Ministero della Pubblica Istruzione


Circolare Ministeriale n. 766 del 27 novembre 1997


OGGETTO: Sperimentazione dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche.

1. Con il decreto che si trasmette con la presente, si intendono promuovere e sviluppare, nel quadro di un programma da realizzare in ambito nazionale, sperimentazioni rivolte a meglio utilizzare gli spazi di esercizio dell'autonomia attualmente offerti dall'ordinamento, in attesa della prossima emanazione dei regolamenti di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, contenente disposizioni riguardanti l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Le ipotesi di sperimentazione dell'autonomia previste dall'allegato provvedimento sono coerenti con i principi espressi nell'art.21 citato e si caratterizzano rispetto al passato per l'indicazione di una maggiore flessibilità nell'organizzazione delle attività scolastiche e per un ampliamento dell'offerta formativa, utilizzando a tal fine significative interazioni e integrazioni con il contesto territoriale e i fabbisogni formativi locali.
Tali iniziative intendono favorire un processo sistematico di diffusione della cultura dell'autonomia, sollecitando le istituzioni scolastiche a farsene "soggetto protagonista". Il programma si inserisce in un quadro più ampio che vede impegnata l'Amministrazione in un processo di rinnovamento complessivo del sistema scolastico nel quale rientrano, tra l'altro, le iniziative, recentemente assunte, di sperimentazione del biennio in alcuni istituti di istruzione secondaria e i progetti di aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente sull'autonomia.
Resta comunque fermo l'impegno dell'Amministrazione e del Governo ad emanare nei tempi previsti i regolamenti, già in itinere, sull'autonomia di cui all'art. 21 della legge n. 59/97.

2. Per facilitare il compito delle scuole nell'attuazione della presente sperimentazione si ritiene utile fornire alcuni suggerimenti di tipo operativo.
La partecipazione al programma nazionale in oggetto costituisce una facoltà e non un obbligo per le istituzioni scolastiche.
Tenuto conto che le attività in parole si inseriscono nella programmazione della scuola, esse di norma dovrebbero essere attivate all'inizio dell'anno scolastico; purtuttavia, attese le evidenziate finalità di favorire la diffusione della cultura dell'autonomia, si ritiene utile consentire alle scuole, che ne ravvisino l'opportunità di aderire al progetto anche in corso d'anno attraverso l'adattamento della programmazione educativa; è inoltre possibile partecipare soltanto ad alcuni aspetti della sperimentazione.
In ogni caso va tenuto presente che sono gli organi responsabili di ciascuna istituzione scolastica a decidere modalità e tempi per la partecipazione; a tal fine, nell'ambito del Collegio dei docenti potrà essere costituito un Gruppo di lavoro per la progettazione e il monitoraggio della sperimentazione.
La sperimentazione sarà tanto più proficua quanto più largo sarà il consenso delle varie componenti scolastiche e l'adesione da parte degli studenti, delle famiglie e del contesto territoriale in cui opera la scuola.
Nel caso in cui il progetto sperimentale preveda la flessibilità dell'orario settimanale di uno o più insegnamenti, al fine di garantire il rispetto del monte ore annuale per ciascuna disciplina compresa nei piani di studio, si fa presente che, in relazione al numero di settimane comprese in 200 giorni di lezione, un'ora settimanale corrisponde a 33 ore annuali. Tale calcolo nel rispetto di detto parametro può essere rapportato anche a periodi inferiori all'anno scolastico (ad esempio singolo mese, trimestre o quadrimestre).
Nel caso che venga prevista una diversa articolazione della durata della lezione trovano applicazione le disposizioni contenute nell'accordo di interpretazione autentica raggiunto presso l'ARAN con le OO.SS. di categoria il 17 settembre 1997 in materia di durata delle ore di lezione.
Se il progetto comporta orari prolungati, dovrà essere verificata la compatibilità del nuovo quadro orario con l'esigenza di assicurare l'efficacia didattica ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi e con il sistema dei trasporti utilizzato dagli studenti. Si dovrà altresì tener conto della disponibilità di risorse umane adeguate e di locali idonei.

3. Al fine di fornire un contributo utile alla progettazione e realizzazione delle iniziative sperimentali in parola, presso ciascun Provveditorato agli Studi sono costituiti, secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'allegato decreto, "nuclei di supporto tecnico-amministrativo all'autonomia" che siano funzionali alla realizzazione degli obiettivi prima indicati , ma che prefigurino anche i nuovi compiti di indirizzo, programmazione, supporto e monitoraggio dell'Amministrazione secondo le linee della riforma.
Ciascun nucleo sarà costituito con atto del Provveditore agli Studi, che vi convoglierà, anche su indicazione dell'IRRSAE, competenze diverse per assicurare la più ampia disponibilità di risorse culturali a sostegno dell'attività di gestione dell'autonomia mediante la presenza di figure professionali interne all'Amministrazione (docenti, dirigenti scolastici, responsabili amministrativi, rappresentanti IRRSAE, funzionari, ecc.) ed esterne (università, enti di ricerca, agenzie formative, associazioni professionali, enti locali ,ecc.), individuate in base ad esperienze qualificate in modo da attivare un circuito "virtuoso" che faccia emergere e assicuri una comunicazione di qualità. Tale nucleo dovrà essere comunque non pletorico, ma snello e mobile sul territorio, aperto ai rapporti e alle collaborazioni interistituzionali e capace di una comunicazione chiara e interattiva, nei suoi compiti di qualificato contenuto propositivo, restando precluso ogni intento di controllo e sanzionatorio. Per la costituzione dei nuclei si farà ricorso opportunamente anche al personale della scuola in posizione di utilizzazione facente parte dei gruppi di lavoro che già operano presso ciascun ufficio scolastico provinciale.
Per quanto concerne l'attività di monitoraggio che dovranno svolgere i nuclei di supporto - fermo restando che le istituzioni scolastiche potranno avviare ugualmente le attività di sperimentazione - si fa riserva di far pervenire apposite istruzioni finalizzate a realizzare una effettiva ricognizione di dati omogenei.
Il Provveditore agli Studi convoca periodici incontri con la partecipazione, oltre che dei componenti del nucleo, di capi di istituto e di docenti facenti parte dei gruppi di lavoro costituiti all'interno delle istituzioni scolastiche che attuano la sperimentazione, allo scopo di discutere delle modalità di sensibilizzazione delle istituzioni scolastiche verso le tematiche dell'autonomia e per concordare eventualmente modalità e tempi di intervento dei membri dei nuclei sul territorio.
Per le necessità di consulenza e di studio nel rispetto delle autonome scelte delle istituzioni scolastiche è costituito un punto di riferimento presso l'Amministrazione centrale - Ufficio di Gabinetto, nell'esercizio dell'attività di coordinamento ad esso spettante.
Il CEDE, la BDP, e gli IRRSAE sono invitati a dedicare una particolare attenzione, nei loro piani di attività - sia nel settore degli studi e ricerche, sia in quello dell'aggiornamento, sia in quello della produzione e diffusione della documentazione - alle iniziative sperimentali in corso o da promuovere rivolte ad utilizzare concretamente gli spazi di autonomia offerti dall'ordinamento, in modo da sostenere le iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche, operando d'intesa ed in opportuno collegamento con i nuclei di supporto.


Decreto Ministeriale n. 765 del 27 novembre 1997


Art. 1

1. In attesa della piena adozione dei regolamenti di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono autorizzate, nel quadro di un programma da realizzare in ambito nazionale, sperimentazioni volte a promuovere e sostenere i processi di autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. Le sperimentazioni di cui al comma 1 attengono ai seguenti aspetti:

  1. adattamento del calendario scolastico;
  2. flessibilità dell'orario e diversa articolazione della durata della lezione nel rispetto del monte ore annuale complessivo previsto per ciascun curriculum e per ciascuna delle discipline ed attività comprese nei piani di studio, fermi restando la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi;
  3. articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni, anche nel rispetto del principio dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap;
  4. organizzazione di iniziative di recupero e sostegno;
  5. attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi;
  6. realizzazione di attività organizzate in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per l'integrazione della scuola con il territorio;
  7. iniziative di orientamento scolastico e professionale.

Art. 2

1. Su proposta e delibera dei consigli di classe o di interclasse o di intersezione ovvero dei collegi dei docenti o dei consigli di circolo o di istituto e su delibera dei collegi dei docenti, per gli aspetti didattici, e dei consigli di circolo o di istituto, per gli aspetti organizzativi e finanziari, le istituzioni scolastiche possono aderire in tutto o in parte ed anche per periodi determinati alle iniziative di cui all'art. 1, nel rispetto degli obiettivi fondamentali propri deltipo e ordine di scuola.

2. La sperimentazione, di cui all'art. 1, si realizza adattando la programmazione educativa, attraverso l'inserimento, in un disegno complessivo, degli elementi innovativi che consentano di meglio rispondere alle esigenze formative degli alunni.

3. La sperimentazione è promossa dagli organi menzionati nel precedente comma 1, anche su richiesta dei comitati dei genitori e degli studenti, ed è attutata ricercando l'adesione e la collaborazione di tutte le componenti della scuola, nonché degli enti locali territoriali. Gli organi responsabili ai diversi livelli si adopereranno affinché venga, altresì, perseguito l'obiettivo della semplificazione, snellezza e rapidità delle procedure; secondo tale criterio, le iniziative di cui alla lettera f) del precedente articolo 1 possono essere promosse e realizzate anche in difformità dalle procedure previste dal DPR 10 ottobre 1996, n. 567.

4. Le delibere di adesione alla sperimentazione sono predisposte in modo da consentire l'individuazione del problema da affrontare, degli obiettivi da perseguire, degli strumenti, delle condizioni organizzative e delle responsabilità di attuazione, nonché delle metodologie prescelte, che possono essere differenziate in relazione alle proposte di singoli o di gruppi di insegnanti, anche in coerenza con il principio della libertà d'insegnamento. Esse prevedono le modalità di verifica, anche mediante autovalutazione, dei processi attivati e dei risultati e indicano l'eventuale preventivo di spesa, ove necessario. In aggiunta alla normale pubblicazione, è opportuno che le delibere siano comunicate alle famiglie degli alunni.

5. Le istituzioni scolastiche collocano le loro iniziative in una prospettiva di cooperazione con le altre unità scolastiche operanti sul territorio favorendo l'organizzazione di reti di scuole in senso orizzontale e verticale anche sulla base di accordi per la realizzazione di progetti comuni, di iniziative di formazione e di progetti per l'uso integrato delle risorse e dei servizi. E' comunque importante che sia assicurata la pubblicità e la circolarità delle esperienze.

6. L'utilizzazione dei docenti e del personale ATA avviene nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti, invece che in 5 giorni settimanali, anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

7. Nel caso in cui comportino oneri aggiuntivi, le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche. A tal fine sono consentite le conseguenti variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

8. Le sperimentazioni di cui al presente decreto adottate dalle istituzioni scolastiche non sono soggette ad autorizzazione e sono inviate per conoscenza al Provveditore agli Studi, al Consiglio Scolastico provinciale e all'IRRSAE.

Art. 3

1. Presso ciascun Provveditorato agli studi sono costituiti «Nuclei di supporto tecnico-amministrativo all'autonomia», con il compito di sostenere, ove richiesto, le sperimentazioni deliberate dalle istituzioni scolastiche, di monitorare le iniziative realizzate, di favorire la loro diffusione e fruibilità e di promuovere la messa in rete delle esperienze.

2. Ciascun nucleo è composto in modo da garantire la presenza di tutte le competenze amministrative e tecniche, anche non appartenenti all'amministrazione scolastica, necessarie per sostenere adeguatamente le iniziative, e deve prioritariamente comprendere al suo interno docenti e dirigenti scolastici che abbiano già effettuato qualificate esperienze in merito.

3. Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto di persone per operare con la massima rapidità e per prestare, ove richietso, la propria consulenza direttamente nelle sedi scolastiche.

4. Nelle provincie in cui sono costituiti più nuclei di supporto tecnico-amministrativo, occorre assicurare le condizioni per realizzare una pianificazione coordinata e coerente degli interventi.


Il Ministro