MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Decreto 13 dicembre 2001, n. 470
(in GU 18 Gennaio 2002, n. 15)
Regolamento concernente criteri e modalità per
la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in
favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei
familiari
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
Visto l'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 27 settembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 84187/19/5/744 del 23 novembre 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri per il
trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, nonche' i criteri e le modalita' per la
concessione e l'erogazione degli stessi da parte delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione,
da parte di organizzazioni senza scopo di lucro, di nuove strutture,
destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap
grave privi dei familiari che ad essi provvedevano; stabilisce,
altresi', le modalita' di verifica dell'attuazione delle attivita'
svolte e disciplina le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
2. Ai sensi del presente regolamento, per soggetti con handicap
grave si intendono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui situazione di gravita' sia
accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.
3. Per amministrazione statale competente si intende il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche
sociali e previdenziali.
Art. 2.
Trasferimento delle risorse alle regioni
1. Le risorse previste dall'articolo 81 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ad integrazione del Fondo di cui all'articolo 59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, sono
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
con un apposito provvedimento di riparto successivo e integrativo del
decreto di cui all'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione residente
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica.
2. Al fine di evitare effetti sperequativi, anche in considerazione
della natura degli interventi da realizzare, il 20% delle risorse
finanziarie disponibili viene ripartito attribuendo una quota di
medesimo importo a ciascuna regione e provincia autonoma. Il restante
80% viene ripartito in base alla popolazione residente.
Art. 3.
Soggetti abilitati a presentare la domanda
1. Possono presentare la domanda per la concessione dei contributi
i rappresentanti legali degli organismi di cui all'articolo 1, comma
5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che abbiano una diretta e
comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con
handicap grave:
organismi non lucrativi di utilita' sociale;
organismi della cooperazione;
organizzazioni di volontariato;
associazioni ed enti di promozione sociale;
fondazioni;
enti di patronato;
altri soggetti privati.
2. L'esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con
handicap grave, comprovata secondo modalita' individuate dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, deve essersi svolta
per un adeguato periodo di tempo e deve essere riferita all'attivita'
diretta della singola organizzazione nel distretto sanitario o nella
regione o nella provincia autonoma in cui si intende realizzare la
nuova struttura di accoglienza.
Art. 4.
Progetti finanziabili
1. Da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, nel quadro della programmazione degli interventi sociali di
cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
anche in collaborazione con gli enti locali, sono finanziabili i
progetti che prevedono l'apertura di nuove strutture di accoglienza
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, e piu' in particolare:
a) l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione di immobili
necessari per l'apertura delle suddette strutture, che vanno
localizzate in contesti territoriali tali da consentirne
l'integrazione con la rete dei servizi sociali del territorio;
b) l'acquisto e la messa in opera degli impianti e delle
attrezzature, compreso l'arredamento, necessari per il funzionamento
delle strutture di accoglienza; tali beni devono essere di primo
acquisto e conformi ai requisiti di sicurezza previsti per le
attrezzature delle residenze per l'assistenza dei soggetti con
handicap grave;
c) l'avvio e la prosecuzione, per un anno dall'apertura del
servizio, delle attivita' assistenziali, di tutela e di sostegno da
realizzare nelle strutture di accoglienza.
2. Il progetto contiene una descrizione completa delle
caratteristiche degli interventi e delle professionalita' allo scopo
impiegate ed e' corredato di adeguata documentazione attestante i
costi degli stessi e la relativa copertura.
Art. 5.
Criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di
autonomia, stabiliscono i criteri per l'individuazione dei progetti da
ammettere al finanziamento.
2. Al fine di assicurare l'omogeneita' qualitativa dei servizi sul
territorio nazionale, i soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo assegnano le risorse sulla base della qualita' del progetto
dal punto di vista:
dei requisiti strutturali e funzionamento;
delle attivita' assistenziali, di tutela, di sostegno psicologico ed
educativo;
del collegamento del progetto con i servizi sociali di base, con le
strutture sanitarie e formative e con altre iniziative, servizi e
strutture gia' esistenti sul territorio per l'assistenza ai soggetti
con handicap grave.
Art. 6.
Requisiti delle strutture di accoglienza
1. Le strutture di cui all'articolo 4 devono avere dimensioni
ridotte e comunque tali da assicurare l'inserimento e l'accoglienza
del soggetto con handicap grave in un contesto di tipo familiare e
devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dai
regolamenti comunali per le case di abitazione. Esse non possono,
comunque, avere requisiti inferiori a quelli previsti dalla normativa
statale e regionale e dai regolamenti locali per le strutture
residenziali destinate all'assistenza di soggetti con handicap grave.
Art. 7.
Modalita' di concessione e di erogazione dei finanziamenti
1. Nel quadro della programmazione degli interventi sociali di cui
all'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in
collaborazione con gli enti locali, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti emanati nel rispetto
delle norme degli statuti di autonomia, stabiliscono le forme di
finanziamento, le modalita' di concessione e di erogazione dei
contributi, in modo tale da garantirne, comunque, la massima
pubblicita' sul territorio.
2. Le attivita' ammesse al finanziamento devono essere comunque
ultimate entro e non oltre due anni dall'erogazione del contributo.
3. Il contributo e' concesso a concorrenza della spesa prevista per
la realizzazione del progetto e comunque nel limite massimo di due
miliardi di lire per progetto.
Art. 8.
Valutazione a livello regionale
1. Le modalita' con cui procedere al monitoraggio, alla valutazione
dell'attuazione dei progetti e alla revoca dei finanziamenti di cui al
presente regolamento sono rimesse alla determinazione autonoma delle
singole regioni.
Art. 9.
Relazioni
1. Entro il termine del 31 luglio 2002 le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'amministrazione
statale competente una relazione iniziale in cui sono esplicitati i
criteri utilizzati, l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento e
il relativo stato di attuazione.
2. Entro il termine di due anni e sei mesi dall'erogazione del
contributo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono all'amministrazione statale competente una relazione
finale sullo stato di attuazione degli interventi effettuati e sulla
loro efficacia, anche sulla base dell'attivita' di cui all'articolo 8.
3. L'amministrazione statale competente, valutati gli esiti del
finanziamento, formula proposte al Ministro, anche ai fini di
un'eventuale rimodulazione degli interventi.
Art. 10.
Revoca dei finanziamenti
1. L'amministrazione statale competente revoca alle regioni i
trasferimenti effettuati in caso di:
mancata trasmissione da parte delle regioni delle relazioni di
cui all'articolo 9;
segnalazione negativa, contenuta nella relazione, da parte delle
regioni e delle province autonome sulle realizzazioni progettuali;
mancato impegno contabile delle quote di competenza in favore dei
soggetti destinatari di cui all'articolo 3 del presente regolamento
entro il 30 giugno 2002.
2. Entro i sei mesi successivi alla revoca, l'amministrazione
statale competente riassegna le risorse alle regioni e alle province
autonome che hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal presente
regolamento.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 13 dicembre 2001
Il Ministro: Maroni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 13
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note al titolo:
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 81 e' il seguente: "Art. 81 (Interventi in
materia di solidarieta' sociale). - 1. Ai fini del finanziamento di un
programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da
altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel
settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave di cui all'art.
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e
l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari
che ad essi provvedevano, il Fondo nazionale per le politiche sociali,
di cui al comma 44 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e' integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di
lire.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale emanato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la
definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei
finanziamenti e per la relativa erogazione, nonche' le modalita' di
verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e la disciplina delle
ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
3. All'art. 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 8, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "54, comma 1, lettere
a), c) ed f)", sono sostituite dalle seguenti: "54, comma 1,
lettere a), c), f) ed m)".
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 214
del 12 settembre 1988, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17, comma 3 e' il seguente: "Art. 17
(Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione".
- Per il testo dell'art. 81 della citata legge n. 388 del 2000, si
veda in nota al titolo.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23
agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo",
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno
2001.
- La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante "Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante
modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del
6 agosto 2001.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59" e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, supplemento ordinario.
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica", e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 59, comma 44, e' il seguente: "Art. 59 (Diposizioni
in materia di previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e sanita).
- (Omissis).
44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il
Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi
per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143
miliardi per l'anno 2000".
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del
13 novembre 2000, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 20 e' il seguente: "Art. 20 (Fondo nazionale
per le politiche sociali). - 1. Per la promozione e il raggiungimento
degli obiettivi di
politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali.
2. Per le finalita' della presente legge il Fondo di cui al comma 1 e'
incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500
milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere
dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni
per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire
752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire
149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000
milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni
dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire
20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con
l'estero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'art. 22 e'
effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al
Fondo nazionale per le politiche
sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa
sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle
compatibilita' finanziarie definite per
l'intero sistema di finanza pubblica dal documento di programmazione
economico-finanziaria.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare
modalita' e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse
finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare
sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;
b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei
comuni associati ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a);
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti
locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei
relativi interventi e
prevedere modalita' di accertamento delle spese al fine di realizzare
un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale
per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonche' modalita' per
la revoca dei
finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti
destinatari entro periodi determinati;
e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in
vigore del regolamento.
6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione
preliminare del Consiglio dei Ministri, acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' trasmesso successivamente alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di
assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento puo'
essere emanato.
7. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri
interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio
decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata
di cui all'art. 15, sulla base delle linee contenute nel Piano
nazionale e dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lettera n). In
sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni
dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la
solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui al citato art. 8 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base
dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lettera n). La ripartizione
garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni
di cui all'art. 24.
8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo
nazionale per le politiche sociali e' determinato dalla legge
finanziaria con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.
9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'art. 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo
nazionale per le politiche sociali
anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle
prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.
10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresi',
somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da
privati, enti,
fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi
dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.
11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno
contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del
comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di
riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarieta' sociale,
con le modalita' di cui al medesimo comma 7, provvede alla
rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando
l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva
dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione".
- ll decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997.
- Il testo dell'art. 8 e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La
Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province
d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art.17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle
riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
Nota all'art. 1, comma 1:
- Per il testo dell'art. 81 della citata legge n. 388 del 2000, si
veda in nota al titolo.
Note all'art. 1, comma 2:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate", e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, supplemento
ordinario.
- Il testo degli articoli 3, comma 3, e 4 e' il seguente:
"Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - (Omissis). 3. Qualora la
minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale,
correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume
connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici".
"Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli accertamenti
relativi alla minorazione, alle difficolta', alla necessita'
dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita' complessiva
individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unita'
sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1
della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un
operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio
presso le unita' sanitarie locali".
Note all'art. 2, comma 1:
- Per il testo dell'art. 81 della citata legge n. 388 del 2000, si
veda in nota al titolo.
- Per il testo dell'art. 59, comma 44, della citata legge n. 449 del
1997, si veda in note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 20, comma 7, della citata legge n. 328 del
2000, si veda in note alle premesse.
Nota all'art. 3, comma 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 5, della citata legge n. 328 del 2000,
e' il seguente:
"Art. 1 (Principi generali e finalita). - (Omissis).
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti
pubblici nonche', in qualita' di soggetti attivi nella progettazione e
nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non
lucrativi di utilita' sociale, organismi della cooperazione,
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione
sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il
sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi
anche la promozione della solidarieta' sociale, con la valorizzazione
delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di
auto-aiuto e di reciprocita' e della solidarieta' organizzata".
Nota all'art. 4, comma 1:
Il testo dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 328 del 2000, e'
il seguente: "Art. 8 (Funzioni delle regioni). - (Omissis). 2.
Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle
comunita' locali, le regioni programmano gli interventi sociali
secondo le indicazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle
rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni coordinate
con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di
concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di
cooperazione. Le regioni provvedono altresi' alla consultazione dei
soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente
legge".
Nota all'art. 7, comma 1:
- Per il testo dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 328 del
2000, si veda in nota all'art. 4, comma 1. |