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Decreto Ministero Economia e Finanze 29 novembre 2002
(in GU 2 dicembre 2002, n. 282)

Limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;

Visto l'atto di indirizzo adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stati definiti i criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa e all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio;

Visto, altresì, il successivo comma 4, il quale dispone che con il medesimo decreto può essere disposta la riduzione delle spese di funzionamento degli enti ed organismi pubblici non territoriali, ad eccezione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci e che il maggior avanzo derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti i Ministri vigilanti sugli enti ed organismi pubblici non territoriali;

Considerato che ricorrono tutte le condizioni che legittimano l'esercizio delle potestà indicate nei richiamati commi 3 e 4 dell'art. 1;

Decreta:

Art. 1.
Limitazioni agli impegni e all'emissione di titoli di pagamento per le Amministrazioni dello Stato

1. Gli impegni di spesa da assumere sulle dotazioni di bilancio delle Amministrazioni statali per l'esercizio 2002, devono essere contenuti nel limite dell'85% degli stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base (allegato 1).

2. L'emissione di titoli di pagamento da parte delle Amministrazioni statali per il medesimo esercizio deve essere contenuta nel limite dell'85% delle dotazioni di cassa delle unità previsionali di base (allegato 2).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese indicate nel quarto periodo del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, ivi comprese le dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria.

4. Le quote non impegnabili e quelle non utilizzabili ai fini dell'emissione dei titoli di pagamento, conseguenti all'attuazione dei commi 1 e 2, sono imputate proporzionalmente alle disponibilità presentate dai capitoli di ciascuna unità previsionale di base. Nel caso in cui non risultino sufficienti disponibilità in talune unità previsionali di base, si procede ad un corrispondente proporzionale recupero a carico delle altre unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

5. Previo assenso del Ministro dell'economia e delle finanze, le Amministrazioni statali possono escludere, in tutto o parte, altre spese dalle limitazioni di cui ai commi 1 e 2, fornendo adeguata compensazione che assicuri il mantenimento dei limiti complessivi prefissati. Resta ferma, per le Amministrazioni, la facoltà di ricorso alle procedure di compensazione tra capitoli consentita dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.
Riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali

1. Relativamente agli enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano una contabilità anche finanziaria, gli stanziamenti delle spese previsti nel bilancio 2002, riferiti alla categoria dei beni di consumo e dei servizi, sono ridotti nella misura del 15%.

2. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, indicati nell'art. 2425 del codice civile, comma 1, lettera b), numeri 6, 7 e 8, previsti nei rispettivi budgets 2002, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 15 %.

3. Relativamente alle aziende sanitarie, alle aziende ospedaliere ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che adottano la contabilità economico-patrimoniale improntata ai principi del codice civile - ferma restando la misura della riduzione di cui al comma 2 - anziché alle spese di funzionamento, si fa riferimento ai costi della produzione come individuati nell'allegato prospetto (allegato 3) previsti nei rispettivi budgets.

4. Gli avanzi derivanti dalle predette riduzioni sono evidenziati per gli enti di cui al comma 1 nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione nella parte vincolata e per gli enti di cui ai commi 2 e 3 in apposito fondo di accantonamento da iscrivere nel passivo della situazione patrimoniale.


Allegato 1

Blocco degli impegni – Decreto-legge 194 (milioni di Euro)

Stati di previsione

Stanziamento definitivo

[a]

Stanziamenti esclusi

[b]

Stanziamenti risultanti

[c] = [a - b]

Limite somme impegnabili

[d] = 85% [c]

Quote non impegnabili

[e] = [c - d]

… omissis …

         

Ministero Istruzione, Università, Ricerca

47.285,2

41.915,5

5.369,6

4.564,2

805,4

… omissis …

         

Allegato 2

Limitazione pagamenti – Decreto-legge 194 (milioni di Euro)

Stati di previsione

Stanziamento definitivo

[a]

Stanziamenti esclusi

[b]

Stanziamenti risultanti

[c] = [a - b]

Limite somme pagabili

[d] = 85% [c]

Quote non pagabili

[e] = [c - d]

… omissis …

         

Ministero Istruzione, Università, Ricerca

49.503,1

42.606,7

6.896,4

5.861,9

1.034,5

… omissis …

         

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