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Decreto Ministero Economia e Finanze 6 novembre 2001 
(in GU 9 novembre 2001, n. 261) 

Disposizioni per l'anticipo del pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e continuativi e della tredicesima mensilità al personale statale

 

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto  l'art.  2,  comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,  che  prevede  l'anticipo  del pagamento dello stipendio e della tredicesima  mensilità  da  corrispondere  al  personale  statale  a decorrere  dal  7  dicembre 2001, secondo un calendario stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21;

Visti  gli  articoli  14,  22 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,  n.  367, e, in particolare, il comma 2 dell'art.  14,  in base al quale il Ministro del tesoro stabilisce le modalità  con le quali i titolari di stipendi ed altri assegni fissi continuativi  a carico del bilancio dello Stato possono richiedere il pagamento  in  tesoreria o presso gli uffici postali, tenuto altresì conto delle particolari esigenze di categorie di creditori disabili o portatori  di  handicap,  ovvero  delle speciali necessità dei Corpi militari  dello  Stato,  nonché  della  Polizia  di Stato, del Corpo nazionale  dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

Visto  l'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, come modificato dal  decreto-legge  9 dicembre 1977, n. 892, convertito nella legge 3 febbraio 1978, n. 23;

Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro datato 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995;

Visto  l'art.  370  del  regolamento di contabilità generale dello Stato  approvato  con  regio  decreto  18  novembre  1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1.  Il  pagamento  degli  stipendi,  degli  altri  assegni  fissi e continuativi  e  della  tredicesima  mensilità  al personale statale dovuti  nel  mese  di dicembre 2001, sono corrisposti secondo le date stabilite nel calendario allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il Ragioniere generale: Monorchio


Allegato

ACCREDITAMENTO IN CONTO CORRENTE BANCARIO  POSTALE E SU LIBRETTO POSTALE DI RISPARMIO

L'accreditamento  dello  stipendio  e  degli  altri assegni fissi continuativi  nonché  della tredicesima mensilità al conto corrente bancario,  postale  ed  al  libretto postale di risparmio disposto in favore  di  tutte le categorie di personale statale (in esse comprese le  Forze di polizia, i dipendenti dell'Azienda autonoma dei monopoli di  Stato,  delle  Forze  armate,  ecc.) avviene il giorno 7 dicembre 2001.
In  relazione  alla ratio dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  350,  che  dispone  l'anticipo della data di pagamento  e  alle  esigenze  connesse  al  rispetto  dei  vincoli di giacenza sul conto di disponibilità del Tesoro, ex lege n. 483/1993, i  titoli di spesa in questione sono estinti con un giorno lavorativo di  anticipo,  non  essendo possibile concedere quelli ordinariamente previsti a favore delle banche o delle poste dal decreto del Ministro del  tesoro del 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97  del 27 aprile 1995, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21.

PAGAMENTI PRESSO LE SEZIONI DI TESORERIA GLI UFFICI POSTALI E ALTRI UFFICI PAGATORI

I  pagamenti  in  contanti, con vaglia cambiari e assegni postali disposti  in  favore del personale statale di cui appresso, avvengono nei giorni sotto indicati:

1)  personale  amministrato  dalle  direzioni  provinciali  dei servizi  vari  (ex D.P.T.) con ruoli di spesa fissa: il giorno 10 del mese di dicembre 2001;
2)  restante  personale  statale  (compreso quello appartenente alle  Forze  di  polizia, all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, alle Forze armate, ecc.): il giorno 11 del mese di dicembre 2001;
3)   limitatamente  al  personale  della  scuola,  assunto  con contratto  a  tempo  determinato, gestito dalle direzioni provinciali dei  servizi  vari  (ex D.P.T.), ai sensi dell'art. 40 della legge 27 dicembre  1997,  n.  449, il pagamento avviene entro il giorno 21 del mese di dicembre 2001.

I  delegati  alla  riscossione,  ai sensi dell'art. 383 del regio decreto  23  maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, possono riscuotere,  presso  le sezioni di tesoreria provinciale e gli uffici postali,  il giorno precedente a quello sopra stabilito; nello stesso giorno  possono  iniziare  i  pagamenti  da  effettuare  agli  aventi diritto.


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