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Decreto Ministero Economia e
Finanze 6 novembre 2001 Disposizioni per l'anticipo del pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e continuativi e della tredicesima mensilità al personale statale
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, che prevede l'anticipo del pagamento dello stipendio e della tredicesima mensilità da corrispondere al personale statale a decorrere dal 7 dicembre 2001, secondo un calendario stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21; Visti gli articoli 14, 22 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e, in particolare, il comma 2 dell'art. 14, in base al quale il Ministro del tesoro stabilisce le modalità con le quali i titolari di stipendi ed altri assegni fissi continuativi a carico del bilancio dello Stato possono richiedere il pagamento in tesoreria o presso gli uffici postali, tenuto altresì conto delle particolari esigenze di categorie di creditori disabili o portatori di handicap, ovvero delle speciali necessità dei Corpi militari dello Stato, nonché della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato; Visto l'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, convertito nella legge 3 febbraio 1978, n. 23; Visto il decreto del Ministro del tesoro datato 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995; Visto l'art. 370 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. 1. Il pagamento degli stipendi, degli altri assegni fissi e continuativi e della tredicesima mensilità al personale statale dovuti nel mese di dicembre 2001, sono corrisposti secondo le date stabilite nel calendario allegato. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 2001 Il Ragioniere generale: Monorchio Allegato ACCREDITAMENTO IN CONTO CORRENTE BANCARIO POSTALE E SU LIBRETTO POSTALE DI RISPARMIO L'accreditamento dello stipendio e
degli altri assegni fissi continuativi nonché della
tredicesima mensilità al conto corrente bancario, postale
ed al libretto postale di risparmio disposto in
favore di tutte le categorie di personale statale (in esse
comprese le Forze di polizia, i dipendenti dell'Azienda autonoma
dei monopoli di Stato, delle Forze
armate, ecc.) avviene il giorno 7 dicembre 2001. PAGAMENTI PRESSO LE SEZIONI DI TESORERIA GLI UFFICI POSTALI E ALTRI UFFICI PAGATORI I pagamenti in contanti, con vaglia cambiari e assegni postali disposti in favore del personale statale di cui appresso, avvengono nei giorni sotto indicati:
I delegati alla riscossione, ai sensi dell'art. 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, possono riscuotere, presso le sezioni di tesoreria provinciale e gli uffici postali, il giorno precedente a quello sopra stabilito; nello stesso giorno possono iniziare i pagamenti da effettuare agli aventi diritto. |
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