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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489 
(in GU 12 aprile 2002, n. 86)

Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti gli articoli 30 e 34 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n. 297, e in particolare l'articolo 114;

Visto   il   decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112  ed  in particolare gli articoli 138 e 139;

Vista  la  legge  20 gennaio  1999,  n.  9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione ed in particolare il comma 6 dell'articolo 1;

Visto  il  decreto  ministeriale  9 agosto 1999, n. 323, contenente disposizioni  per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9;

Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999,  n.  394  -  Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma  6,  del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 - e in particolare capo VII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni - articolo 45 - iscrizione scolastica;

Atteso  l'obbligo  di  emanare con regolamento le norme integrative all'articolo  114  del citato decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297;

Sentito il Ministro dell'interno;

Acquisito  il parere dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali e recepite le osservazioni in esso contenute;

Sentita  la Conferenza unificata Stato-Regioni, citta' ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2000;

Udito  il parere del Consiglio di Stato espresso in sede consultiva nella  adunanza del 30 luglio 2001 e recepite le osservazioni in esso contenute;

Vista  la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a  norma  dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.

1.  Ai  sensi  dell'articolo  113 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  "rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci".

Art. 2.

1.  Alla  vigilanza  sull'adempimento  dell'obbligo  di  istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

a) il  sindaco,  o  un  suo  delegato,  del  comune  ove hanno la residenza  i  giovani che, in virtu' delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;

b) i  dirigenti  scolastici  delle  scuole di ogni ordine e grado statali,  paritarie  e,  fino  a quando non sara' realizzato, a norma dell'articolo  1,  comma  7,  della  legge  10 marzo  2000, n. 62, il definitivo  superamento  delle  disposizioni  di  cui  alla parte II, titolo  VIII  del  testo  unico  approvato  con  decreto  legislativo 16 aprile   1994,   n.   297,  parificate,  pareggiate  o  legalmente riconosciute,  presso  le  quali  sono  iscritti,  ovvero hanno fatto richiesta  di  iscrizione,  gli  studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione.

2.  Entro  il  mese  di dicembre  che precede l'inizio di ogni anno scolastico,  il  comune  di  residenza predispone l'elenco dei minori soggetti  all'obbligo  di  istruzione  e  provvede  a  darne  notizia mediante  diretta  comunicazione  agli  interessati,  ovvero mediante affissione  all'albo  pretorio  di  apposito  avviso, nel quale siano indicate  le  modalita'  di visione dell'elenco da parte degli aventi diritto, assicurando nel contempo la riservatezza dei dati personali. I  genitori degli iscritti nell'elenco, o chiunque a qualsiasi titolo ne  faccia  le  veci, sono tenuti, nei modi e nei termini di cui alle annuali  disposizioni,  a  iscrivere  gli  stessi  presso  una scuola dell'obbligo   statale,  o  paritaria  o  fino  a  quando  non  sara' realizzato,  a  norma  dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte  seconda,  titolo  VIII  del  testo unico approvato con decreto legislativo   16 aprile   1994,  n.  297,  parificata,  pareggiata  o legalmente    riconosciuta,    ovvero   a   provvedere   direttamente all'istruzione  obbligatoria, a norma dell'articolo 111, comma 2, del decreto  legislativo  16  aprile 1994, n. 297, rendendo, annualmente, apposita   dichiarazione  al  dirigente  dell'istituzione  scolastica interessata.

3.  I  responsabili  delle  istituzioni scolastiche che ricevono le iscrizioni  al  primo  anno  dell'istruzione  obbligatoria,  entro il ventesimo  giorno dall'inizio dell'anno scolastico provvedono a darne comunicazione  ai comuni di residenza degli obbligati per i necessari riscontri.  Per gli anni successivi, tale comunicazione non e' dovuta se  non  nell'ipotesi che gli obbligati abbandonino il corso di studi intrapreso,  ovvero  abbiano  assolto  all'obbligo  di  istruzione. I dirigenti   scolastici   sono   tenuti,   in  caso  di  trasferimento dell'obbligato  ad altra scuola dello stesso ordine e grado ovvero di passaggio  ad  altra  scuola di ordine e grado diverso, a trasmettere d'ufficio,  insieme alla documentazione di rito, il "foglio notizie", gia'  utilizzato  dalle  scuole,  completo  dei  dati di tutto l'iter scolastico  che  consente  una  organica raccolta di notizie sui dati anagrafici,  sulle scuole frequentate e sui trasferimenti, nonche' il controllo   incrociato   tra   scuola  di  provenienza  e  scuola  di destinazione.  Copia  del  "foglio  notizie", puntualmente aggiornato dagli  istituti  scolastici di cui al comma 2, viene conservato dalla scuola con l'indicazione della scuola di destinazione.

4.  Le  autorita'  comunali,  deputate  alla  vigilanza, in caso di riscontrate  inadempienze, provvedono con tempestivita' ad ammonire i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell'atto  di  ammonizione  puo'  essere  data contestuale notizia ai centri   di   assistenza   sociale,   presenti  sul  territorio,  per individuare   le  eventuali  attivita'  o  iniziative  che  dovessero risultare  piu'  opportune  per  agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo.

5.  Nel  corso dell'anno scolastico i dirigenti, responsabili delle istituzioni  scolastiche,  sono tenuti a verificare periodicamente la frequenza  degli  studenti assoggettati all'obbligo e ad effettuare i necessari   riscontri  delle  cause  giustificative  delle  eventuali assenze.

6.  In  presenza  di  reiterate  assenze ingiustificate durante il corso   dell'anno   scolastico,   i  responsabili  delle  istituzioni scolastiche  sono  tenuti  altresi', sentiti i consigli di classe, ad assumere  le  iniziative piu' idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e quindi di prevenire una possibile elusione dell'obbligo di  istruzione.  In  caso  di  persistenza  delle  assenze i medesimi dirigenti   provvedono   ad   informare  le  autorita'  comunali  per l'attivazione  delle  procedure  di  cui  al comma 4, articolo 2, del presente regolamento.

7. Gli allievi, soggetti all'obbligo d'istruzione, che si avvalgono delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  111, comma 2, del decreto legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,  sono  tenuti  a  sostenere i prescritti  esami  di  idoneita'  ovvero di licenza media, presso uno degli  istituti  di  cui  al  comma  2, secondo quanto disposto dalla vigente  normativa, ai fini del rientro nell'istituzione scolastica o al  termine  dell'obbligo di istruzione. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico,  viene  rilasciata  all'allievo, dalla stessa istituzione scolastica   ove   ha  sostenuto  l'esame  di  idoneita',  l'apposita certificazione,  prevista  dall'articolo  1, comma 4, della legge del 20 gennaio 1999, n. 9, e dall'articolo 9 del regolamento del 9 agosto 1999,  n.  323,  attestante  il  proscioglimento ovvero l'adempimento dell'obbligo   d'istruzione   nonche'  le  competenze  acquisite  che costituiscono  credito  formativo  ai  fini  del  conseguimento della qualifica professionale.

8. Nel corso dei procedimenti previsti dal presente regolamento, il trattamento  dei  dati  relativi  ai  giovani,  tenuti all'obbligo di istruzione,  e'  soggetto  alle  disposizioni  contenute  nella legge 31 dicembre  1996, n. 675, nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

Art. 3.

1.  Ai  sensi  e per gli effetti di cui all'articolo 45 del decreto del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero  -  ai  minori stranieri non appartenenti agli Stati membri  dell'Unione  europea,  presenti  sul  territorio  nazionale e soggetti  all'obbligo  di  istruzione,  si  applicano le stesse norme previste  per  i  cittadini  italiani  o  appartenenti a Stati membri dell'Unione  europea,  con specifico riguardo sia alla vigilanza, sia alla  facolta'  del  minore straniero di richiedere l'iscrizione alla scuola dell'obbligo in qualunque periodo dell'anno.

2.  Sono fatti salvi gli interventi conseguenti a intese intercorse in  materia  tra regioni, province, comuni e istituzioni scolastiche, sentiti i consigli territoriali per l'immigrazione.

Art. 4.

1.  I  comuni,  entro  la  conclusione  di ciascun anno scolastico, trasmettono  all'Ufficio  scolastico  regionale  i  dati numerici, in termini   quantitativi,   dei   casi   di  evasione  dell'obbligo  di istruzione,  comunicati  dalle  istituzioni  scolastiche  del proprio territorio.  Entro  il  trenta agosto  dello  stesso  anno  l'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alla regione e alla provincia i dati raccolti.

2.   Comune,  regione,  provincia,  Ufficio  scolastico  regionale, eventualmente  d'intesa  con altri enti pubblici o privati, formulano entro  il  30 settembre  di  ogni  anno un piano di prevenzione della dispersione scolastica.

Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 2001

Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 181


Avvertenza:

Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana, approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali  e'  applicato  il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:
- Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge 20 gennaio   1999,   n.   9   (Disposizioni   urgenti   per l'elevamento dell'obbligo di istruzione).     "Art.1    (Disposizioni    urgenti   per   l'elevamento dell'obbligo  di  istruzione). - 1. A  decorrere  dall'anno scolastico  1999-2000 l'obbligo di istruzione e' elevato da otto  a  dieci anni. L'istruzione obbligatoria e' gratuita. In  sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale  riordino  del  sistema  scolastico  e  formativo, l'obbligo  di  istruzione  ha  durata  novennale.  Mediante programmazione   da   definire   nel  quadro  del  suddetto riordino,   sara'  introdotto  l'obbligo  di  istruzione  e formazione fino al diciottesimo anno di eta', a conclusione del  quale i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.     2. A  coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o  prosciolti  dal  medesimo,  non intendono proseguire gli studi  nell'istruzione  secondaria  superiore e' garantito, nell'ambito  della  programmazione  dell'offerta educativa, come previsto dal decreo legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il  diritto  alla  frequenza  di iniziative formative volte all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le  scelte  piu'  confacenti alla propria personalita' e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio  dell'alunno  dall'uno  all'altro degli specifici indirizzi conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese  quelle  previste  dalla  legge 24 giugno 1997, n. 196.     3. Nell'ultimo  anno  dell'obbligo di istruzione di cui al  comma 1, in coerenza con i principi di autonomia di cui all'art.  21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,  le  istituzioni  scolastiche  prevedono sia iniziative  formative  sui  principali  temi della cultura, della  societa'  e  della  scienza  contemporanee,  volte a favorire  l'esercizio  del  senso  critico dell'alunno, sia iniziative   di  orientamento  al  fine  di  combattere  la dispersione,   di   garantire   il   diritto  della  scuola secondaria superiore.     4. A    conclusione    del    periodo   di   istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o  della  qualifica  di cui al comma 1, previo accertamento dei   livelli   di   apprendimento,   di  formazione  e  di maturazione,  e'  rilasciata  all'alunno una certificazione che  attesta  l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento  dal  medesimo  e  che ha valore di credito formativo,  indicante  il  percorso  didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.     5. In  prima  applicazione dell'elevamento dell'obbligo di  istruzione,  le disposizioni di cui alla presente legge si  applicano  a  tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente   hanno   frequentato   una   classe  di  scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi   prosciolti   dall'obbligo  gia'  negli  anni precedenti in base alla previgente normativa.     6. Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato ad  integrare  in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.     7. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, d'intesa  con  i  Ministri  competenti, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, e' disciplinata, entro il  31 dicembre  1998,  l'attuazione del presente articolo, tenendo   conto  delle  disposizioni  sull'autonomia  delle istituzioni  scolastiche  di  cui  all'art.  21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.     8. In  attesa  dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,  le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, anche ai  fini del potenziamento delle azioni di orientamento sia in    vista    del    proseguimento    degli   studi,   sia dell'inserimento  nel  mondo  del  lavoro, con le modalita' previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n.  251  del  29 maggio  1998, che potranno all'uopo essere modificate   e   integrate.   A  tal  fine  e'  autorizzato l'incremento  della  dotazione  del fondo di cui all'art. 4 della  legge  18 dicembre  1997,  n.  440,  nella misura di lire 174.285  milioni  per  l'anno  1998,  di  lire 149.823 milioni  per  l'anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall'anno 2000.     9. Agli  alunni  portatori  di handicap si applicano le disposizioni  in  materia  di integrazione scolastica nella scuola  dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000.     10. Per   la   realizzazione   delle  procedure,  degli interventi  e  dei  progetti  connessi con l'attuazione dei commi 7   e   8,   nonche'   per   le   relative  attivita' preparatorie, e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.     11. Le  province  autonome  di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, fino all'approvazione di un generale riordino  del  sistema scolastico e formativo, disciplinano l'elevamento    dell'obbligo   di   istruzione   adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni coerenti con i  propri  ordinamenti  vigenti,  purche' queste assicurino l'insegnamento  delle  materie  fondamentali  comuni  degli istituti  secondari  superiori  e  siano  in armonia con le finalita'  di  cui  al  comma 1,  tenendo  conto  di quanto previsto  dal  comma 20  dell'art.  21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Note alle premesse:
- Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante  "Riforma  dell'Organizzazione  del Governo a norma dell'art.   11   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e' pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana in data 30 agosto 1999 - serie generale - n. 203.     - L'art. 30 della Costituzione stabilisce che e' dovere e  diritto  dei  genitori  mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.     Nel caso di incapacita' dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.     - L'art. 34 della Costituzione stabilisce che la scuola e'  aperta  a tutti e che l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita.     - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei Ministri):     "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".     - Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni legislative  vigenti in materia d'istruzione, relativo alle scuole  di  ogni  ordine  e  grado.  Si  riporta  il  testo dell'art. 114:     "Art.   114  (Vigilanza  sull'adempimento  dell'obbligo scolastico). -  1. Il  sindaco  ha l'obbligo di trasmettere ogni   anno,   prima  della  riapertura  delle  scuole,  ai direttori  didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di   eta'   sono   soggetti   all'obbligo  scolastico,  con l'indicazione del nome dei genitori e di chi ne fa le veci.     2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati e'  confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.     3. L'elenco  degli  inadempienti  viene,  su  richiesta dell'autorita'  scolastica,  affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.     4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il    sindaco    ammonisce    la    persona    responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.     5. Ove   essa   non   provi   di  procurare  altrimenti l'istruzione  degli  obbligati o non giustifichi con motivi di  salute,  o  con  altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'art.  331  del  codice  di  procedura  penale. Analoga procedura  e'  adottata  in  caso di assenze ingiustificate durante  il  corso  dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico.     6. Si  considerano giustificate le assenze dalla scuola di  cui all'art. 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n.  516 e all'art. 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101".     Il  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.     - Si riporta il testo degli articoli 138 e 139:     "Art.  138  (Deleghe  alle  regioni).  -  1.  Ai  sensi dell'art.  118,  comma  secondo,  della  Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:       a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;       b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle  disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete   scolastica,   sulla   base  dei  piani  provinciali, assicurando  il  coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);       c) la  suddivisione,  sulla base anche delle proposte degli  enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;       d) la determinazione del calendario scolastico;       e) i contributi alle scuole non statali;       f) le   iniziative   e  le  attivita'  di  promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.     Nota  bene:  Le  funzioni amministrative suindicate nei punti a), b), c), d), e), f) sono oggi attribuite ai Comuni ai  sensi dell'art. 4 della legge Costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3,  recante  "Modifiche  al titolo V della parte seconda della Costituzione .     2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  regolamento di riordino delle strutture  dell'amministrazione  centrale  e periferica, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.     3.   Le   deleghe  di  cui  al  presente  articolo  non riguardano  le funzioni relative ai conservatori di musica, alle  accademie  di belle arti, agli istituti superiori per le  industrie  artistiche,  all'accademia  nazionale d'arte drammatica,  all'accademia nazionale di danza, nonche' alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia".     "Art.  139 (Trasferimenti alle provincie ed ai comuni). -  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  137 del presente decreto   legislativo,   ai   sensi   dell'art.  128  della Costituzione  sono  attribuiti alle provincie, in relazione all'istruzione   secondaria  superiore,  e  ai  comuni,  in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:       a) l'istituzione,  l'aggregazione,  la  fusione  e la soppressione  di  scuole  in  attuazione degli strumenti di programmazione;       b) la  redazione  dei  piani  di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;       c) i  servizi  di supporto organizzativo del servizio di  istruzione  per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;       d) il  piano  di utilizzazione degli edifici e di uso delle    attrezzature,    d'intesa   con   le   istituzioni scolastiche;       e) la  sospensione  delle  lezioni  in  casi  gravi e urgenti;       f) le   iniziative   e  le  attivita'  di  promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;       g) la  costituzione,  i controlli e la vigilanza, ivi compreso   lo   scioglimento,   sugli   organi   collegiali scolastici a livello territoriale.     Nota bene: L'art. 128 della Costituzione e' abrogato ai sensi  dell'art.  9,  comma  2,  della legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".     2.  I  comuni, anche in collaborazione con le comunita' montane  e  le provincie, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione  propria  competenza,  esercitano anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:       a) educazione degli adulti;       b) interventi  integrati di orientamento scolastico e professionale;       c) azioni  tese  a realizzare le pari opportunita' di istruzione;       d) azioni  di  supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuita' in verticale e orizzontale fra i diversi gradi e ordini di scuola;       e) interventi perequativi;       f) interventi    integrati   di   prevenzione   della dispersione scolastica e di educazione alla salute.     3.  La  risoluzione  dei  conflitti  di  competenze  e' conferita  alle  provincie,  ad eccezione dei conflitti fra istituzioni   della  scuola  materna  e  primaria,  la  cui risoluzione e' conferita ai comuni".     -  Per  il  comma  6 dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, vedi in nota al titolo.     -  Il  decreto  ministeriale  9 agosto  1999,  n.  323, contenente  disposizioni per l'attuazione dell'art. 1 della legge  20 gennaio  1999,  n. 9 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana in data 16 settembre 1999 - serie generale - n. 218.     -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del 31 agosto  1999  n.  394 contenente il "Regolamento recante norme  di  attuazione  del  testo  unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione  dello  straniero,  a norma dell'art. 1, comma 6 del   decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e' pubblicato   sul   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 3 novembre 1999 - Serie generale n. 258.     -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  45  (Iscrizione scolastica)  del  Capo  VII  -  Disposizioni  in materia di istruzione - Diritto allo studio e professioni:     "Art.   45  (Iscrizione  scolastica).  -  1.  I  minori stranieri  presenti  sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione  indipendentemente  dalla  regolarita' della posizione  in  ordine  al loro soggiorno, nelle forme e nei modi  previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo  scolastico  secondo le disposizioni vigenti in materia.  L'iscrizione  dei  minori  stranieri nelle scuole italiane  di  ogni  ordine  e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa puo' essere richiesta   in   qualunque  periodo  dell'anno  scolastico. I minori   stranieri  privi  di  documentazione  anagrafica ovvero   in   possesso   di   documentazione  irregolare  o incompleta sono iscritti con riserva.     2.   L'iscrizione   con   riserva   non  pregiudica  il conseguimento  dei  titoli  conclusivi  dei corsi di studio delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado.  In  mancanza di accertamenti     negativi     sull'identita'     dichiarata dall'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I  minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti  alla  classe  corrispondente all'eta' anagrafica, salvo  che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:       a) dell'ordinamento   degli   studi   del   Paese  di provenienza  dell'alunno, che puo' determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'eta' anagrafica;       b) dell'accertamento   di   competenze,   abilita'  e livelli di preparazione dell'alunno;       c) del   corso   di   studi   eventualmente   seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;       d) del   titolo  di  studio  eventualmente  posseduto dall'alunno.     3.  Il  collegio  dei  docenti  formula proposte per la ripartizione   degli  alunni  stranieri  nelle  classi;  la ripartizione    e'    effettuata   evitando   comunque   la costituzione  di  classi  in  cui  risulti  predominante la presenza di alunni stranieri.     4.  Il  collegio dei docenti definisce, in relazione al livello  di  competenza  dei  singoli  alunni stranieri, il necessario  adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo   possono   essere   adottati   specifici  interventi individualizzati  o  per  gruppi  di alunni, per facilitare l'apprendimento  della  lingua  italiana,  utilizzando, ove possibile,   le  risorse  professionali  della  scuola.  Il consolidamento  della  conoscenza  e  della  pratica  della lingua  italiana  puo'  essere realizzata altresi' mediante l'attivazione  di  corsi intensivi di lingua italiana sulla base   di   specifici  progetti,  anche  nell'ambito  delle attivita'  aggiuntive  di  insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.     5.  Il  collegio dei docenti formula proposte in ordine ai  criteri  e  alle  modalita' per la comunicazione fra la scuola   e   le   famiglie   degli  alunni  stranieri.  Ove necessario,  anche  attraverso  intese  con  l'ente locale, l'istituziohe  scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.     6.   Allo   scopo   di  realizzare  l'istruzione  o  la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di   istituto   promuovono   intese   con  le  associazioni straniere,  le  rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi  di  provenienza,  ovvero  con  le  organizzazioni di volontariato  iscritte nel Registro di cui all'art. 52 allo scopo  di  stipulare  convenzioni  e  accordi  per attivare progetti   di   accoglienza;   iniziative   di   educazione interculturale;  azioni  a  tutela  della  cultura  e della lingua  di  origine e lo studio delle lingue straniere piu' diffuse a livello internazionale.     7.  Per  le  finalita' di cui all'art. 38, comma 7, del testo   unico,   le   istituzioni  scolastiche  organizzano iniziative   di   educazione  interculturale  e  provvedono all'istituzione,     presso    gli    organismi    deputati all'istruzione  e  alla formazione in eta' adulta, di corsi di  alfabetizzazione  di  scuola  primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al  conseguimento  del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi  di  studio  per  il  conseguimento  del  diploma  di qualifica  o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi  di  istruzione e formazione del personale e tutte le altre   iniziative   di  studio  previste  dall'ordinamento vigente.  A  tal  fine  le  istituzioni scolastiche possono stipulare   convenzioni  ed  accordi  nei  casi  e  con  le modalita' previste dalle disposizioni in vigore.     8.    Il    Ministro    della    pubblica   istruzione, nell'emanazione   della   direttiva  sulla  formazione  per l'aggiornamento   in   servizio  del  personale  ispettivo, direttivo  e  docente,  detta  disposizioni  per attivare i progetti   nazionali  e  locali  sul  tema  dell'educazione interculturale.   Dette   iniziative  tengono  conto  delle specifiche   realta'  nelle  quali  vivono  le  istituzioni scolastiche  e  le  comunita'  degli  stranieri  al fine di favorire  la  loro  migliore  integrazione  nella comunita' locale".

Nota all'art. 1:
-  Si  riporta  il  testo dell'art. 113 del gia' citato decreto  legislativo  16 aprile  1994, n. 297 "Responsabili dell'adempimento  dell'obbligo  scolastico": Art. 113. - 1. Rispondono   dell'adempimento   dell'obbligo   i   genitori dell'obbligato  o  chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge n. 62 del 10 marzo 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000:     "7.  Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le disposizioni  di  cui  alla parte II, titolo VIII del testo unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado, approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo  scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge,  il  Ministro  della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un   proprio   decreto,   previo  parere  delle  competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle   citate   disposizioni   del  predetto  testo  unico approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche  al  fine  di  ricondurre tutte le scuole non statali nelle  due  tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.".     -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  111,  comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.     "2.  I  genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano    provvedere    privatamente    o   direttamente all'istruzione  dell'obbligato  devono dimostrare di averne la  capacita'  tecnica  od  economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorita'".     -  Per  il  comma  4  dell'art.  1 della legge n. 9 del 20 gennaio 1999 vedi in note al titolo.     -  Si riporta il testo dell'art. 9 (certificazione) del Regolamento  n. 323 del 9 agosto 1999 registrato alla Corte dei  conti  l'8  settembre  1999  - Registro n. 2, Pubblica istruzione, foglio n. 222.     "Art. 9 (Certificazione). - 1. La certificazione di cui all'art.  1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, e' rilasciata   dalla   scuola   a   ciascun  allievo  che,  a conclusione    dell'anno    scolastico,    e'    prosciolto dall'obbligo  o  vi  abbia  adempiuto senza iscriversi alla classe successiva.     2. Il modello di certificazione e' adottato con decreto del   Ministro  della  pubblica  istruzione  e  attesta  il percorso  didattico  ed educativo svolto dall'allievo, e ne indica   le   conoscenze,  le  capacita'  e  le  competenze acquisite  mediante  idonei  descrittori, che devono essere riferiti   ai   risultati   conseguiti  sia  nel  curricolo ordinario  sia nelle attivita' modulari e nelle esperienze, anche  personalizzate,  realizzate in sede di orientamento, riorientamento,     arricchimento     e    diversificazione dell'offerta educativa e formativa.     3.  Per  gli  aspetti  riguardanti il valore di credito formativo  della  certificazione  ai fini del conseguimento della  qualifica  professionale,  il  modello  e'  adottato previo  parere  della  Conferenza  unificata Stato, regioni citta' e autonomie locali.".     -  La  legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "norme a tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti  rispetto al trattamento   dei   dati  personali"  e'  pubblicata  nella Gazzetta   Ufficiale   dell'8 gennaio  1997,  n.  3,  serie generale.     -  Il  decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 135, recante  "Disposizioni  integrative della legge 31 dicembre 1996,  n.  675, sul trattamento dei dati sensibili da parte di   soggetti   pubblici"   e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999, n. 113, serie generale.     -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del 28 luglio  1999,  n.  318  "Regolamento  recante  norme per l'individuazione  delle  misure  minime di sicurezza per il trattamento  dei dati personali a norma dell'art. 15, comma 2,  della  legge  31 dicembre  1996,  n. 675" e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14 settembre  1999, n. 21, serie generale.

Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 45, del decreto del Presidente della   Repubblica   31 agosto  1999,  n.  394  (iscrizione scolastica)  -  Capo  VII  -  Disposizioni  in  materia  di istruzione-Diritto  allo  studio e professioni vedi in note alle premesse.


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