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Direzione generale per l'impiego Decreto Ministero del Lavoro 26 settembre 2000 Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 Il Direttore Generale per l'Impiego Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato art. 13, comma 6; Considerata la possibilità, prevista dal medesimo comma del citato art. 13, di utilizzare le somme non impegnate nell'anno 1999, pari a lire 40 miliardi, nell'esercizio in corso, ammontando pertanto la dotazione finanziaria complessiva per l'anno 2000 a lire 100 miliardi; Visto l'art. 4 del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che determina i criteri per la ripartizione annuale delle risorse del Fondo alle regioni; Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2000; Considerato che, a seguito di approfondimenti di natura tecnica concordati con le regioni, si è ritenuto opportuno individuare criteri diversi di ripartizione, il più possibile aderenti ai contenuti del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, e che, pertanto, si rende necessario annullare il predetto decreto direttoriale 31 maggio 2000; Ritenuto, pertanto, di dover effettuare la ripartizione di quota parte dell'intero importo da erogare, pari a lire 90 miliardi, tenendo conto della popolazione residente in ciascuna regione, quale indicatore omogeneo della complessiva entità dei probabili fruitori dei servizi di collocamento, e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati, quale puntuale indice di correzione nella distribuzione; Tenuto conto, con riferimento al secondo dei criteri enunciati nella disposizione di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto n. 91 del 13 gennaio 2000, che le iniziative dirette ad agevolare l'inserimento lavorativo dei disabili ancora in corso, come verificato a seguito della ricognizione effettuata presso i competenti servizi per l'impiego locali, sono state stipulate ai sensi della previgente disciplina in materia di collocamento obbligatorio e che, come ribadisce la circolare n. 4 del 17 gennaio 2000 di questo Ministero, le stesse sono attualmente in scadenza e dunque cesseranno la loro operatività o saranno rinegoziate secondo i nuovi principi fissati dalla legge n. 68 del 1999 e dalle successive direttive applicative; Considerato inoltre che i dati pervenuti sull'entità delle convenzioni stipulate non sono omogenei e quindi risultano di difficile valutazione comparativa ai fini della predetta ripartizione; Ritenuta, pertanto, l'opportunità di stabilire la ripartizione equivalente della ulteriore quota parte dell'intero importo utilizzabile, pari a lire 10 miliardi, tra tutte le regioni, a prescindere dal numero effettivo delle iniziative poste in essere; Considerato che la rilevazione dei dati viene effettuata sulla base delle ultime statistiche annuali ufficiali disponibili; Decreta: Art. 1. 1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2000, è ripartito tra le regioni secondo l'elenco allegato (tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto. 2. Il decreto direttoriale 31 maggio 2000 di ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è annullato. Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione all'Ufficio centrale del bilancio. Roma, 26 settembre 2000 Il direttore generale: Carlà Tabella 1 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione generale per l'impiego - div. III
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