Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
n. 173/2001

 

VISTA la legge 24 giugno 1997 n. 196, recante norme in materia di promozione dell’occupazione;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 articolo 142 comma 1, lettera d), che individua tra le competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;

VISTO l’allegato A dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 18/02/2000;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 aprile 2000 che, all’art. 1, comma c, destina £. 100 miliardi per il riordino della formazione professionale;

VISTA la legge 29 dicembre 2000 n. 388 che all’art. 118 comma 9 dispone il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli Enti di formazione nel limite massimo di £. 100 miliardi per l’anno 2001;

DECRETA

Art. 1

1. Al fine di concorrere al finanziamento di progetti di ristrutturazione degli Enti di formazione, secondo quanto previsto dall’art. 118 della L. 388/2000 vengono assegnate alle Regioni e Province Autonome risorse economiche pari a 180 miliardi di lire, ripartite come da allegato in riferimento al numero degli Enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione in ciascuna area territoriale.

2. L’onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7032 del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l’accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all’art.9 della Legge n. 236/1993.

Art. 2

1. I progetti di ristrutturazione , presentati dagli Enti di formazione alle Regioni e Province Autonome devono esplicitare:

a) le carenze e le criticità delle sedi formative, relativamente alle risorse umane, strumentali, infrastrutturali e finanziarie, con particolare riferimento a quelle che possono pregiudicare l’accreditamento da parte delle Regioni e le linee di sviluppo che si intendono perseguire;
b) le strategie per la rimozione delle criticità e per supportare le linee di sviluppo;
c) le risorse finanziarie occorrenti;
d) la durata, che non può, comunque, essere superiore ai dodici mesi dall’approvazione da parte delle Regioni.

Art. 3

1. Regioni e Province Autonome, sentiti gli attori sociali, stabiliscono le priorità strategiche della ristrutturazione, valutano i progetti e li approvano entro il 31/03/2002.

Art. 4

Le azioni finanziabili possono riguardare:

a) a competenze dirette e riflesse del personale;
b) a indebitamento per anticipazioni finanziarie e /o operazioni ipotecarie;

Art. 5

1. Regioni e Province Autonome comunicano al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale i criteri adottati per la valutazione e l’elenco dei progetti approvati con la specificazione degli interventi previsti e le risorse finanziarie attribuite.

2. Il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale si riserva la facoltà di ridistribuire, sulla base dei criteri di cui all’art.1, le risorse non impegnate dalle Regioni e Province Autonome entro la data del 31/03/2002.


Allegato

RIPARTIZIONE RISORSE

Regione Totale
Basilicata 1.478.448.000
Molise 1.478.448.000
Valle d'Aosta 1.478.448.000
Abruzzo 2.710.489.000
Puglia 9.117.098.000
Trento 4.681.753.000
Sardegna 9.117.098.000
Toscana 4.928.161.000
Marche 3.696.121.000
Friuli 6.899.425.000
Liguria 5.913.793.000
Sicilia 16.262.931.000
Campania 8.500.000.000
Umbria 5.913.793.000
Lazio 14.291.667.000
Emilia 14.291.667.000
Veneto 14.291.667.000
Piemonte 17.248.563.000
Lombardia 24.394.396.000
Calabria 13.306.034.000
Totale 180.000.000.000