Decreto Ministero delle
Comunicazioni 14 marzo 2003
(in GU 9 aprile 2003, n.83)
Contributo per l'acquisto o il noleggio di
ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga
banda ad Internet, ai sensi dell'art. 89 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, recante disposizioni in
materia di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti radiotelevisivi";
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia
di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 22;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23
agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo",
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, approvativa del
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in
particolare, l'art. 89;
Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute
nell'art. 89 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernenti
il contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la
televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad
Internet;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ed, in particolare,
l'art. 41, comma 7;
Sentiti gli operatori di telecomunicazioni;
Decreta:
Art. 1.
Ripartizione della somma stanziata
1. L'ammontare dello stanziamento previsto dall'art. 89, comma 4,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di seguito denominata "la legge",
rispettivamente per le persone fisiche, i pubblici esercizi e gli
alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la
ricezioni dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e
la conseguente interattivita' e per le persone fisiche o giuridiche che
acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparato di utente
per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via
Internet, e' cosi' ripartito:
a) 4 milioni di euro per i contributi di cui al predetto art. 89, comma
1, della legge, relativo agli apparati idonei a consentire la ricezione
dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (DVB-T) e la
conseguente interattivita', nonche' per i contributi di cui al predetto
art. 89, comma 2, della legge, relativo agli apparati di utente per la
trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via Internet,
utilizzati per la predetta interattivita';
b) 27 milioni di euro per i contributi di cui al medesimo art.89, comma
2, della legge, relativo agli apparati di utente per la trasmissione e/o
la ricezione a larga banda dei dati via Internet;
Art. 2.
Procedure per l'assegnazione dei contributi per apparati per
trasmissione e/o ricezione a larga banda dei dati via Internet
1. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), come
stabiliti dalla legge nella misura di 75 euro per ciascun accesso, sono
erogati per il tramite degli operatori di telecomunicazioni con i quali
i beneficiari abbiano stipulato un contratto di abbonamento al servizio
di accesso a larga banda ad Internet.
2. I contributi vengono corrisposti mediante uno sconto di ammontare
corrispondente a 75 euro per ciascun accesso, praticato sull'ammontare
previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga
banda ad Internet stipulati dopo il 1 dicembre 2002. Nel caso
dell'acquisto il contributo e' riconosciuto immediatamente sulle prime
bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del
noleggio o del comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il
contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette entro il
primo anno.
3. Ai fini dell'erogazione dei contributi, con provvedimento del
Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni ed
autorizzazioni, di seguito denominato "il Ministero", sono stabilite
almeno quattro tipologie di lotti di autorizzazioni preventive, da
rilasciare agli operatori di telecomunicazioni di cui al comma 1 che ne
facciano richiesta, ciascuna contenente l'ammontare dello stanziamento
relativo al singolo lotto, che e' stabilito sulla base dei dati di
vendita degli accessi a larga banda ad Internet per tipologia di
operatore. A tale scopo il Ministero richiede ad un campione
rappresentativo di operatori di telecomunicazioni i dati di vendita dal
7 ottobre 2002 al 15 dicembre 2002. Il provvedimento e' adottato entro
venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Le tipologie di lotto possono essere modificate in qualsiasi momento
dal Ministero, d'ufficio o su istanza degli operatori, debitamente
documentata. In ogni caso il Ministero stesso, entro il 30 aprile 2003,
provvedera' alla conferma o alla revisione dei lotti da assegnare, in
relazione all'andamento dell'erogazione dei contributi.
Art. 3.
Assegnazione dei lotti di autorizzazioni preventive e rimborso dei
contributi erogati
1. A ciascun operatore di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma
1, che risulti assegnatario dei lotti di autorizzazioni preventive ai
sensi del presente articolo, sono rimborsati i contributi erogati in
relazione ai contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga
banda stipulati dopo il 1 dicembre 2002, ai beneficiari propri utenti.
2. I lotti di autorizzazioni preventive sono assegnati ai soggetti di
cui al comma 1, che ne abbiano fatto richiesta scritta a mezzo di
raccomandata entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento di cui all'art. 2, comma 3. I lotti, la cui validita'
massima e' pari a trenta giorni, sono assegnati a ciascun soggetto entro
sette giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell'attivazione
del proprio sistema informativo di cui al comma 4 del presente articolo.
3. Per usufruire dell'assegnazione di un successivo lotto i soggetti di
cui al comma 1 devono inviare al Ministero un documento elettronico
contenente gli estremi degli abbonamenti al servizio di accesso a larga
banda riferiti al precedente lotto.
4. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 forniscono al Ministero, nel
formato elettronico stabilito nel provvedimento di cui all'art. 2, comma
3, gli identificativi informatici (indirizzo IP statico e password) di
un proprio sistema informativo (server) che operi su Internet con
protocollo FTP (File Tranfer Protocol) e consenta l'accesso dall'esterno
in sola lettura. Il sistema informativo, realizzato dal soggetto
assegnatario del lotto di autorizzazioni preventive e dal medesimo
gestito sotto la propria responsabilita', deve contenere un documento
elettronico per ciascun lotto di contributi assegnato con i dati
identificativi dei beneficiari che hanno usufruito del contributo, della
data dei relativi contratti di fornitura del servizio di accesso a larga
banda e dell'operatore che fornisce il servizio stesso.
5. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero, mediante posta
elettronica con avviso di ricevimento, la presenza sul proprio sito FTP
del file contenente le informazioni sugli utenti che hanno fruito dei
contributi relativi al corrente lotto di autorizzazioni preventive
assegnato.
6. L'avviso relativo al file di cui al comma 5 e' inviato dal soggetto
assegnatario al termine dell'assegnazione di tutti i contributi ad esso
relativi e comunque non oltre il trentesimo giorno dal completamento
dell'assegnazione del lotto medesimo. Decorso tale termine non sono piu'
assegnati contributi a valere sul lotto in questione.
7. Il Ministero, entro il secondo giorno lavorativo seguente a quello di
segnalazione dell'avviso di cui al comma 5, effettuati i necessari
controlli sui dati forniti e sulla consistenza dello stanziamento
residuo, rilascia, o segnala di non poter rilasciare, l'autorizzazione
ad un lotto successivo, identico al precedente.
8. Entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione ad un lotto
successivo, il Ministero emette un mandato di pagamento, a favore del
soggetto assegnatario relativo al lotto precedente.
9. Il mandato di pagamento e' unico per tutte le tipologie di contratto
stipulate (acquisto, comodato d'uso, noleggio), considerandosi
l'eventuale beneficio di valuta derivante dall'erogazione frazionata
all'utente, da parte del soggetto autorizzato, dei contributi per i
contratti a noleggio, corrisposto a ristoro dei costi di gestione
sopportati dagli stessi soggetti autorizzati, senza che i suddetti
soggetti possano pretendere alcun'altra forma di rimborso.
10. Il Ministero, entro il secondo giorno lavorativo seguente a quello
di segnalazione ad un soggetto assegnatario di non poter rilasciare
l'autorizzazione ad un lotto di contributi avendo valutato prossimo
l'esaurimento dei fondi, rende pubblica la medesima valutazione di
esaurimento fondi attraverso le procedure di cui all'art. 4,
riservandosi di emettere un provvedimento ai sensi dell'art. 2, comma 4,
per la revisione delle tipologie di lotto, in vista dell'assegnazione
dei fondi residui.
11. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di
esaurimento fondi di cui al comma precedente, ciascun soggetto
assegnatario deve segnalare, mediante avviso in posta elettronica e file
sul sito FTP, i dati relativi ai beneficiari dei lotti al medesimo
assegnati, per i quali non sia intervenuta, per qualsiasi motivo, la
stipula e l'attivazione del servizio. I contributi relativi ai suddetti
beneficiari vengono scorporati dal relativo lotto, compensati
finanziariamente con il soggetto assegnatario ed entrano a far parte dei
fondi residui non assegnati.
Art. 4.
Pubblicita'
1. Il Ministero pubblica sul proprio sito Internet una pagina
informativa concernente l'ammontare residuo dello stanziamento di cui
all'art. 89, comma 4, della legge, ripartito secondo l'art. 1, comma 1,
lettera b), del presente decreto, tenuto conto di tutti i lotti di
autorizzazioni preventive assegnati, fino a quel momento, ai soggetti
autorizzati. L'aggiornamento dello stanziamento residuo e l'eventuale
avviso di prossimo esaurimento fondi sono effettuati all'assegnazione di
ciascun lotto di autorizzazioni preventive ai soggetti di cui all'art.
3, comma 1 ed, in ogni caso, con cadenza settimanale.
Art. 5.
Revoca del contributo
1. Qualora risulti che la concessione del rimborso del contributo e'
stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche
documentali contenute nella domanda o nella documentazione alla stessa
allegata, il contributo e' revocato, previa contestazione, in esito ad
un procedimento in contraddittorio.
2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo, a carico del soggetto
assegnatario di cui all'art. 3, di riversare all'erario, entro i termini
fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito,
rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto
ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", oltre
agli interessi corrispettivi al tasso legale.
3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati,
il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo
stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al
ruolo.
Art. 6
Assegnazione dei contributi per ricevitori per la televisione digitale
terrestre
1. Nelle sperimentazioni di radiodiffusione televisiva in tecnica
digitale su frequenze terrestri previste dalla normativa vigente, i
contributi per gli apparati idonei a consentire la ricezioni dei segnali
televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente
interattivita' e per gli apparati per la trasmissione e/o la ricezione a
larga banda dei dati via Internet utilizzati per la predetta
interattivita', sono corrisposti agli utenti che acquistano o noleggiano
gli apparati stessi con le procedure previste negli articoli 2 e 3 del
presente decreto e per il tramite dei seguenti soggetti:
a) i soggetti abilitati alla sperimentazione di trasmissioni televisive
digitali su frequenze terrestri (DVB-T) ai sensi della normativa
vigente;
b) gli operatori di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
presente decreto;
c) i fornitori di servizi autorizzati ai sensi del regolamento dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS
relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;
d) i soggetti che abbiano stipulato apposite convenzioni con quelli
indicati alle lettere precedenti, per dar corso alla sperimentazione.
2. I contributi per gli apparati idonei a consentire la ricezione dei
segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la
conseguente interattivita', acquistati da utenti privati, sono
corrisposti direttamente all'utente.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai beneficiari
che risultino abbonati ed in regola per l'anno in corso per il pagamento
del canone di abbonamento alle radiodiffusioni.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con
provvedimento del Ministero, sono dettate le disposizioni attuative del
presente articolo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2003
Il Ministro delle comunicazioni Gasparri
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |