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Decreto Ministero Interno 27 gennaio
1999 Determinazione, per l'anno 1999, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze economiche stesse
Art. 1. Per l'anno 1999 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue: L. 23.211.775 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti; L. 6.557.200 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili; L. 11.159.500 annue per avere diritto all'assegno a vita spetta te ai ciechi civili decimisti. Art. 2. Per l'anno 1999 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate: indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi
civili assoluti L. 1.124.690; Art. 3. Gli importi mensili delle provvidenze, economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo: - la pensione spettante ai ciechi civili assoluti
L. 427.220 dal 1 gennaio 1999; Art. 4. Ai sensi dell'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, L. 448, l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai 65 anni viene elevato fino a L. 100. 000 mensili, calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo stesso. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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