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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Decreto Ministeriale 19 luglio 2001, n. 376
(in GU 19 ottobre 2001, n. 244)

Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 96, lettera d), della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo al riordino delle università per stranieri

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17,  comma  96,  lettera  d),  il  quale  prevede che con decreto del Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e'   rideterminata   la  disciplina  concernente  il  riordino  delle universita' per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali e' consentito l'accesso a studenti italiani;

Visto il regolamento del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509;

Vista   la   legge   17  febbraio  1992,  n.  204,  concernente  il riordinamento delle universita' per stranieri di Siena e Perugia;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso nell'adunanza  del  17  maggio  2001,  con il quale viene rilevata la necessita'  di  "procedere  all'esame  dei  regolamenti  didattici di Ateneo  per  verificare  la  coerenza  tra le offerte didattiche e le finalita' e i compiti assegnati dal riordino";

Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione consultiva  degli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001 con il  quale  viene  rappresentata l'esigenza di una generale disciplina per   l'integrale   riordino   delle  universita'  per  stranieri,  e conseguentemente  la  necessita' "quando sara' emanato il testo unico delle   leggi   sull'istruzione   universitaria   (...)   di  mettere concretamente  mano, per quanto riguarda l'universita' per stranieri,
ad interventi normativi di natura non frammentaria";

Considerato,  quanto  al  citato parere del Consiglio universitario nazionale,  che  "le  finalita'  e  i compiti assegnati dal riordino" siano   comunque   realizzabili  attraverso  la  disciplina  generale introdotta dai recenti decreti sull'autonomia didattica universitaria;

Considerato,  quanto  al  citato parere del Consiglio di Stato, che possa  essere  adottato il regolamento sul caso specifico riguardante l'accesso a studenti italiani di cui all'articolo 17, comma 96, punto a), con riserva di intervento normativo in via generale, quando sara' emanato il testo unico sull'universita';

Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell'articolo  17,  comma  3,  della predetta legge n. 400 del 1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri con nota n. 3840/1.1.4/31890/4.8.39 del 12 luglio 2001;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Universita' per stranieri

1.  L'universita'  per  stranieri  di  Perugia, istituita con regio decreto-legge  29  ottobre  1925,  n. 1965, convertito dalla legge 18 marzo  1926,  n.  562,  e  la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri  di  Siena,  riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, che  assume  la denominazione di "universita' per stranieri di Siena" sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.

2.  Le  istituzioni  di  cui  al  comma  1  svolgono  attivita'  di insegnamento  e  di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiana.

3.  Nel  rispetto  delle  finalita' istituzionali e dei principi di autonomia  fissati  per  le universita' dalla legge 9 maggio 1989, n. 168,  l'universita'  per  stranieri  di  Perugia  e l'universita' per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi.

Art. 2.
Autonomia didattica

1. Le universita' di Perugia e Siena istituiscono corsi destinati a stranieri  da  realizzare  anche con l'ausilio delle nuove tecnologie educative  e  a  distanza.  I  predetti  corsi sono organizzati anche mediante  convenzione  con  altre universita', nonche' da consorzi di cui fanno parte le stesse universita' di Perugia e Siena.

2. Le universita' di cui al comma 1 organizzano, altresi', corsi di studio   aperti   anche   a   cittadini  italiani,  e  specificamente finalizzati:

a) alla   formazione  di  personale  operante  nelle  istituzioni italiane  all'estero o in progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
b) alla   formazione   di   operatori   socio-assistenziali   per l'integrazione  degli  stranieri  per fini di cui all'articolo 42 del decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n. 286, nonche' per gli altri casi   in   cui  sia  richiesta,  ai  fini  predetti,  una  specifica preparazione multilinguistica e multiculturale;
c) alla  formazione nel campo delle scienze del linguaggio, della comunicazione   e  dell'informazione  in  contesto  internazionale  e interculturale.

3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti in conformita' alle disposizioni  previste  dal regolamento ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e da decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma   95,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e  successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 luglio 2001

Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Istruzione, universita' e ricerca, foglio n. 265;


Avvertenza:

Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioniufficiali   della   Repubblica   italiana, approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla  quale  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
 - Il  testo  dell'art.  17,  comma 96, lettera d) della legge  15 maggio 1997, n. 127, e' riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:
 - La  legge 9 maggio 1989, n. 168, prevede "Istituzione del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica".
 - L'art.  17,  comma  96,  lettera  d),  della legge 15 maggio   1997,   n.   127,  e  successive  modificazioni  e integrazioni(Misureurgenti   per   lo   snellimento dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di decisione e di controllo) prevede: "96.  Con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica, emanati sulla base di criteri   di   semplificazione   delle   procedure   e   di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma   95,   e'   altresi'   rideterminata  la  disciplina concernente: a)-c) (omissis); d) il   riordino   delle   universita'  per  stranieri, prevedendo  anche  casi  specifici  in  base  ai  quali  e' consentito l'accesso a studenti italiani".
 - Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della ricerca  scientifica  e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, prevede "Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei".
 - La   legge   17   febbraio  1992,  n.  204,  prevede: "Riordinamento  della  Scuola  di lingua e cultura italiana per  stranieri di Siena e dell'Universita' per stranieri di Perugia".
 - Si  riporta  il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Note all'art. 1:
 - Il  regio  decreto-legge  29  ottobre  1925, n. 1965, convertito  dalla  legge  18  marzo  1926, n. 562, prevede: "Istituzione dell'Universita' per stranieri di Perugia".
 - La  legge  11 maggio 1976, n. 359, reca "Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena".
 - Per  il  titolo della legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda la nota alle premesse.

Note all'art. 2:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  42  del  decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (Testo unico delle disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): "Art.  42  -  1.  Lo Stato, le regioni, le province e i comuni,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  anche in collaborazione  con  le  associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonche' in  collaborazione  con  le autorita' o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:   a) le  attivita' intraprese in favore degli stranieri regolarmente  soggiornanti  in  Italia,  anche  al  fine di effettuare  corsi  della lingua e della cultura di origine, dalle   scuole  e  dalle  istituzioni  culturali  straniere legalmente   funzionanti  nella  Repubblica  ai  sensi  del decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;   b) la   diffusione  di  ogni  informazione  utile  al positivo   inserimento   degli   stranieri  nella  societa' italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri,  le diverse opportunita' di integrazione e crescita personale   e  comunitaria  offerte  dalle  amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonche' alle possibilita' di un positivo reinserimento nel Paese di origine;   c) laconoscenza   e   la   valorizzazione   delle espressioni  culturali,  ricreative,  sociali, economiche e religiose  degli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in Italia  e  ogni  iniziativa  di  informazione  sulle  cause dell'immigrazione  e  di  prevenzione delle discriminazioni razziali  o  della  xenofobia  anche attraverso la raccolta presso  le  biblioteche  scolastiche  e  universitarie,  di libri,  periodici  e  materiale  audiovisivo prodotti nella lingua  originale  dei  Paesi  di  origine  degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;   d) la  realizzazione  di convenzioni con associazioni regolarmente  iscritte  nel  registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari  di  carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di  durata  non  inferiore  a  due  anni,  in  qualita'  di mediatori  interculturali  al  fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai   diversi   gruppi   etnici,  nazionali,  linguistici  e religiosi;   e) l'organizzazione  di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una societa' multiculturale e di prevenzione  di  comportamenti  discriminatori,  xenofobi o razzisti,  destinati  agli  operatori degli organi e uffici pubblici  e  degli enti privati che hanno rapporti abituali con  stranieri  o  che  esercitano  competenze rilevanti in materia di immigrazione. 2.  Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli   affari   sociali   un   registro  delle  associazioni selezionate   secondo  criteri  e  requisiti  previsti  nel regolamento di attuazione. 3.  Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e  dagli  enti  locali,  allo  scopo di individuare, con la partecipazione   dei  cittadini  stranieri,  le  iniziative idonee   alla  rimozione  degli  ostacoli  che  impediscono l'effettivo  esercizio  dei  diritti  e  dei  doveri  dello straniero,  e'  istituito  presso  il  Consiglio  nazionale dell'economia  e  del  lavoro,  un  organismo  nazionale di coordinamento.  Il  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,  nell'ambito  delle  proprie  attribuzioni,  svolge inoltre compiti di studio e promozione di attivita' volte a favorire   la  partecipazione  degli  stranieri  alla  vita pubblica   e   la  circolazione  delle  informazioni  sulla applicazione del presente testo unico. 4.  Ai  fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti  e  delle  associazioni  nazionali maggiormente attivi nell'assistenza  e nell'integrazione degli immigrati di cui all'art.  3,  comma  1,  e  del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame delle   problematiche   relative   alla   condizione  degli stranieri  immigrati, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  la Consulta per i problemi degli stranieri  immigrati  e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente  del  Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:   a) rappresentanti  delle  associazioni  e  degli enti presenti  nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle  associazioni  che svolgono attivita' particolarmente significative  nel  settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;   b) rappresentanti   degli  stranieri  extracomunitari designati  dalle associazioni piu' rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;   c) rappresentanti   designati   dalle  confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;   d) rappresentanti   designati   dalle  organizzazioni sindacali  nazionali  dei  datori  di  lavoro  dei  diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;   e) otto   esperti   designati   rispettivamente   dai Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, della pubblica  istruzione,  dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarieta' sociale e delle pari opportunita';   f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due   designati   dalle   regioni,   uno  dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province   italiane   (UPI)   e  quattro  dalla  Conferenza unificata  di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;   g) due   rappresentanti   del   Consiglio   nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);   g-bis)  esperti  dei  problemi  dell'immigrazione  in numero non superiore a dieci. 5. Per ogni membro effettivo della Consulta e' nominato un supplente. 6.  Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire, in  analogia  con quanto disposto al comma 4, lettere a) b) c)  d)  e  g),  con  competenza  nelle  loro  materie  loro attribuite  dalla  Costituzione  e dalle leggi dello Stato, consulte   regionali   per   i   problemi   dei  lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie. 7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di  costituzione  e  funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali. 8.  La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti e' gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di  viaggio  per  coloro  che  non  siano  dipendenti dalla pubblica  amministrazione  e  non  risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.". - Per il titolo del regolamento ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, si veda la nota alle premesse. - Il  comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n.  127,  e  successive  modificazioni e integrazioni cosi' recita: "95.  L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi':   a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1,  e  4,  comma  1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,  anche  modificando  gli  ordinamenti  e  la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in   corrispondenza   di   attivita'  didattiche  di  base, specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta formazione permanente e ricorrente;   b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche attraverso l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e telematici;   c) modalita'  di  attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al Capo  II  del  Titolo  III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".


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