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Decreto Ministero Lavoro e Politiche
Sociali 8 febbraio 2002 n. 115 Ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie affluenti il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI VISTO il D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 delle legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni; VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il D.P.R. 12 giugno 2001, con il quale l’on. avv. Roberto Maroni è nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali; VISTO l’art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali; VISTO l’articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento viene ridenominato "Fondo nazionale per le politiche sociali"; VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 449, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004"; VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; VISTO in particolare l’articolo 20 della richiamata legge n. 328/2000, con il quale, per il perseguimento delle finalità prefissate dalla legge medesima, è disposto, a decorrere dall’anno 2002, l’incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, per l’importo di € 476.431.489; VISTO, altresì, l’articolo 28 della medesima legge n. 328/2000, con il quale, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi a favore delle persone senza fissa dimora, il Fondo in parola è integrato, per l’anno 2002, per l’importo di € 10.329.138; VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", nel cui ambito, all’art. 80, comma 13, è disposto, per il corrente anno 2002, l’incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’importo di € 222.076.467; VISTO l’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, "Misure in materia fiscale", e successive modificazioni, il quale dispone, tra l’altro, a decorrere dall’anno 2001, l’incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali di € 7.746.853, da utilizzarsi per l’acquisto di autoambulanze e beni strumentali impiegati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, da parte delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art.6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; VISTI gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la concessione di assegni ai nuclei familiari e di maternità, i cui stanziamenti, per il corrente anno finanziario 2002, sono definiti in rispettivi € 231.372.691 e € 230.339.777; CONSIDERATO che l’articolo 80 della citata legge n. 388/2000 ridefinisce, al comma 17, il complesso delle disposizioni di legge le cui risorse finanziarie affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali a far data dal primo gennaio 2001; VISTO altresì l’articolo 52, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per
l’anno 2002)", il quale dispone l’aggiunta all’articolo 80,
comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, delle seguenti
lettere: CONSIDERATO che, per effetto delle modifiche apportate dal sopra citato articolo 52 della legge finanziaria 2002, gli stanziamenti di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28 - Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città - ed alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13 - Fondo per l'associazionismo - pari a rispettivi € 7.746.853 e € 10.329.138, confluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali; CONSIDERATO che la somma complessiva afferente il
Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2002
ammonta a complessivi € 1.622.889.198,87, di cui: CONSIDERATO che le leggi di settore in materia di politiche sociali, già in avviata fase di attuazione, concorrono alla formazione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’importo complessivo di € 416.186.792, come da allegata tabella (Tabella 1); CONSIDERATO, tutto ciò stante, che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2002 ascende a complessivi € 1.622.889.198,87; RAVVISATA la necessità, nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma 5 del più volte citato articolo 20 della legge n. 328/2000, di provvedere ad una ripartizione per soggetti destinatari delle risorse afferenti il Fondo in argomento, al fine di garantire la continuità al complesso delle attività da svolgersi nel corrente anno nell’ambito delle politiche sociali e la completa realizzazione degli interventi previsti dalla disposizioni vigenti; CONSIDERATO che l’articolo 80, comma 18, della citata legge n. 388/2000 dispone il riparto annuale delle risorse afferenti alle seguenti disposizioni legislative, sulla base della normativa vigente ed in un'unica soluzione, con decreto del Ministro della solidarietà sociale fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano: - D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; legge 5 febbraio 1992, n.104; legge 28 agosto 1997, n.284; legge 28 agosto 1997, n.285; legge 23 dicembre 1997, n.451; legge 21 maggio 1998, n.162; legge 18 febbraio 1999, n.45; decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286; VISTO il comma 14 del citato articolo 80 della legge n. 388/2000, il quale dispone, tra l’altro, la destinazione di una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore; CONSIDERATO che per il corrente anno la quota suddetta destinata alle regioni è definita in € 5.164.569; CONSIDERATO altresì che ai sensi del più volte richiamato articolo 80 un’ulteriore quota del Fondo in parola è destinata alle famiglie nel cui nucleo familiare siano comprese persone titolari di assegno di accompagnamento, bisognose di assistenza, nonché al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio a favore della famiglia; RAVVISATA l’opportunità di destinare la suddetta quota alle regioni, facendo confluire le pertinenti disponibilità finanziarie nel complesso delle risorse indistinte ripartite tra le regioni medesime;
CONSIDERATO che l’articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, recante "Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale", dispone, a decorrere dall’anno 2001, il finanziamento delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali; VISTI l’articolo 21, comma 1, "Sistema informativo dei servizi sociali", comma 2, "Commissione tecnica sistema informativo servizi sociali", l’articolo 27, "Commissione di indagine sull'esclusione sociale", e l’articolo 29, "Disposizioni sul personale", della più volte richiamata legge 8 novembre 2000, n. 328, nell’ambito dei quali è disposto, tra l’altro, che all’onere derivante dall’attuazione delle suddette disposizioni si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali; VISTO l’articolo 39, comma 2, della suddetta legge n. 448/2001, il quale stabilisce che alla copertura dell’onere pari a € 1.030.000, derivante dal comma 1 dello stesso articolo, inerente norme a favore di lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione, si fa fronte a carico del Fondo in parola; RAVVISATA la necessità di garantire il proseguimento di alcune attività che rivestono particolare rilevanza in ambito sociale, destinando una quota del Fondo in parola ai progetti per il volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al finanziamento degli interventi disciplinati dall’articolo 81 della legge n. 388/2000 svolti da associazioni di volontariato ed altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai soggetti con handicap grave, di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, per la cura di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, al funzionamento dell’Osservatorio e del Centro nazionale documentazione e analisi sull'infanzia, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, al proseguimento delle attività previste dall’art. 4 comma 3, di cui alla citata legge n. 451/97; RAVVISATA, altresì, la necessità di destinare una quota, pari allo 0,1 per cento circa delle disponibilità finanziarie complessive, per la copertura degli oneri di funzionamento del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla più volte richiamata legge di riforma dell’assistenza; VISTO l’articolo 20, comma 7, con il quale è attribuita al Ministro per la solidarietà sociale la competenza circa la ripartizione annuale delle risorse afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali; VISTO il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2001-2003, adottato con D.P.R. 3 maggio 2001 e registrato dalla Corte dei Conti il 27 giugno 2001, registro n.10, foglio 64; VALUTATE le esigenze legate alle attività con onere a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, in rapporto alle risorse a disposizione per l’anno 2002; RITENUTO, tutto ciò premesso, di dover procedere
alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali utilizzando, per quanto concerne la quota destinata alle
regioni, i criteri previsti dalle singole leggi di settore, per quanto
concerne le risorse da queste disposte, nonché di destinare alle
regioni la massima parte delle risorse disponibili, sulla base delle
aree di intervento previste dal Piano nazionale degli interventi e dei
servizi sociali per il triennio 2001-2003 : SENTITA la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che, nell’esprimere intesa sulla proposta di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, ai sensi dell’art. 20, comma 7, legge 8 novembre 2000, n. 328, ha riformulato, nella seduta del 6 dicembre 2001, i criteri di ripartizione della quota del 2% del fondo perequativo destinato al riequilibro tra le Regioni, distribuendo, sulla base degli indicatori di povertà, una quota pari al 30% dell’intero fondo perequativo esclusivamente alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e attribuendo il restante 70% a tutte le Regioni, comprese quelle sopra indicate, sulla base dei criteri di ripartizione della quota indistinta del Fondo nazionale per le politiche sociali; DECRETA Art.1 Le tabelle 1,2,3,4,5,6,7 e 8 allegate formano parte integrante del presente decreto. Art. 2 Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2002, ammontanti nel complesso a € 1.622.889.199 (Tabella 2), sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:
Al fine di garantire una maggiore equità nella distribuzione dei finanziamenti, si è prevista una quota pari al 2 per cento della dotazione complessiva delle risorse indistinte (corrispondente a € 9.220.897), quale fondo perequativo a favore delle Regioni, da ripartire sulla base di criteri proposti dalle stesse. Anche al fine di realizzare economie di spesa, nella realizzazione degli interventi attivati dai Comuni a valere sul Fondo per l’infanzia e l’adolescenza, di cui alla legge 28 agosto 1997, n.285, la progettualità degli interventi medesimi è coordinata dalle regioni secondo i principi di cui all’articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Art. 3 La quota complessiva di € 771.461.269 (Tabella 7) destinata alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano è ulteriormente ripartita:
Art. 4 La quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata ai Comuni riservatari di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza", pari a complessivi € 44.466.939, è ulteriormente ripartita: VENEZIA € 844.066 MILANO € 4.398.454 TORINO € 3.121.291 GENOVA €2.131.404 BOLOGNA €1.036.834 FIRENZE €1.328.456 ROMA €9.650.449 NAPOLI €7.238.648 BARI €1.930.891 BRINDISI € 959.388 TARANTO €1.501.912 REGGIO CALABRIA €1.745.163 CATANIA €2.386.538 PALERMO €5.014.249 CAGLIARI €1.179.194 sommano € 44.466.939 Art.5 La quota del Fondo nazionale per le politiche sociali a gestione statale, attribuita al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, pari a complessivi € 288.773.961, è ulteriormente ripartita (Tabella 8):
Art.6 La quota di € 30.651.717 destinata ad altre amministrazioni dello Stato è finalizzata all’attività di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, con affluenza al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Art.7 La quota di € 487.535.313 destinata all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) è ulteriormente ripartita tra i seguenti settori d’intervento:
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previa registrazione della Corte dei Conti. Roma, lì 8 febbraio 2002 Roberto Maroni |
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