Decreto Ministeriale 18 settembre 1998, n. 359
Regolamento concernente le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i criteri e le modalità di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato e, in particolare, gli articoli 9 e 10;
Visto l'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di istruzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 162/98, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 settembre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.400/1988 ( nota n. 5046 del 17.9.98 )
Emana
il seguente regolamento
Art. 1
Partecipazione alle Commissioni
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
Art. 2
Modalità e termini dell'affidamento delle materie ai membri esterni
1. Le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente dal Ministro della Pubblica Istruzione, con proprio decreto, entro il 15 gennaio.
2. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.
3. L'affidamento delle altre materie ai membri interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse.
Art. 3
Nomina e formazione delle Commissioni
1. Le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore sono nominate dal Ministero della Pubblica istruzione.
2. Ogni commissione è composta da un presidente esterno all'istituto e da non più di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.
3. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione e, comunque, non superiore a quattro.
4. Di norma, i commissari esterni ed interni sono nominati in numero complessivo non superiore a sei. Qualora sia necessario superare il predetto limite, rimane fermo il numero massimo di commissari di cui al comma 2.
Art. 4
Procedure generali di nomina
1. I componenti le commissioni degli esami di Stato sono nominati:
a) secondo le fasi territoriali di nomina di cui all' articolo 7;
b) all'interno di ogni fase territoriale, in base ai criteri di cui agli articoli 5 e 6;
c) in base alle preferenze di cui all'articolo 9.
2. Per indirizzi particolari di studio si osservano le modalità e i criteri di nomina indicati nell'articolo 8.
3. Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei divieti stabiliti agli articoli 12 e 14.
4. I Presidenti e i membri esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell' ordine procedimentale indicato al comma 1. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.
Art. 5
Criteri di nomina dei Presidenti
1. I Presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine di precedenza:
a) capi di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi
compresi i Rettori dei Convitti nazionali e le Direttrici degli educandati femminili;
b) capi di Istituto delle scuole medie statali in possesso di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori;
c) professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
d) ricercatori universitari confermati;
e) capi di istituto e docenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore
collocati a riposo da meno di cinque anni;
f) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione
secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo
d'istituto nelle scuole secondarie superiori;
g) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione
secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di capo
d'istituto nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
h) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione
secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di
collaboratore del capo d'istituto nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
i) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione
secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo;
l) docenti delle Accademie di Belle Arti con almeno 10 anni di servizio di ruolo.
2. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al primo comma, le nomine vengono effettuate:
a) per i Capi d'Istituto e i docenti, prioritariamente, su commissioni
d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l' Istituto sede di
servizio dell'aspirante;
b) per i professori e i ricercatori universitari, su commissioni d'esame comprendenti
indirizzi dell'ordine o degli ordini scolastici coerenti con l'attività svolta.
Art. 6
Criteri di nomina dei membri esterni
1. I membri esterni sono nominati, in base al seguente ordine di precedenza:
a) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di
istituti statali di istruzione secondaria superiore e delle Accademie di Belle Arti, che
insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
b) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell' anno
scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria superiore e delle Accademie di
Belle Arti che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non
terminali;
c) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attività
didattica di istituti statali d'istruzione secondaria superiore e delle Accademie di Belle
Arti che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali.
2. I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.
3. In caso di necessità, si prescinde dal requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.
4. In considerazione della specificità dei relativi percorsi formativi, nelle commissioni d'esame presso gli istituti professionali, tecnici e artistici, uno o più membri esterni possono essere nominati tra esperti del corrispondente settore compresi in elenchi forniti dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria, da istituzioni pubbliche.
5. Nel rispetto dei criteri di precedenza indicati al primo comma, le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine:
a) su commissioni comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante:
1) per la stessa materia d'insegnamento;
2) per la classe di concorso in cui è compresa la materia d'insegnamento;
3) per l'area disciplinare in cui è compresa la materia d'insegnamento;
b) su commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine scolastico, prima per la classe di concorso e, poi, per l'area disciplinare in cui è compresa la materia d'insegnamento.
Art. 7
Fasi territoriali di nomina
1. Le nomine dei Presidenti sono effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali:
a) nei Comuni della Regione di abituale dimora e di servizio,
nell'ordine di preferenza espressa;
b) d'ufficio, nei Comuni della Regione di abituale dimora o di servizio, ove non sia stata
possibile la nomina sulle preferenza;
c) d'ufficio, nelle sedi residue a livello nazionale.
2. Relativamente alla fase di cui al comm 1, lettera b), l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale più gradito per l'assegnazione d'ufficio. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della Regione viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della Regione, secondo le tabelle utilizzate per i trasferimenti del personale direttivo della scuola.
3. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera c), l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.
4. Le nomine dei membri esterni sono effettuate secondo le sottoelencate fasi territoriali:
a) nel Comune di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di
preferenza espresso;
b) d'ufficio, nel Comune di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile
procedere alla nomina in base alle preferenze espresse;
c) nei Comuni della provincia di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza
espressa;
d) d'ufficio , nei Comuni della provincia di abituale dimora o di servizio, ove non sia
stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse.;
e) nei Comuni di altra provincia, compresa nella Regione cui la provincia di abituale
dimora e di servizio appartiene, nell'ordine di preferenza espresso;
f) d'ufficio, nei Comuni di altra provincia, compresa nella Regione cui la provincia di
abituale dimora o di servizio appartiene, ove non sia stato possibile procedere alla
nomina in base alle preferenze espresse.;
g) d'ufficio, nelle sedi residue a livello nazionale.
5. Relativamente alla fase di cui al comma 4, lettera d), l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza tra Comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale più gradito per l'assegnazione d'ufficio.
6. Relativamente alla fase di cui al comma 4, lettera f), l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza tra province, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola, partendo dalla provincia limitrofa a quella di dimora o di servizio e passando successivamente alle altre province della Regione di appartenenza del comune di abituale dimora o di servizio.
7. Relativamente alla fase di cui al comma 4, lettera g), l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.
Art. 8
Ordine di nomina in indirizzi particolari
1. Nelle commissioni con classi ove sono in atto la sperimentazione dei quadri orario e dei programmi elaborati dalla commissione ministeriale istituita con Decreto interministeriale 12.1.1988 e successive reiterazioni e integrazioni, denominata "Progetto Brocca " e la sperimentazione di progetti assistiti, vengono nominati, come Presidenti, con priorità, i capi degli istituti statali ove funzionano i corsi sopraindicati e i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore, che insegnano o abbiano insegnato per almeno un biennio nei corsi stessi.
2. La nomina dei presidenti nelle commissioni di cui al comma 1 viene disposta seguendo le fasi territoriali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b). Prima di procedere alla nomina su sedi esterne alla Regione di abituale dimora o di servizio, si provvede a nominare, nell'ordine, in commissioni relative ad altra sperimentazione e su commissioni di ordinamento, costituite nella Regione di abituale dimora o di servizio.
3. Nelle Commissioni, comprendenti classi con i corsi indicati al primo comma, nelle quali non sia stato possibile la nomina dei Presidenti secondo i criteri stabiliti nel presente articolo, viene nominato personale con esperienza in corsi sperimentali e, successivamente, personale dei corsi ordinari, seguendo l'ordine di precedenza e le fasi territoriali indicate negli articoli 6 e 7.
4. Le commissioni che comprendono classi di istituti statali ove è in atto l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo" sono costituite dal Presidente e da almeno due membri esterni provenienti da istituzioni scolastiche nelle quali è in atto la medesima sperimentazione.
5. Le nomine dei Presidenti, nelle commissioni comprendenti classi che seguono l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo", sono effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali:
a) nei Comuni della Regione di abituale dimora e di servizio, secondo
l'ordine di preferenza espresso;
b) d'ufficio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze,
nei Comuni della Regione di abituale dimora o servizio;
c) al di fuori della Regione di abituale dimora e servizio, secondo l'ordine di preferenza
espresso;
d) d'ufficio, su tutte le altre sedi.
6. Le nomine dei membri esterni, nelle commissioni di cui al comma 4, sono effettuate secondo le seguenti fasi territoriali:
a) nei comuni di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di
preferenza espresso;
b) d'ufficio, nei Comuni di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile
procedere alla nomina in base alle preferenze;
c) nei Comuni delle province di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di
preferenza espresso;
d) d'ufficio, nella provincia di abituale dimora o di servizio;
e) fuori della provincia di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza
espresso;
f) d'ufficio, su tutte le altre sedi.
7. L' assegnazione degli aspiranti, anzichè nelle commissioni di cui al comma 4, in commissioni di ordinamento o di altra sperimentazione avviene dopo l'effettuazione di tutte le fasi di nomina elencate nei commi 5 e 6..
Art. 9
Preferenze a parità di condizioni
1. La preferenza nella nomina dei presidenti e dei membri esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli articoli 5 e 6, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i capi di istituto, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti. A parità di tutte le condizioni la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.
Art. 10
Designazione dei membri interni
1. I membri interni sono designati dai competenti consigli di classe, tra i docenti di materie non affidate ai membri esterni, in base ai criteri indicati nell'articolo 2.
Art. 11
Impedimento alla nomina
1. Non è consentito di rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al Provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai Capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al Provveditore agli studi di titolarità e al proprio Capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
Art. 12
Preclusioni alla nomina
1. I Presidenti e i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola statale di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano prestato servizio negli ultimi due anni.
Art. 13
Docenti part-time
1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e agli stessi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa.
Art. 14
Divieti di nomina
1. Non si da luogo alla nomina del personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:
a) qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il
rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami;
b) collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi dell'articolo 23
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della Scuola;
c) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della legge 30 dicembre
1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni;
d) aspettativa o distacco sindacale;
e) impegno in altri esami coincidenti con gli esami di Stato di cui al presente decreto.
2. Parimenti, non si da luogo alla nomina del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestato in sede disciplinare.
Art. 15
Sostituzioni
1. I Provveditori agli Studi provvedono alla sostituzione dei componenti esterni impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto, ove possibile, dell'elenco dei non nominati distinto per sede di servizio e di abituale dimora trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione a conclusione delle operazioni di nomina, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti articoli.
2. La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente di materia non affidata ai membri esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione.
Art. 16
Regione e Province autonome
1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
IL MINISTRO