Decreto Ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448
(in GU 15 febbraio 1992, n. 38)
Regolamento di attuazione della direttiva del
Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica
la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante
l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel
settore dei trasporti nazionali e internazionali.
Preambolo
Il Ministro dei trasporti:
Vista la direttiva (CEE) n. 562/74 del 12 novembre
1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di
viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali;
Vista la direttiva (CEE) n. 43 8/89 del 21 giugno
1989 che modifica tra l'altro la direttiva (CEE) n. 562/74; Visto l'art.
14 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso
nell'adunanza generale del 30 maggio 1991;
Esperita la procedura prevista dalla sopracitata
legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il presente regolamento:
Articolo 1
Definizioni.
1. 1. Ai sensi del presente regolamento, s'intende
per:
- <<Professione di trasportatore di viaggiatori su strada>>,
l'attività di qualsiasi impresa che effettui, mediante
autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro
attrezzatura, siano atti a trasportare più di nove persone,
autista compreso, e siano destinati a tal fine al trasporto di
viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di
utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o
dall'organizzatore del trasporto;
- <<impresa>>, qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica
o giuridica, nonchè qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di
personalità giuridica distinta da quella della pubblica
amministrazione.
Articolo 2
Limiti di applicabilità delle norme.
- Sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni contenute
nel presente regolamento le imprese che effettuano esclusivamente
trasporto di viaggiatori su strada a fini non commerciali mediante
autobus immatricolati ai sensi dell'art. 58, comma 7, seconda parte,
del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e
successive modificazioni ed integrazioni.
- L'esercizio dei servizi pubblici di linea e l'attività di
noleggio con conducente, restano soggetti alle apposite
disposizioni, in quanto compatibili con quelle del presente
regolamento.
Articolo 3
Requisiti per l'accesso alla professione di
trasportatore di viaggiatori su strada.
1. Le imprese che intendono esercitare la
professione di trasportatore di viaggiatori su strada debbono
dimostrare nei modi indicati negli articoli seguenti la propria
idoneità morale, finanziaria e professionale.
Articolo 4
Requisito della idoneità morale.
- Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:
- abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla
reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per
delitti non colposi;
- abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva
per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine
pubblico, l'industria ed il commercio;
- abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a
norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- abbia in corso procedura di fallimento o sia stato soggetto
a procedura fallimentare;
- risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle
misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti
i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto
fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una
misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
- Il requisito della idoneità morale viene meno quando:
- apposite disposizioni di legge lo prevedono;
- nei casi di cui al comma 1;
- quando agli interessati siano state inflitte, in via
definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle
regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di
lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in
particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo
dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza
stradale dei veicoli.
- Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare della
impresa individuale o, quando si tratta di società, da tutti i soci
per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le
società in accomandita semplice o per
azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo
di società. Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o
di una sede sia proposto un institore o un direttore, anche da
quest'ultimo.
- Il requisito dell'idoneità morale deve essere inoltre posseduto
da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera
permanente ed effettiva.
Articolo 5
Requisito della idoneità finanziaria.
- La idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse
finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la
buona gestione dell'impresa.
- Ai fini dell'accertamento della idoneità finanziaria l'autorità
competente considera: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i
fondi disponibili, compreso le liquidità bancarie e le possibilità
di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà
disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo
di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti e
installazioni; nonchè il capitale di esercizio.
- In alternativa agli accertamenti di cui al comma precedente, si
considera prova sufficiente del requisito la presentazione di
un'attestazione di affidamento, rilasciata da aziende od istituti di
credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non
inferiore a 5 miliardi, per un importo pari a lire 100 milioni nella
forma di cui all'allegato A.
- L'importo dell'attestazione dovrà essere aumentato nella misura
di 5 milioni per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.
Articolo 6
Requisito della idoneità professionale.
Il requisito di idoneità professionale è
soddisfatto qualora gli interessati dimostrino di possedere adeguata
conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al
presente regolamento.
A seguito del superamento dell'esame vertente
sulle predette materie davanti alle commissioni regolarmente
istituite, ai sensi del successivo art. 10, verrà rilasciato dal
competente ufficio provinciale M.C.T.C. un attestato che abilita
l'interessato a dirigere l'attività di trasporto esclusivamente
nazionale ovvero anche internazionale.
Articolo 7
Esenzione dall'esame.
Sono esonerati dall'esame di idoneità
professionale coloro che dimostrino di avere un'esperienza di almeno
cinque anni in forma continua con funzioni dirigenziali in imprese
già abilitate in ambito nazionale e internazionale. Tale esperienza
dovrà risultare da idonea documentazione atta a certificare che gli
interessati siano regolarmente inseriti nella struttura delle
predette imprese in qualità di titolari di imprese individuali, di
socio amministratore nelle società in nome collettivo e di socio
accomandatario nelle società in accomandita semplice, di
amministratori per ogni altro tipo di società, di dipendenti a
livello direzionale documentato da regolare iscrizione agli istituti
previdenziali, di collaboratori per le imprese familiari.
Ai richiedenti in possesso del predetto requisito
verrà rilasciato a cura dell'ufficio provinciale M.C.T.C. del
capoluogo di regione nel quale risultino residenti, un attestato di
idoneità professionale per trasporti nazionali ovvero nazionali ed
internazionali a seconda che la loro esperienza sia maturata in
imprese che esercitino, a livello nazionale ovvero nazionale ed
internazionale, attività di trasporto.
L'attestato deve essere conforme ai modelli di
cui agli allegati B e C.
Articolo 8
Disposizioni relative alla idoneità professionale.
1. Il requisito delle idoneità professionale deve
essere posseduto:
- qualora trattisi di impresa individuale dal titolare o dalla
persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività
di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La
persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente
inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in
qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;
- in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella
individuale dalla persona o dalle persone che dirigono
l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
Articolo 9
Presentazione e documentazione inerente alle domande
d'esame.
- Chi intende sostenere l'esame di idoneità, deve farne domanda
scritta alla commissione costituita presso l'ufficio provinciale
M.C.T.C. del capoluogo della regione in cui risiede.
- La domanda, redatta in carta legale e con firma autenticata,
deve essere protocollata dal segretario della competente commissione
d'esame.
- Alle domande dovrà essere allegato uno dei seguenti documenti:
- attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione che
saranno affidati ad organismi di formazione professionale, con
ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del
Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.;
- diploma di scuola media superiore o diploma di laurea;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa da imprese
già abilitate, dalla quale risulti che il candidato abbia svolto
per almeno un anno attività direzionale dell'impresa nei termini
di cui all'art. 7, secondo comma.
4. Le domande dovranno essere corredate in ogni
caso da idonea certificazione attestante la residenza ovvero da
autocertificazione in tal senso predisposta.
Articolo 10
Composizione commissione esami.
- Le commissioni d'esame istituite su base regionale con decreto
del Ministro dei trasporti sono composte come segue:
Presidente: un dirigente della Direzione generale
della M.C.T.C.
Membri: cinque funzionari della Direzione
generale o dell'ufficio provinciale M.C.T.C. capoluogo di regione
almeno del settimo livello;
un rappresentante, per ogni associazione
nazionale di categoria o associazione locale aderente ad
associazione nazionale maggiormente rappresentativa a livello
nazionale.
- In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene
nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo
in caso di assenza o di impedimento del titolare.
- Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario
designato dal direttore dell'ufficio provinciale della M.C.T.C.,
capoluogo di regione.
- In caso di assenza od impedimento dei segretari le funzioni di
segreteria sono svolte da altro funzionario del medesimo ufficio
provinciale, da nominarsi in qualità di supplente in seno alla
corrispondente commissione d'esame.
- Gli esami hanno frequenza almeno bimestrale e si svolgono con
sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella
regione medesima.
- Avverso la mancata ammissione all'esame è ammesso ricorso al
Ministro dei trasporti.
Articolo 11
Attività delle commissioni d'esame.
1. Le commissioni di esame, valutata la
regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco
dei candidati ammessi che è affisso a cura della segreteria, nei
locali dell'ufficio provinciale M.C.T.C. capoluogo di regione. 2. La
data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo
lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella
domanda, almeno venti giorni prima della data stessa.
Articolo 12
Modalità per lo svolgimento dell'esame.
- L'esame consiste in una prova scritta basata su domande relative
alle materie riportate nell'allegato D, che vengono predisposte
dalle singole commissioni d'esame.
- Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., a
modifica di quanto indicato nel precedente comma, può provvedere
alla predisposizione di un sistema di esami mediante quiz quale
modalità alternativa rispetto alla previsione del precedente comma.
- A tal fine deve essere elaborato un numero di quiz congruo per
ogni gruppo di materie.
Articolo 13
Materie di esame per trasporti nazionali ed
internazionali.
- L'esame per i candidati che intendono essere abilitati a
dirigere imprese che svolgono esclusivamente trasporti nazionali,
verte sulle materie specificate nell'elenco di cui all'allegato A.
- Per i candidati che intendono effettuare anche trasporti
internazionali, l'esame, oltre che sulle materie specificate
nell'elenco di cui all'allegato A, verte anche su quelle specificate
nell'elenco di cui all'allegato B.
Articolo 14
Modalità per la ripetizione dell'esame.
- I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova
possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che
non può essere sostenuta prima di quattro mesi dalla prima, fatta
salva la documentazione già prodotta.
- I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito
negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione
prima di dodici mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.
Articolo 15
Attestato di idoneità professionale.
- Le Commissioni trasmettono, al termine di ogni sessione d'esame,
l'elenco dei candidati che abbiano superato l'esame di idoneità
professionale all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione capoluogo di regione, che rilascia
all'interessato l'attestato di cui all'art. 6 del presente
regolamento.
- L'attestato deve essere conforme ai modelli di cui agli allegati
E ed F.
Articolo 16
Imprese da abilitare.
- Le imprese di trasporto che intendono esercitare la professione
di trasportatore di viaggiatori su strada debbono dimostrare
all'autorità competente (Stato, regione e comuni) di essere in
possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli, all'atto della
prima richiesta per ottenere una concessione, autorizzazione o
licenza abilitante all'autotrasporto di viaggiatori su strada,
allegando i seguenti documenti.
- Per il requisito dell'idoneità morale:
- certificato generale del casellario giudiziale rilasciato
dalla procura della Repubblica in data non anteriore a tre mesi;
- certificato del tribunale civile del circondario di
appartenenza, dal quale risulti di non avere in corso procedura
fallimentare nè essere stato soggetto a procedura fallimentare,
ovvero che dimostri la intervenuta riabilitazione a norma degli
articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- attestazione da cui risulti che l'interessato non sia stato
sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di
prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, di data non anteriore a tre mesi.
3. Per il requisito della idoneità finanziaria
alla domanda dovrà essere allegata una relazione illustrativa di
tutti gli elementi indicati nell'art. 5, comma 2, del presente
regolamento; le imprese tenute a formare e depositare il bilancio in
uffici pubblici dovranno allegare altresì copia dell'ultimo
bilancio; le imprese che intendono avvalersi della facoltà di cui
all'art. 5, comma 3, allegheranno l'attestato ivi previsto.
4. Per il requisito della idoneità professionale
l'attestato di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
5. Le imprese di cui al comma 1 del presente
articolo, all'atto di ulteriori richieste di concessioni,
autorizzazioni o licenze, debbono presentare all'autorità concedente
(Stato, regione, comuni) se diversa da quella che ha rilasciato il
primo titolo abilitante al trasporto, copia della concessione,
autorizzazione o licenza già posseduta, convalidata dal competente
ente concedente che ne certifichi la validità attuale.
6. Le predette imprese debbono, inoltre, entro
novanta giorni dall'inizio delle attività, presentare i seguenti
documenti:
- certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del
personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza
sociale, della assistenza malattia e dell'assistenza infortuni
sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del
contribuente; in luogo del suddetto certificato è ammessa la
presentazione di qualunque altro documento in carta semplice,
rilasciato dagli enti assicuratori, presentato in originale o in
copia autentica, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del
personale e il numero di posizione del contribuente
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale
risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione
della suddivisione fra impiegati e operai, e che l'impresa è in
regola con le relative contribuzioni.
7. Coloro i quali nel termine stabilito non
forniscano la prova di cui al comma precedente decadono dalla
concessione, autorizzazione o licenza.
Articolo 17
Verifica e perdita dei requisiti.
In ogni momento, qualora venga accertato da parte
dell'ente competente, anche a prescindere dalla verifica
quinquennale di cui al comma 3, il venir meno anche di uno solo dei
requisiti di idoneità morale e finanziaria di cui all'art. 3, l'ente
stesso procede alla recova del titolo abilitativo all'autotrasporto.
Ai fini della valutazione da parte dell'ente
competente del permanere del requisito dell'idoneità morale, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, lettera C, l'ufficio
provinciale M.C.T.C. nella cui circoscrizione è immatricolato il
veicolo, deve comunicare all'ente competente medesimo le violazioni
accertate relative alle materie di cui alla disposizione sopra
indicata.
Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data
del rilascio del titolo abilitativo all'autotrasporto di
viaggiatori, rilasciato dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento, l'ente competente al rilascio delle concessioni,
autorizzazioni o licenze deve provvedere d'ufficio ad una verifica
dei requisiti in base ai quali l'impresa ha acceduto alla
professione di trasportatore.
La verifica quinquennale non comporta mai la
ripetizione dell'esame di idoneità professionale.
Articolo 18
Proseguimento dell'attività.
Qualora, col decreto del titolare dell'impresa
individuale, l'impresa stessa risulti priva di un gestore munito
dell'idoneità professionale, è consentito l'esercizio provvisorio da
parte degli eredi, per la durata di un anno. L'esercizio provvisorio
può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi.
Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa dovrà risultare
munita del titolo di idoneità professionale, in uno dei modi
previsti dall'art. 8.
La stessa regola si applica all'esercizio
provvisorio del legale rappresentante del titolare incapace
fisicamente o giuridicamente.
Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità del
dirigente, munito del titolo d'idoneità professionale, dell'impresa
persona giuridica, le relative funzioni possono essere assunte
provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo, per la
durata di un anno. Il termine può essere prorogato di sei mesi, per
gravi e comprovati motivi.
Nei casi di cui ai commi precedenti, l'esercizio
dell'impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a
titolo definitivo da una persona che, pur non avendo il titolo
d'idoneità professionale, abbia svolto effettivamente funzioni di
gestione o dirigenziali nella stessa azienda, per almeno cinque
anni.
Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità
morale, neppure nel caso di gestione ad esercizio provvisorio.
Articolo 19
Imprese esonerate.
- Sono esonerate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di
cui all'art. 3, lettere b) e c), le imprese che alla data
dell'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono
già titolari di concessioni, di autorizzazioni e di licenze per
l'autotrasporto di viaggiatori.
- Le imprese esonerate, all'atto di ulteriori richieste di
concessioni, autorizzazioni o licenze, dopo l'entrata in vigore del
presente decreto, per un periodo di non oltre cinque anni da tale
data, debbono presentare all'autorità competente (Stato, regione,
comuni) se diversa da quella che ha rilasciato il titolo abilitante
del trasporto del quale è già titolare, copia della concessione,
autorizzazione o licenza già posseduta, convalidata dall'ente
competente che ne certifichi la validità attuale.
- Le imprese individuali e le società, risultanti dalla
trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e
fusione di società, continuano, per un periodo di non oltre cinque
anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ad
essere esonerate, sempre chè possano indicare il nominativo di
almeno una persona che svolga attività di trasporto a livello
direzionale, nell'ambito dell'impresa stessa, da almeno cinque anni
in maniera permanente ed effettiva.
Articolo 20
Disposizione transitoria.
1. Le imprese che sono diventate titolari di
concessioni, autorizzazioni o licenza nel periodo intercorrente tra
l'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e del
presente regolamento, hanno tempo diciotto mesi per dimostrare il
possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
Allegato 1
(Si omettono gli allegati). |