Decreto Ministero Beni e Attivitą Culturali
28 settembre 1999, n. 375
(in GU 27 ottobre 1999, n. 253)
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichitą, parchi e giardini monumentali dello Stato
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITĄ CULTURALI
Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attivitą culturali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502, concernente l'istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichitą dello Stato;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, con il quale č stato adottato il regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichitą, parchi e giardini monumentali dello Stato;
Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi, rispettivamente, nelle sedute del 14 luglio 1999 e del 27 luglio 1999;
Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella adunanza del 26 aprile 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 2309 del 6 settembre 1999;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Articolo unico
1. All'articolo 4 del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 3, lettera e), il primo periodo č sostituito dal seguente: "ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di etą.";
b) nel comma 3, lettera f), dopo le parole "statali e non statali", tolta la virgola, sono aggiunte le seguenti parole: "e degli altri Stati appartenenti all'Unione europea,";
c) nel comma 3, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:
" g) ai docenti ed agli studenti delle facoltą di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e dei corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltą di lettere e filosofia. Il biglietto gratuito č rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
h) ai docenti ed agli studenti delle accademie di belle arti. Il biglietto gratuito č rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso";
d) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:
" 6. Per i cittadini dell'Unione europea di etą compresa tra i diciotto ed i venticinque anni nonchč per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali l'importo del biglietto di ingresso č ridotto alla metą.
7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocitą, le disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e) e sulle riduzioni di cui al comma 6.".