto indicato nel precedente articolo, si rendano necessari provvedimenti organizzatori coinvolgenti le collocazioni e i compiti in atto attribuiti al personale in servizio, sarà osservato il vigente sistema di relazioni sindacali nelle materie che le norme in vigore riservano all'informativa, alla concertazione e alla contrattazione.