Decreto Ministeriale 7 dicembre 1999, n. 547
(in GU 2 marzo 2000, n. 51)

Regolamento recante approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo.

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Considerato che, in relazione alla totale gratuità dei libri di testo nella scuola elementare prevista dall'articolo 156, primo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria nella scuola elementare è già fissato mediante individuazione del prezzo massimo dei singoli volumi destinati alle letture, al sussidiario, alla religione ed alla lingua straniera;

Udito il Comitato permanente per l'esame dei problemi connessi al libro di testo istituito con decreto ministeriale n. 168 del 27 maggio 1993, integrato con i decreti ministeriali numeri 76, 131, 54, rispettivamente, del 26 febbraio 1998, del 12 marzo 1998 e dell'8 marzo 1999;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso in data 28 settembre 1999;

Udito il parere interlocutorio della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi dei Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza dell'1 1 ottobre 1999;

Sentiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi nelle sedute del 30 novembre 1999 e del 2 dicembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prot. n. 7032 del 7 dicembre 1999, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo. 

 

Articolo 1

1. Sono approvate le norme e avvertenze tecniche per la compilazione dei libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, contenute nell'allegato A), che forma parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline di ciascun anno di corso della istruzione secondaria di primo grado si fa riferimento alla media dei prezzi della dotazione libraria complessiva riferita a ciascun anno praticati in base ai listini applicati nell'anno scolastico precedente.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline del primo anno di corso della scuola secondaria superiore si fa riferimento al 60% della media dei prezzi della dotazione libraria complessiva relativa ai primi due anni di corso praticati in base ai listini applicati nell'anno scolastico precedente.

3. Eventuali superamenti del prezzo massimo complessivo nelle prime classi potranno essere compensati con diminuzioni equivalenti rispetto al prezzo massimo complessivo della seconda e della terza classe, nella scuola secondaria di primo grado o della classe successiva nella scuola secondaria superiore.

4. Il collegio dei docenti può deliberare, per ciascun anno di corso, motivati incrementi della spesa, che devono essere approvati dal consiglio di istituto.

5. Sulla base dei criteri di cui al presente articolo si provvede a determinare, per ciascun anno dei corsi di scuola media e, per la scuola secondaria superiore, per il primo anno di ciascuno degli indirizzi di studio in cui essa si articola, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale limite inferiore di spesa complessiva sul quale si sono attestate le scelte effettuate per ogni classe nell'anno scolastico precedente. I relativi provvedimenti sono adottati, in sede di prima applicazione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione e, a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dagli organi di vertice di gestione amministrativa. 

Articolo 3

I. Per quanto riguarda la scuola elementare sono confermate le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 300 del 23 gennaio 1986, n. 578 del 31 dicembre 1987 e n. 161 del 26 febbraio 1988 e ai decreti del Ministro della pubblica istruzione 25 marzo 1994 e 31 maggio 1995, salva la possibilità di realizzare i testi in sezioni a se stanti, sciolte, fascicolate, o rilegate, ciascuna afferente a momenti significativi del curricolo, mantenendo comunque ferme le caratteristiche relative al numero delle pagine e al formato di cui al predetti decreti. Per la determinazione del prezzo dei libri di testo nella scuola elementare e per i successivi aggiornamenti seguitano ad applicarsi i criteri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 aprile 1999. Le determinazioni relative all'aggiornamento dei prezzi sono assunte con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Articolo 4

1. Al termine di ogni biennio, con decreto dei Ministro della pubblica istruzione da adottare ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previa verifica dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo, si provvede alle eventuali modifiche dei criteri stessi.

Articolo 5

1. Ai fini di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 e all'articolo 4, le singole istituzioni scolastiche forniscono annualmente all'amministrazione della pubblica istruzione, anche su supporto informatico, i dati riguardanti la spesa complessiva sostenuta per la dotazione libraria da ogni classe della scuola secondaria di primo grado e dalle classi dei primi due anni di corso della scuola secondaria superiore.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


ALLEGATO A

Norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo

1. Le presenti norme e avvertenze tecniche si inseriscono nel quadro della progressiva attuazione della riforma generale degli ordinamenti degli studi. Esse sono periodicamente sottoposte a verifica valutazione al fine di correlarne le indicazioni a significativi processi di trasformazione dei sistema scolastico e degli impianti curriculari. A tal fine l'amministrazione si avvale dell'apposito comitato istituito con decreto ministeriale n. 168 del 27 maggio 1993 che sarà periodicamente convocato per il monitoraggio e la verifica del processo della loro attuazione.

2. Il libro di testo nelle scuole dell'obbligo costituisce uno degli strumenti didattici per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici dettati dagli ordinamenti dei diversi gradi di scuola e, per l'anno iniziale della scuola secondaria superiore, dei diversi indirizzi di studio; esso risponde alle finalità di sostenere e rafforzare la qualità d processi di apprendimento.

3. Il libro di testo, che non può prescindere dall'avere una dimensione di formazione europea, deve sviluppare i contenuti fondamentali delle singole discipline con attenzione a renderne comprensibili nessi interni e i collegamenti indispensabili con altre discipline; deve inoltre recare l'indicazione delle fonti alle quali è possibile attinge per ulteriori approfondimenti.

4. Il libro di testo può essere integrato e arricchito, oltre che altri libri e pubblicazioni, da strumenti informatici e multimediali, uso individuale o collettivo, contenenti testo ed immagini riproduci bili a stampa, utilizzabili, anche dal punto di vista informatico per la costruzione di percorsi tematici personalizzati, nel rispetto della vigente normativa sul diritto d'autore e sulla riproduzione immagini.

5. Le biblioteche scolastiche devono essere arricchite con apposi strumenti informatici, con materiale iconografico, sonoro e ipermediale al fine di consentire ampi approfondimenti degli ambiti disciplinari.

6. In rapporto alla diversificazione di percorsi didattici prevista dalle disposizioni vigenti in materia di autonomia didattica e organizzativa, si renderà necessario l'uso di strumenti facilmente componi ed integrabili: in tale contesto anche il libro dovrà diventare uno strumento duttile ed adattabile alle varie esigenze. A tal fine, il libro testo, in particolare con riferimento all'istruzione secondaria, può essere realizzato in sezioni a se stanti, ciascuna afferente a momenti significativi e sufficientemente autonomi della disciplina o dell'ambito disciplinare, in modo di consentire acquisti anche singoli, dilazioni selezioni della spesa. Il libro di testo realizzato in sezioni rispetta caratteristiche di cui al comma 3.

7. In rapporto a specifiche esigenze didattiche nella scuola elementare o a specifiche esigenze di alcune discipline negli altri gradi di scuola il libro di testo può essere sostituito dall'adozione di idonei strumenti alternativi.

8. Il libro nel suo complesso deve essere presentato con indicazioni che ne chiariscano l'impostazione, le scansioni, la metodologia e i collegamenti con altri strumenti didattici. Il linguaggio impiegato dovrà essere coerente con l'età e le competenze ad essa corrispondenti. Sarà opportuno corredare il libro o ciascuna sezione di un glossario che dia il significato delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo. Nel libro di testo o in ciascuna delle sezioni che lo compongono devono essere riportati i prerequisiti necessari agli alunni per la fruizione del materiale didattico ivi contenuto e l'indicazione degli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo nonché criteri per la verifica del sapere e del saper fare correlati ai suddetti obietti

9. Il libro di testo o le sezioni che lo compongono possono essere aggiornati in caso di obiettive necessità determinate da sostanzi innovazioni scientifiche o didattiche mediante aggiunta, eliminazione, sostituzione o riedizione di singole parti o sezioni. Le nuove edizioni del libro di testo debbono recare l'indicazione puntuale delle modifiche resesi necessarie.

10. Per la parte tipografica si raccomanda:

a) che le immagini siano strettamente funzionali al testo ed eventualmente possano essere inserite con utilizzo di materiale cartaceo diverso da quello utilizzato per la parte testuale;

b) che, ove possibile, sia utilizzato materiale cartaceo di costo contenuto;

c) che i caratteri a stampa siano scelti con la finalità di rendere il più possibile agevole la lettura in relazione anche alle diverse età degli alunni.

11. Il risultato dei controlli di qualità ai quali le case editrici, nell'esercizio della libertà di impresa, sottopongono i loro prodotti, sono riportati all'interno del prodotto con indicazione dell'organismo che li ha rilasciati.

12. 1 libri di testo che si suddividono in volumi destinati ai diversi anni di corso, in adozione nell'anno scolastico 1999/2000, devono essere confermati fino ad esaurimento del corso. Per gli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002 nelle prime classi possono anche essere confermati in adozione o adottati testi già in adozione nella scuola.


Norme citate nell'articolo 3

D.P.R n 300 del23-1-1986

Realizzazione tecnica

Illustrazioni- Avendo presenti le precedenti avvertenze in materia, le illustrazioni dovranno essere realizzate con la massima perfezione tecnica.

Caratteri e forma di stampa - E fatto divieto di usare il colore nella stampa dei caratteri, a meno che non si debbano porre in risalto segni, parole o concetti e fatto pure divieto di stampare su sottofondi colorati. II corpo dei caratteri non dovrà essere inferiore a 3 millimetri. Nessun testo dovrà essere composto con righi a stampa di lunghezza superiore a 16,2 centimetri e con pagine alte più di 23 centimetri (esclusi i margini bianchi tanto in larghezza che in altezza).

Numero di pagine - II numero massimo tassativo delle pagine di ciascun libro (frontespizio indice, tavole cartine compresi) e il seguente:

Non è consentito inserire tra le pagine o aggiungere altro materiale fuori numerazione, eccezione fatta per il libro di prima classe nel quale può essere inserito o al quale può essere aggiunto fuori numerazione soltanto l'alfabetiere.

Confezionatura- I libri dovranno essere confezionati in brossura con solida cucitura in filorefe. II peso della carta non dovrà essere superiore agli 80 e inferiore ai 75 grammi.

 

D.P R. n 578 del 31-12-1987

Realizzazione tecnica

Illustrazioni- Avendo presenti le precedenti avvertenze in materia, le illustrazioni dovranno essere realizzate con la massima perfezione tecnica.

Caratteri e forma di stampa - E fatto divieto di usare il colore nella stampa dei caratteri, a meno che non si debbano porre in risalto segni, parole o concetti, e fatto pure divieto di stampare su sottofondi colorati. Il corpo dei caratteri non dovrà essere inferiore a 2 millimetri e mezzo. Nessun testo dovrà essere composto con righi a stampa di lunghezza superiore a 16,2 centimetri e con pagine alte più di 23 centimetri (esclusi i margini bianchi tanto in larghezza che in altezza). Comunque il libro non potrà avere una larghezza superiore ai 19,5 centimetri, compresi i margini bianchi.

Numero di pagine - Il numero massimo tassativo delle pagine di ciascun libro (frontespizio, indice, tavole, cartine compresi) e il seguente:

Libro di lettura e lingua italiana

Libro sussidiario

Non e consentito inserire tra le pagine o aggiungere altro materiale fuori numerazione.

Confezionatura- l libri dovranno essere confezionati in brossura con solida cucitura in filorefe. Il peso della carte non dovrà essere superiore agli 80 e inferiore ai 75 grammi.

 

D.P.R. n. 161 del26-1-1988

Realizzazione tecnica

La realizzazione tecnica dei libri (illustrazioni, caratteri e forma di stampa, confezionatura) deve adeguarsi alle avvertenze vigenti per i testi destinati rispettivamente alla prima e seconda classe ed alla terza, quarta e quinta classe.

Numero di pagine - II numero massimo tassativo delle pagine di ciascun libro (frontespizio, indice, tavole, cartine compresi) e il seguente:

Non e consentito inserire tra le pagine c aggiungere altro materiale fuori numerazione.

 

D.M. 25 marzo 1994

Realizzazione tecnica

Illustrazioni- Avendo presenti le precedenti avvertenze in materia le illustrazioni dovranno essere realizzate con la massima perfezione tecnica.

Caratteri e forma di stampa - E fatto divieto di usare il colore nella stampa dei caratteri, a meno che non si debbano porre in risalto segni, parole o concetti; e fatto pure divieto di stampare su sottofondi colorati. Il corpo dei caratteri non dovrà essere inferiore a 2 millimetri e mezzo. Nessun testo dovrà essere composto con righi a stampa di lunghezza superiore a 16,2 centimetri e con pagine alte più di 23 centimetri (esclusi i margini bianchi tanto in larghezza che in altezza). Comunque il libro non potrà avere una larghezza superiore ai 19,5 centimetri, compresi i margini bianchi.

Numero di pagine - Il numero massimo tassativo delle pagine di ciascun libro, frontespizio e indice compresi, e il seguente:

Non e consentito inserire tra le pagine o aggiungere altro materiale fuori numerazione.

Confezionatura- l libri dovranno essere confezionati in brossura con solida legatura. Il peso della carte non dovrà essere superiore agli 80 e inferiore ai 75 grammi.

 

D.M. 31 maggio 1995

Ferme restando le disposizioni concernenti la compilazione, le caratteristiche tecniche ed i prezzi di copertina di ciascun volume, contenute nel richiamato D.M. 25 marzo 1994, le proposte di testi relativi all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare possono essere presentate dalle case editrici anche limitatamente ad alcune delle lingue indicate dal D.M. 28 giugno 1991, laddove le case editrici interessate non comprendano nel loro catalogo i testi per tutte le lingue previste (inglese, francese, tedesco e spagnolo).



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