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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Decreto Ministero Finanze 13 settembre 1999

Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha disposto che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario, a partire dal 1° gennaio 1999, svolgono le funzioni di riscossione, accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle sanzioni e di contenzioso amministrativo relative alle tasse automobilistiche non erariali;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, adottato ai sensi del sopracitato art. 17, comma 10, il quale ha previsto, all'art. 5, che con protocollo d'intesa sia definita la costituzione di archivi regionali e di un archivio nazionale delle tasse automobilistiche e, all'art. 6, che fino alla definizione del suddetto protocollo, la gestione e l'aggiornamento degli archivi sopracitati siano assicurati dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo;

Visto l'art. 31, comma 42, della legge del 23 dicembre 1998, n. 448, il quale riconosce ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 del citato art. 17;

Considerato che l'art. 17, comma 11, disciplina i rapporti tra i tabaccai che intendono svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche ed i concessionari cui le regioni, ai sensi del comma 10 dello stesso art. 17, hanno affidato la riscossione ed il controllo delle tasse sopracitate;

Considerato che i soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264 del 1991 potrebbero riscuotere le tasse automobilistiche solo nel caso in cui le regioni abbiano scelto di affidare la riscossione ed il controllo ai concessionari soprarichiamati;

Considerato che allo stato attuale nessuna regione risulta essersi avvalsa di concessionari;

Considerato che occorre dare tempestiva e pratica attuazione alla previsione contenuta nel citato art. 31, comma 42, della legge n. 448 del 1998;

Ritenuto che il richiamo contenuto nel citato art. 31, comma 42, al solo comma 11 dell'art. 17 della legge n. 449 del 1997, è da intendersi come estensione ai soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264 del 1991, della stessa facoltà, riconosciuta ai tabaccai, di riscuotere le tasse automobilistiche;

Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, reso nella seduta del 18 marzo 1999;

Udito il parere della commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nell'adunanza del 30 marzo 1999;

Udito il parere del garante per la protezione dei dati personali, reso con nota prot. 2602 del 16 aprile 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 22 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della definizione delle modalità di svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, è approvata la convenzione tipo riportata in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1999

Il Ministro: Visco


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