Circolare Ministeriale n. 766 del 27 novembre 1997
OGGETTO: Sperimentazione dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche.
1. Con il decreto che si trasmette con la presente, si intendono
promuovere e sviluppare, nel quadro di un programma da realizzare
in ambito nazionale, sperimentazioni rivolte a meglio utilizzare
gli spazi di esercizio dell'autonomia attualmente offerti dall'ordinamento,
in attesa della prossima emanazione dei regolamenti di cui all'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n.59, contenente disposizioni riguardanti
l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Le ipotesi di sperimentazione dell'autonomia previste dall'allegato
provvedimento sono coerenti con i principi espressi nell'art.21
citato e si caratterizzano rispetto al passato per l'indicazione
di una maggiore flessibilità nell'organizzazione delle
attività scolastiche e per un ampliamento dell'offerta
formativa, utilizzando a tal fine significative interazioni e
integrazioni con il contesto territoriale e i fabbisogni formativi
locali.
Tali iniziative intendono favorire un processo sistematico di
diffusione della cultura dell'autonomia, sollecitando le istituzioni
scolastiche a farsene "soggetto protagonista". Il programma
si inserisce in un quadro più ampio che vede impegnata
l'Amministrazione in un processo di rinnovamento complessivo del
sistema scolastico nel quale rientrano, tra l'altro, le iniziative,
recentemente assunte, di sperimentazione del biennio in alcuni
istituti di istruzione secondaria e i progetti di aggiornamento
dei dirigenti scolastici e del personale docente sull'autonomia.
Resta comunque fermo l'impegno dell'Amministrazione e del Governo
ad emanare nei tempi previsti i regolamenti, già in itinere,
sull'autonomia di cui all'art. 21 della legge n. 59/97.
2. Per facilitare il compito delle scuole nell'attuazione della
presente sperimentazione si ritiene utile fornire alcuni suggerimenti
di tipo operativo.
La partecipazione al programma nazionale in oggetto costituisce
una facoltà e non un obbligo per le istituzioni scolastiche.
Tenuto conto che le attività in parole si inseriscono nella
programmazione della scuola, esse di norma dovrebbero essere attivate
all'inizio dell'anno scolastico; purtuttavia, attese le
evidenziate finalità di favorire la diffusione della cultura
dell'autonomia, si ritiene utile consentire alle scuole, che ne
ravvisino l'opportunità di aderire al progetto anche in
corso d'anno attraverso l'adattamento della programmazione educativa;
è inoltre possibile partecipare soltanto ad alcuni aspetti
della sperimentazione.
In ogni caso va tenuto presente che sono gli organi responsabili
di ciascuna istituzione scolastica a decidere modalità
e tempi per la partecipazione; a tal fine, nell'ambito del Collegio
dei docenti potrà essere costituito un Gruppo di lavoro
per la progettazione e il monitoraggio della sperimentazione.
La sperimentazione sarà tanto più proficua quanto
più largo sarà il consenso delle varie componenti
scolastiche e l'adesione da parte degli studenti, delle famiglie
e del contesto territoriale in cui opera la scuola.
Nel caso in cui il progetto sperimentale preveda la flessibilità
dell'orario settimanale di uno o più insegnamenti, al fine
di garantire il rispetto del monte ore annuale per ciascuna disciplina
compresa nei piani di studio, si fa presente che, in relazione
al numero di settimane comprese in 200 giorni di lezione, un'ora
settimanale corrisponde a 33 ore annuali. Tale calcolo nel rispetto
di detto parametro può essere rapportato anche a periodi
inferiori all'anno scolastico (ad esempio singolo mese, trimestre
o quadrimestre).
Nel caso che venga prevista una diversa articolazione della durata
della lezione trovano applicazione le disposizioni contenute nell'accordo
di interpretazione autentica raggiunto presso l'ARAN con le OO.SS.
di categoria il 17 settembre 1997 in materia di durata delle ore
di lezione.
Se il progetto comporta orari prolungati, dovrà essere
verificata la compatibilità del nuovo quadro orario con
l'esigenza di assicurare l'efficacia didattica ai fini del raggiungimento
degli obiettivi formativi e con il sistema dei trasporti utilizzato
dagli studenti. Si dovrà altresì tener conto della
disponibilità di risorse umane adeguate e di locali idonei.
3. Al fine di fornire un contributo utile alla progettazione
e realizzazione delle iniziative sperimentali in parola, presso
ciascun Provveditorato agli Studi sono costituiti, secondo quanto
previsto dall'art. 3 dell'allegato decreto, "nuclei di supporto
tecnico-amministrativo all'autonomia" che siano funzionali
alla realizzazione degli obiettivi prima indicati , ma che prefigurino
anche i nuovi compiti di indirizzo, programmazione, supporto e
monitoraggio dell'Amministrazione secondo le linee della riforma.
Ciascun nucleo sarà costituito con atto del Provveditore
agli Studi, che vi convoglierà, anche su indicazione dell'IRRSAE,
competenze diverse per assicurare la più ampia disponibilità
di risorse culturali a sostegno dell'attività di gestione
dell'autonomia mediante la presenza di figure professionali interne
all'Amministrazione (docenti, dirigenti scolastici, responsabili
amministrativi, rappresentanti IRRSAE, funzionari, ecc.) ed esterne
(università, enti di ricerca, agenzie formative, associazioni
professionali, enti locali ,ecc.), individuate in base ad esperienze
qualificate in modo da attivare un circuito "virtuoso"
che faccia emergere e assicuri una comunicazione di qualità.
Tale nucleo dovrà essere comunque non pletorico, ma snello
e mobile sul territorio, aperto ai rapporti e alle collaborazioni
interistituzionali e capace di una comunicazione chiara e interattiva,
nei suoi compiti di qualificato contenuto propositivo, restando
precluso ogni intento di controllo e sanzionatorio. Per la costituzione
dei nuclei si farà ricorso opportunamente anche al personale
della scuola in posizione di utilizzazione facente parte dei gruppi
di lavoro che già operano presso ciascun ufficio scolastico
provinciale.
Per quanto concerne l'attività di monitoraggio che dovranno
svolgere i nuclei di supporto - fermo restando che le istituzioni
scolastiche potranno avviare ugualmente le attività di
sperimentazione - si fa riserva di far pervenire apposite istruzioni
finalizzate a realizzare una effettiva ricognizione di dati omogenei.
Il Provveditore agli Studi convoca periodici incontri con la partecipazione,
oltre che dei componenti del nucleo, di capi di istituto e di
docenti facenti parte dei gruppi di lavoro costituiti all'interno
delle istituzioni scolastiche che attuano la sperimentazione,
allo scopo di discutere delle modalità di sensibilizzazione
delle istituzioni scolastiche verso le tematiche dell'autonomia
e per concordare eventualmente modalità e tempi di intervento
dei membri dei nuclei sul territorio.
Per le necessità di consulenza e di studio nel rispetto
delle autonome scelte delle istituzioni scolastiche è costituito
un punto di riferimento presso l'Amministrazione centrale - Ufficio
di Gabinetto, nell'esercizio dell'attività di coordinamento
ad esso spettante.
Il CEDE, la BDP, e gli IRRSAE sono invitati a dedicare una particolare
attenzione, nei loro piani di attività - sia nel settore
degli studi e ricerche, sia in quello dell'aggiornamento, sia
in quello della produzione e diffusione della documentazione -
alle iniziative sperimentali in corso o da promuovere rivolte
ad utilizzare concretamente gli spazi di autonomia offerti dall'ordinamento,
in modo da sostenere le iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche,
operando d'intesa ed in opportuno collegamento con i nuclei di
supporto.
Decreto Ministeriale n. 765 del 27 novembre 1997
Art. 1
1. In attesa della piena adozione dei regolamenti di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono autorizzate, nel quadro di un programma da realizzare in ambito nazionale, sperimentazioni volte a promuovere e sostenere i processi di autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. Le sperimentazioni di cui al comma 1 attengono ai seguenti aspetti:
Art. 2
1. Su proposta e delibera dei consigli di classe o di interclasse o di intersezione ovvero dei collegi dei docenti o dei consigli di circolo o di istituto e su delibera dei collegi dei docenti, per gli aspetti didattici, e dei consigli di circolo o di istituto, per gli aspetti organizzativi e finanziari, le istituzioni scolastiche possono aderire in tutto o in parte ed anche per periodi determinati alle iniziative di cui all'art. 1, nel rispetto degli obiettivi fondamentali propri deltipo e ordine di scuola.
2. La sperimentazione, di cui all'art. 1, si realizza adattando la programmazione educativa, attraverso l'inserimento, in un disegno complessivo, degli elementi innovativi che consentano di meglio rispondere alle esigenze formative degli alunni.
3. La sperimentazione è promossa dagli organi menzionati nel precedente comma 1, anche su richiesta dei comitati dei genitori e degli studenti, ed è attutata ricercando l'adesione e la collaborazione di tutte le componenti della scuola, nonché degli enti locali territoriali. Gli organi responsabili ai diversi livelli si adopereranno affinché venga, altresì, perseguito l'obiettivo della semplificazione, snellezza e rapidità delle procedure; secondo tale criterio, le iniziative di cui alla lettera f) del precedente articolo 1 possono essere promosse e realizzate anche in difformità dalle procedure previste dal DPR 10 ottobre 1996, n. 567.
4. Le delibere di adesione alla sperimentazione sono predisposte in modo da consentire l'individuazione del problema da affrontare, degli obiettivi da perseguire, degli strumenti, delle condizioni organizzative e delle responsabilità di attuazione, nonché delle metodologie prescelte, che possono essere differenziate in relazione alle proposte di singoli o di gruppi di insegnanti, anche in coerenza con il principio della libertà d'insegnamento. Esse prevedono le modalità di verifica, anche mediante autovalutazione, dei processi attivati e dei risultati e indicano l'eventuale preventivo di spesa, ove necessario. In aggiunta alla normale pubblicazione, è opportuno che le delibere siano comunicate alle famiglie degli alunni.
5. Le istituzioni scolastiche collocano le loro iniziative in una prospettiva di cooperazione con le altre unità scolastiche operanti sul territorio favorendo l'organizzazione di reti di scuole in senso orizzontale e verticale anche sulla base di accordi per la realizzazione di progetti comuni, di iniziative di formazione e di progetti per l'uso integrato delle risorse e dei servizi. E' comunque importante che sia assicurata la pubblicità e la circolarità delle esperienze.
6. L'utilizzazione dei docenti e del personale ATA avviene nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti, invece che in 5 giorni settimanali, anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
7. Nel caso in cui comportino oneri aggiuntivi, le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche. A tal fine sono consentite le conseguenti variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
8. Le sperimentazioni di cui al presente decreto adottate dalle istituzioni scolastiche non sono soggette ad autorizzazione e sono inviate per conoscenza al Provveditore agli Studi, al Consiglio Scolastico provinciale e all'IRRSAE.
Art. 3
1. Presso ciascun Provveditorato agli studi sono costituiti «Nuclei di supporto tecnico-amministrativo all'autonomia», con il compito di sostenere, ove richiesto, le sperimentazioni deliberate dalle istituzioni scolastiche, di monitorare le iniziative realizzate, di favorire la loro diffusione e fruibilità e di promuovere la messa in rete delle esperienze.
2. Ciascun nucleo è composto in modo da garantire la presenza di tutte le competenze amministrative e tecniche, anche non appartenenti all'amministrazione scolastica, necessarie per sostenere adeguatamente le iniziative, e deve prioritariamente comprendere al suo interno docenti e dirigenti scolastici che abbiano già effettuato qualificate esperienze in merito.
3. Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto di persone per operare con la massima rapidità e per prestare, ove richietso, la propria consulenza direttamente nelle sedi scolastiche.
4. Nelle provincie in cui sono costituiti più nuclei di supporto tecnico-amministrativo, occorre assicurare le condizioni per realizzare una pianificazione coordinata e coerente degli interventi.