Decreto Ministeriale 10 novembre 1998, n. 449
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16-4-1994, n.297 per l'anno scolastico 1998-99
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO l'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425 recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 356 del 18-9-1998 concernente le modalità di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1998-99;
VISTO il D.M. n. 357 del 18-9-1998, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 358 del 18-9-1998 concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il D.M. n.359 del 18-9-98 recante norme sulle modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni delle commissioni e sui criteri e le modalità di nomina dei membri esterni e di designazione dei membri interni, nelle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
RAVVISATA l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297 per l'anno scolastico 1998/99;
D E C R E T A
Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, per l'anno scolastico 1998/99, è disciplinato come segue:
TITOLO I
SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA
Art. 1
(Candidati esterni)
1. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli Istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura curriculare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:
- abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;
- chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli Istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con D.M. 31 luglio 1973;
- chiedano di sostenere gli esami di Stato presso Istituti dell'ordine classico, scientifico, magistrale e linguistico in cui è attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca", sempreché abbiano conseguito la promozione alla quinta classe in un corso sperimentale del medesimo progetto presso istituzioni scolastiche del suddetto ordine.
Art. 2
(Validità e corrispondenza dei diplomi per la sperimentazione di ordinamento e di
struttura)
1. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del D. L.vo 16 aprile 1994, n.297, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di studio quinquennali ad indirizzi magistrale e artistico sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e validi, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.
3. Con il decreto che individua annualmente le materie affidate ai membri esterni e con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta, sono indicati gli Istituti presso i quali si svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite ai sensi dell'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
TITOLO II
SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO
Art. 3
(Sperimentazioni di solo ordinamento)
1. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento (o non assistite) e sperimentazioni "coordinate", le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art.2, comma 3 e sui relativi programmi di insegnamento. Qualora discipline presenti nel piano di studi ordinario siano interessate a progetti sperimentali, le relative prove di esame vertono sui programmi di insegnamento oggetto di sperimentazione.
2. Nei predetti Istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
3. Negli Istituti che attuano iniziative di sperimentazione, ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/94, ma che non sono compresi nelle tabelle allegate al decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, gli esami di Stato si svolgono secondo il calendario e le modalità previste per le classi ordinarie e sui programmi oggetto di sperimentazione.
4. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici, negli istituti magistrali e tecnici) le prove di esame vertono sui contenuti specifici di tale materia.
5. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici, nonché per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, si applicano, per l'intera classe o per gli alunni rispettivamente interessati, le disposizioni previste per i corsi ordinari.
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 4
(Documento del Consiglio di classe)
1. Per l'elaborazione del documento del Consiglio di classe finalizzato alla predisposizione della terza prova scitta valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.
Art. 5
(Aree disciplinari)
1. Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree disciplinari previste dal D.M. 18.9.1998 n. 358 nei corsi ordinari, i Consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel decreto n. 358 del 18.9.1998.
Art. 6
(Adempimenti preliminari delle Commissioni)
1. Le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:
- esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 23 luglio 1998 n.323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione e ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;
- riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;
- esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.
Art. 7
(Prove d'esame)
1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.
2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali
dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica
o scritto-grafica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le
quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche
o scrittografiche.
Limitatamente all' anno scolastico 1998-1999 la seconda prova scritta degli esami di Stato
dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il
relativo piano di studio non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Sempre
per l'anno scolastico 1998-99, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova
scritta saranno indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, corredato,
ove necessario, da tabelle contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della
prova medesima.
3. La prova pratica di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso
i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale
prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa
programmazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al
colloquio, bensì in tempi diversi.
Per l'effettuazione della prova pratica di cui al precedente comma, i candidati sono
ripartiti in gruppi distinti, corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della
prova stessa, procurando, comunque, che l'ordine di chiamata dei candidati sia il medesimo
sia con riferimento alla prova pratica che al colloquio.
Sempre in rapporto alla particolare natura della prova pratica di strumento, il Presidente
della Commissione viene individuato tra i musicisti che operano o abbiano operato nel
Conservatorio e per ciascuna tipologia di strumento è presente in Commissione, a
rotazione, un commissario esterno. Con riferimento alla specificità delle discipline di
Storia della musica e Teoria e analisi musicale, dei due commissari uno è nominato come
membro interno.
L'esito della prova di strumento è riportato con giudizio motivato nella certificazione
di cui all'art. 13 del Regolamento, emanato con D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, facente
parte integrante del diploma.
4. Limitatamente all'anno scolastico 1998/99, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formali riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio.
Art. 8
(Rinvio)
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento.