Decreto Ministeriale 7 ottobre 1998, n. 383
(Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998 -
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 317)
Regolamento recante la modificazione alla denominazione degli istituti tecnici femminili con quella di "Istituti tecnici per attività sociali"
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, il suo articolo 205, comma 2, nella
parte di cui prevede che, con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura
prevista dall'articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto
del Ministro del tesoro, siano determinati gli indirizzi in cui si articolano alcuni tipi
di istituto;
Visto l'articolo 191, comma 3, del testo unico citato che definisce l'assetto tipologico
degli istituti tecnici, mediante l'individuazione dei settori cui sono riferite le
professionalità alle quali i corsi di studio sono finalizzati, e non mediante la
predeterminazione delle rispettive denominazioni che, quindi, non sono più
legislativamente stabilite;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata l'esigenza di modificare la denominazione degli istituti tecnici femminili,
che appare ormai incongruente con l'evoluzione del loro ordinamento e con le finalità
formative che esso si propone, finalità che non rispondono a professionalità esclusive
della donna;
Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che, nell'adunanza del 30
novembre 1995, ha espresso parere favorevole alla modifica della denominazione degli
istituti tecnici femminili;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998, n. 132;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4811 U/L A24 del 31 luglio 1998);
Visto il nullaosta espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi espresso con nota 6 agosto 1998, n. DAGL
1/114/31890/4.8.17;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. La denominazione degli istituti tecnici femminili è modificata con quella di "Istituti tecnici per attività sociali". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il Ministro della pubblica istruzione
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Flick