Decreto Ministeriale 9 agosto 1999, n. 323
Regolamento recante norme per l'attuazione dellarticolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9
contenente disposizioni urgenti per lelevamento dellobbligo di istruzione
Il Ministro della Pubblica Istruzione
dintesa con
il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica
e il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale
Visto larticolo 34 della Costituzione;
Visto larticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia distruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto larticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 giugno 1997, n, 196;
Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per lelevamento dellobbligo di istruzione;
Visto larticolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nelladunanza del 13 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nelladunanza della sezione normativa del 24 maggio 1999;
Ritenuto di aderire al suggerimento di cui al punto 5 del parere del Consiglio di Stato relativamente alla previsione di stipule di convenzioni tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni che ne facciano richiesta, con lesclusione della indicazione della data del 31 marzo entro cui le stipule medesime devono essere sottoscritte;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 27 maggio 1999;
Acquisiti i pareri, previsti dal comma 7 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del senato della Repubblica espressi rispettivamente nelle sedute del 29 giugno 1999 e del 6 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2743 del 19 luglio 1999);
EMANA
Il seguete regolamento:
ART. 1 - Adempimento dellobbligo scolastico
1. Al fine di migliorare la qualità del livello di istruzione dei giovani, adeguandolo agli standard europei, e di prevenire e contrastare la dispersione scolastica potenziando le capacità di scelta degli alunni, lobbligo di istruzione è elevato a nove anni in prima applicazione.
2. Allobbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari, medie e il primo anno delle scuole secondarie superiori, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme di cui alla parte seconda, titolo secondo, capo primo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Ha adempiuto allobbligo scolastico lalunno che abbia conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore; chi non labbia conseguita è prosciolto dallobbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno nove anni le norme sullobbligo scolastico.
4. Listruzione obbligatoria è gratuita anche nel primo anno di scuola secondaria superiore. Per liscrizione e la frequenza a tale anno non si possono imporre tasse o contributi di qualsiasi genere.
ART. 2 - Adempimento dellobbligo scolastico per gli alunni in situazione di handicap
1. I giovani in situazione di handicap sono soggetti allobbligo scolastico per nove anni. È consentito, a norma dellarticolo 110 comma 2 del decreto legislativo n. 297/94, il completamento dellobbligo di istruzione anche fino al compimento del 18° anno di età.
2. Per favorire lintegrazione degli alunni in situazione di handicap, anche nella scuola secondaria superiore, si applicano, con i necessari adattamenti, le disposizioni già vigenti in materia nella scuola dellobbligo, anche in relazione alla formazione delle classi. La domanda di iscrizione è corredata dalla presentazione del piano educativo individualizzato svolto e della sua ultima verifica.
3. Al termine dellassolvimento dellobbligo a ciascun alunno viene rilasciata la certificazione delle competenze acquisite in relazione al piano educativo individualizzato.
4. Le istituzioni scolastiche per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dellarticolo 1 della legge n. 9/99 programmano e realizzano, anche in collaborazione con le strutture della formazione professionale delle regioni, mediante accordi, lazione formativa del primo anno della scuola secondaria superiore, anche con interventi di didattica orientativa e di organizzazione modulare dei curriculi, finalizzati a:
1) motivare, guidare e sostenere la prosecuzione del percorso scolastico negli istituti della scuola secondaria di 2º grado, nella prospettiva del conseguimento della qualifica professionale e/o del diploma, da parte degli allievi che ne abbiano le potenzialità;
2) motivare, guidare e sostenere, in un contesto integrato, percorsi educativi individualizzati.
5. Nel quadro delle iniziative previste dal successivo articolo 6 e sulla base di intese tra lamministrazione scolastica periferica e le regioni o gli enti locali competenti, per la progettazione e la realizzazione dei percorsi integrati istruzione-formazione di cui al precedente comma, si attuano appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, coinvolti nella progettazione, tenuto conto delle specifiche esigenze formative degli alunni in situazione di handicap.
6. Per lattivazione, la realizzazione e la gestione delle iniziative, di cui comma precedente, in favore dellintegrazione degli allievi in situazione di handicap, sono utilizzate anche le somme stanziate al comma 9 dellarticolo 1 della legge n. 9 del 20 gennaio 1999.
ART. 3 - Iniziative nella scuola media
1. La scuola media contribuisce, nel quadro delle sue finalità istituzionali, al perseguimento delle finalità previste dalla legge sullelevamento dellobbligo, potenziando le valenze orientative delle discipline e le iniziative volte a consentire agli alunni scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita.
2. Nei tre anni della scuola media, coerentemente a quanto richiamato nel precedente comma, la formazione orientativa si realizza anche attraverso attività a carattere trasversale, con il concorso di più discipline, finalizzate a promuovere capacità di lavoro in comune e a sviluppare la conoscenza critica dei principali temi del contesto culturale contemporaneo. In sede di programmazione delle attività, si tiene conto delle specifiche esigenze degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà.
3. Nel terzo anno, in particolare, il consiglio di classe, programma e realizza interventi diretti a consolidare le conoscenze disciplinari di base e a rinforzare le capacità e le competenze, per favorire il successo formativo e per mettere lo studente in condizione di compiere scelte adeguate ai propri interessi e alle proprie potenzialità.
4. La programmazione curricolare, può prevedere, nellambito delle possibili compensazioni tra le discipline fino a un massimo del 15% di ciascuna di esse, moduli che presentino le caratteristiche essenziali degli indirizzi delle scuole secondarie superiori, anche con il concorso dei docenti delle scuole secondarie superiori collegate in rete con la scuola media.
5. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso i consigli di classe, promuovono le iniziative di informazione sulle prospettive occupazionali presenti nel territorio, a sostegno delle scelte, relative al percorso formativo successivo, e attivano i necessari rapporti con i genitori per un loro coinvolgimento nel processo di orientamento.A tal fine vengono organizzati incontri annuali degli alunni e dei loro genitori con gli organi competenti operanti sul territorio.
ART. 4 - Formazione e orientamento nella scuola secondaria superiore
1. Lelevamento dellobbligo nel primo anno di scuola secondaria superiore, che conserva lattuale ordinamento, richiede una gestione flessibile del curricolo da realizzare nellambito di quanto previsto dal successivo art. 8. La programmazione e la realizzazione dellattività didattica sono finalizzate al successo formativo, da perseguire anche con iniziative di ri-orientamento verso percorsi formativi di versi da quelli scelti, compresi quelli offerti dalla formazione professionale.
2. Le istituzioni scolastiche, per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dellarticolo 1 della legge n. 9 del 20 gennaio 1999, programmano e realizzano lazione formativa del primo anno dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore con modalità organizzative e didattiche volte a:
a) motivare tutti gli allievi, favorendone lesercizio del senso critico anche attraverso apposite iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee;
b) verificare la coerenza tra lindirizzo scelto e le potenzialità e le attitudini individuali al fine di confermare e rafforzare le scelte effettuate o di individuare possibili percorsi alternativi;
c) sostenere sul piano didattico gli allievi orientati a passare ad altro indirizzo di scuola secondaria superiore;
d) promuovere condizioni favorevoli, anche attraverso una adeguata personalizzazione del curricolo, al pieno sviluppo delle potenzialità educative degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà;
e) realizzare percorsi mirati per gli allievi orientati a uscire dal sistema scolastico.
3. Le istituzioni scolastiche, in particolare, promuovono iniziative di:
a) accoglienza, analisi delle competenze, consolidamento delle scelte o riorientamento, da realizzare anche attraverso il ricorso a progetti e materiali strutturati adottati o prodotti dai docenti;
b) agevolazione del passaggio ad altri indirizzi di scuola secondaria superiore attraverso specifiche attività didattiche, da realizzare anche in collaborazione con le scuole destinatarie dei passaggi;
c) predisposizione di percorsi integrati, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche in materia di certificazione delle attività svolte, da realizzare attraverso la stipula di convenzioni anche con enti di formazione professionale riconosciuti.
4. Al fine di realizzare le attività sopra indicate, le istituzioni scolastiche ne programmano leffettuazione prevedendo inoltre, nella seconda parte dellanno scolastico, la predisposizione delle iniziative finalizzate al passaggio ad altro indirizzo, al sistema della formazione professionale e allo svolgimento dellattività di apprendistato.
ART. 5 - Passaggi fra indirizzi della scuola secondaria superiore
1. Al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo allaltro, anche di ordine diverso, vengono progettati e realizzati - nel corso del primo e/o del secondo anno della scuola secondaria superiore - interventi didattici integrativi che si concludono con una certificazione attestante lacquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al passaggio.
2. Gli interventi didattici integrativi sono progettati con il concorso dei docenti dellindirizzo a cui lo studente intende passare e si svolgono, di norma, nel corso di studi frequentato. In particolare sono coprogettati moduli di raccordo sulle discipline non previste nellindirizzo di provenienza, al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione. Il consiglio di classe dello studente che chiede il passaggio individua:
a) le discipline da seguire, sulle quali sarà espressa una valutazione in sede di scrutinio finale, con eventuale progettazione di moduli formativi coerenti con il nuovo percorso;
b) le discipline che non sono oggetto di valutazione nello scrutinio finale;
c) i moduli di raccordo per le discipline presenti soltanto nellindirizzo di destinazione; le discipline in questione sono oggetto di valutazione in sede di scrutinio finale a cui partecipano, a pieno titolo, i docenti che hanno svolto i moduli di raccordo.
3. Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo un colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili allinizio dellanno scolastico successivo. Il colloquio sostituisce le prove integrative previste dallarticolo 192 del Testo unico n. 297 del 16/4/4.
ART. 6 - Interazione fra istruzione e formazione
1. Le istituzioni scolastiche, titolari dellassolvimento dellobbligo e della sua certificazione - al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e di consentire, a conclusione dellobbligo, eventuali passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale - progettano e realizzano, nel corso del primo anno di istruzione secondaria superiore, interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti. Gli interventi predetti potranno svolgersi anche sulla base di eventuali intese tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni che ne facciano richiesta. Tali interventi, nel rispetto delle norme attuative dellautonomia, sono finalizzati a offrire allo studente, i cui genitori ne facciano richiesta, strumenti di conoscenza e di orientamento tra le diverse opportunità formative, incluse quelle del sistema della formazione professionale e sono progettati non oltre i primi due mesi dellanno scolastico dai consigli di classe interessati, dintesa con gli operatori degli enti coinvolti e costituiscono parte integrante del curricolo del primo anno e della valutazione conclusiva ai fini delladempimento dellobbligo e della certificazione prevista nellarticolo 9.
2. Lamministrazione scolastica periferica dintesa con la regione, promuove con le province appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, coinvolti nella progettazione, per individuare i soggetti interessati e definire le condizioni organizzative necessarie allattuazione dei percorsi formativi integrati sopra indicati e per avviare con le stesse scuole e i centri di formazione professionale un piano coordinato territoriale di intervento. In tale sede si terrà conto anche delle esperienze già realizzate sulla base della collaborazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale. Apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionale, stabiliscono sedi, tempi, modalità di realizzazione degli interventi, di valutazione degli esiti nonché i conseguenti impegni da assumere.
ART. 7 - iniziative sperimentali per lassolvimento dellobbligo fra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale
1. In sede di prima applicazione, nellambito delle convenzioni di cui allarticolo precedente, sono previste iniziative sperimentali di assolvimento dellobbligo con i centri di formazione professionali riconosciuti, in particolare per gli alunni iscritti in tali centri. Le iniziative da realizzare mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale prevedono percorsi formativi che favoriscano lacquisizione delle conoscenze e il conseguimento degli obiettivi relativi alle capacità e alle competenze di base, nonché quanto previsto dal comma 3 articolo 1 legge 9/99 per consentire la possibilità di scegliere, dopo il primo anno, il percorso di istruzione o di formazione professionale da seguire assicurando gli eventuali passaggi con le modalità previste dal precedente articolo 5.
ART. 8 - Flessibilità organizzativa e curricolare nella fase di transizione al riconoscimento dellautonomia
1. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado la gestione flessibile del curricolo, necessaria per la diversificazione e la personalizzazione degli interventi formativi, richiesta per lefficace attuazione dellelevamento dellobbligo scolastico, può essere realizzata attraverso una programmazione basata sulle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, e successive eventuali modifiche e integrazioni, da disporre ai sensi dellarticolo 1, comma 8 del 20 gennaio 1999.
2. Gli istituti di scuola secondaria superiore al fine di realizzare le iniziative previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6 - fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7 - possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il 15% del relativo monte orario annuale. Negli istituti professionali di stato possono essere utilizzate, in tutte o in parte, in aggiunta a tale monte orario anche le ore destinate allarea di approfondimento.
ART. 9 - Certificazione
1. La certificazione di cui allarticolo 1, comma 4, della legge n. 9 del 20 gennaio 1999, è rilasciata dalla scuola a ciascun allievo che, a conclusione dellanno scolastico, è prosciolto dallobbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva.
2. Il modello di certificazione è adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione e attesta il percorso didattico ed educativo svolto dallallievo, e ne indica le conoscenze, le capacità e le competenze acquisite mediante idonei descrittori, che devono essere riferiti ai risultati conseguiti sia nel curricolo ordinario sia nelle attività modulari e nelle esperienze, anche personalizzate, realizzate in sede di orientamento, riorientamento, arricchimento e diversificazione dellofferta educativa e formativa.
3. Per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo della certificazione ai fini del conseguimento della qualifica professionale, il modello è adottato previo parere della conferenza unificata stato, regioni, città e autonomie locali.
ART. 10 - Informazione e monitoraggio
1. Lamministrazione della pubblica istruzione promuove specifiche attività di informazione e sensibilizzazione sulle finalità e sugli obiettivi formativi dellelevamento dellobbligo al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, realizzando le condizioni affinchè ogni studente possa raggiungere livelli formativi adeguati alle proprie potenzialità ed attese e allimpegno profuso. Effettua inoltre, nellambito dellavviato monitoraggio della sperimentazione dellautonomia di cui al dm 251/98 con i finanziamenti della legge 440/97, e della legge n. 9/1999, una specifica raccolta di dati e di esperienze, realizzate nellambito del piano dellofferta formativa, relative allelevazione dellobbligo di istruzione sia nella scuola media che nella scuola secondaria superiore, al fine anche della individuazione di positive esperienze sviluppate a livello nazionale e internazionale per la riduzione dei fenomeni di dispersione e linnalzamento dei livelli di apprendimento, che, unitamente ai risultati del monitoraggio, vengano portate a conoscenza di tutte le scuole in modo da potenziare lautonoma azione di ogni singola istituzione e dellintero sistema scolastico.
2. Nellattività di monitoraggio deve essere prestata particolare attenzione ai percorsi formativi indicati al comma 4 dellarticolo 2 per gli alunni in situazione di handicap.
3. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio delle esperienze anche mediante listituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche, affinchè possano tenerne conto nelle attività di programmazione.
ART. 11 - Formazione del personale della scuola
1. Nellambito degli annuali piani nazionali di aggiornamento vanno previste attività di formazione in servizio del personale della scuola secondaria di 1º e 2º grado finalizzate a sviluppare le competenze professionali necessarie alla realizzazione delle finalità indicate dalla legge 20 gennaio 1999 n. 9 e allattuazione delle iniziative previste dal presente decreto.
ART. 12- Finanziamenti
1. Le attività svolte dai docenti delle scuole secondarie di 1º e 2º grado relative alla realizzazione degli interventi integrativi e dei moduli di raccordo, previsti dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, sono retribuite con i fondi relativi al fondo per il miglioramento dellofferta formativa e per le prestazioni aggiuntive e con quelli previsti dalla legge 440/97 per lampliamento dellofferta formativa, coerentemente con il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari di cui al comma 2 dellarticolo 1 della legge medesima.