Circolare Interministeriale 23 settembre 1999
Ministero della Pubblica istruzione
Prot. n 7147/L LP 1687
Ministero dell'Interno
Prot. n. FL24/99
Oggetto: Art. 271. 23.12.1998, n, 448 - Fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore - Applicazione - D.P.C.M. 5.8.1999, n. 320
L'avvenuta pubblicazione nella G.U. n. 218 del 16 settembre 1999 del D.P.C.M. indicato in oggetto consente di attivare la procedura preordinata all'applicazione delle disposizioni che esso propone e, in primo luogo, quella relativa alla ripartizione, secondo le modalità delineate dall'art. 3, della somma (L. 200 miliardi) messa a disposizione dalla legge n. 448 (art. 27, comma 5) per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e secondaria superiore statale e non statale.
Il provvedimento, essendo finanziato per un solo anno, cesserà di produrre effetti dall'anno scolastico successivo a quello in corso; le provvidenze che esso prevede sono aggiuntive (comma 2 dell'art. 27) rispetto a quelle già destinate dalle Regioni alla fornitura, anche in comodato, di libri di testo sulla base di leggi nazionali o regionali.
E' appena il caso di rammentare che per il settore della scuola elementare, come prevede l'art. 1 comma 5 del decreto, continua a trovare applicazione il principio della gratuità, di cui all'art. 156, 1 comma, del d.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994.
L'art. 3 del decreto disciplina, con espresso rinvio alle allegate tabelle A(1) e A
(2), la ripartizione tra le Regioni della somma stanziata dal precitato art. 27. Poiché
essa non comporta il trasferimento delle relative somme fino al momento in cui le Regioni
non trasmetteranno i piani di riparto tra i Comuni, si richiama l'attenzione delle
Amministrazioni interessate sull'esigenza di provvedere allo scopo con la massima urgenza
e comunque entro il 30 settembre c.a.
Ove le regioni non provvedano entro tale data, le somme assegnate a ciascuna regione
secondo le modalità previste al comma 4 della disposizione in argomento sono assegnate ed
erogate ai comuni dal Ministero dell'interno sulla base degli indici di degrado e della
popolazione residente in età scolare considerate a livello regionale secondo gli ultimi
dati disponibili.
Il Ministero dell'interno su richiesta formale delle singole regioni, in applicazione del
comma 3 dell'articolo 3 del D.P.C.M. 5 agosto 1999, n.320 provvederà a disporre
direttamente l'attribuzione ai comuni delle quote loro assegnate dal piano regionale di
riparto.
Le regioni sono tenute, per ogni ente, ad indicare il codice identificativo utilizzato dal
Ministero dell'interno ovvero il codice ISTAT, la descrizione e l'importo.
Al fine di evitare possibili disguidi, si invitano le regioni a recapitare la necessaria
documentazione per le vie brevi al seguente indirizzo: Ministero dell'interno - Piazza del
Viminale - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la
finanza locale ed i servizi finanziari - Segreteria - 4° piano stanza 99 bis - dalle ore
8,30 alle 14,00 e dalle 14,30 alle 19,30.
L'art. 1, commi 1 e 2, del provvedimento individua come beneficiarie della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo le famiglie la cui situazione economica, determinata a norma dell'art. 2, sia equivalente o inferiore a 30 milioni annui di reddito.
La scelta di ancorare i benefici al possesso di un reddito netto al consumo di trenta milioni secondo le statistiche rilevate dall'Istat è dovuta alla circostanza che tale reddito corrisponde a poco più di quaranta milioni di reddito lordo familiare, considerato dalla Commissione povertà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri come soglia al di sotto della quale, per una famiglia con un figlio, inizia l'area di maggior disagio economico.
Secondo i principi del decreto legislativo 109/1998, per ottenere un reddito netto equivalente "reale" si è ritenuto di dover sottrarre al reddito netto dichiarato gli oneri sostenuti dalla famiglia eccedenti gli oneri medi abituali della famiglia tipo, costituita da due genitori e un figlio.
Come è noto, il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota n. 41091/BL del 5 agosto u.s., ha provveduto ad anticipare, tramite i Provveditori agli Studi, alle scuole lo schema di D.P.C.M., invitandole ad effettuare al riguardo una larga azione di informazione tra le famiglie.
Tale circostanza consente ora alle istituzioni scolastiche di acquisire con la massima sollecitudine dai soggetti interessati, come individuati dall'art. 1, comma 3, del decreto, le domande di accesso al beneficio e di trasmetterle, quindi, tempestivamente, ai Comuni, per l'attivazione degli adempimenti di propria competenza.
Allo scopo di rendere il più possibile spedito ed efficace l'intervento previsto dalla
legge in favore delle famiglie, si rappresenta ai Comuni la necessità di definire con la
massima celerità possibile il procedimento preordinato alla definizione degli adempimenti
di propria competenza (valutazione della situazione economica dei richiedenti,
individuazione dei beneficiari, determinazione dei criteri per l'assegnazione delle
provvidenze, erogazione delle medesime).
Al fine del monitoraggio dei criteri adottati dai comuni nell'attribuzione della quota
parte del fondo destinato alla fornitura dei libri di testo, i medesimi enti
predisporranno, a chiusura delle operazioni, un'apposita scheda conforme all'allegato A
alla presente circolare da inviare al Ministero dell'interno - Direzione generale
dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale ed i servizi
finanziari.
Per corrispondere a quesiti pervenuti in ordine all'applicazione delle disposizioni del decreto che interessa si forniscono i seguenti chiarimenti:
1. Il nucleo familiare dello studente è composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data della presentazione della domanda. Qualora dallo stato di famiglia non risultino conviventi, sono comunque considerati facenti parte del nucleo familiare: in assenza di separazione o di divorzio; i genitori dello studente e gli altri figli fiscalmente a loro carico; nel caso di separazione legale o di divorzio, il genitore cui lo studente sia stato affidato o gli altri figli fiscalmente a suo carico; eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda. 2. Il reddito netto, che è dato dal reddito complessivo diminuito dell'importo IRPEF (comprensivo dell'addizionale regionale IRPEF), è desumibile dai modelli di seguito specificati:
- CUD - REDDITO NETTO: è dato dai REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI, indicati al punto 1, aumentati dai REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CHE NON POSSONO USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI, indicati al punto 2 e diminuiti delle RITENUTE indicate al punto 9 e dell'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF indicata al punto 20;
- 730/99 (Mod. 730.3) - REDDITO NETTO: è dato dal REDDITO COMPLESSIVO indicato al rigo 6, diminuito della IMPOSTA NETTA indicata al rigo 18, e dell'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF, indicata al rigo 28;
- UNICO 99- REDDITO NETTO: è dato dal REDDITO COMPLESSIVO indicato al rigo RN1 diminuito dell'IMPOSTA NETTA, indicata al rigo RN15, e dell'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF, indicata al rigo RV2.
3. Il reddito delle attività finanziarie è costituito da tutti gli interessi, dividendi e, in genere, rendite derivanti da investimenti mobiliari percepiti al 31.12.1998 e non risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
4. Conformemente a quanto previsto nell'art. 2 comma 5, lett. a) del decreto, le detrazioni di L. 2.500.000 e L. 3.500.000 concernenti i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, indicati nella lettera B dell'allegato B al decreto, sono alternative.
Si pregano le SS.LL. di portare, con la massima urgenza, la presente nota a conoscenza, rispettivamente, delle Regioni, dei Comuni e delle istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 5
agosto 1999, n. 320
(in GU 16 settembre 1999, n. 218)
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27
della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 27, comma i della legge 23 dicembre 1998, n. 443,
Visto il decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 109;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelladunanza del 7 giugno 1999;
Sentita la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 giugno 1999;
Acquisiti i pareti delle competenti commissioni della Carriera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 28 luglio 1999 e del 14 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dellInterno;
ADOTTA
il seguente decreto
Art. 1
(Beneficiari)
1. Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che appartengano a nuclei familiari il cui reddito annuo, determinato a norma dell'articolo 2, sia equivalente a trenta milioni di lire.
2 Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere al beneficio della fornitura anche in comodato dei libri di testo alle condizioni di cui al comma 1.
3. Il beneficio è richiesto da chi esercita la potestà genitoriale.
4. Le scuole comunicano al Comune le richieste degli studenti in possesso dei requisiti al fini dell'attivazione dei benefici di cui al presente decreto.
5. Per la fornitura di libri agli alunni delle scuole elementari seguita ad applicarsi l'articolo 156, comma 1 dei decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Art. 2
(Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente)
1. La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico al fini IRPEF.
2. La situazione economica equivalente dei nucleo familiare si ottiene sommando:
a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datori di lavoro o da enti previdenziali;
b) il reddito delle attività finanziarie.
3. Dalla cifra risultante a norma del comma 2 si detraggono:-
a) lire 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda mi abitazioni in locazione e non possegga altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza; tale importo è elevato a lire 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri comuni; non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate in tutto o in parte a membri del nucleo familiare;
b) lire 1.000.000 per il secondo figlio, lire 1.500.000 per il terzo figlio e lire 2.000.000 per ciascuno dei figli successivi al terzo, ove i figli siano a carico del richiedente;
c) lire 2.000.000 per ciascun ulteriore componente dei nucleo familiare che sia a carico del richiedente; detta cifra è aumentata a 3.000.000 nel caso si tratti di invalide totale;
d) lire 2.000.000, aggiuntivi alla cifra di cui alla lettera b) per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave a norma dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n.104 o con invalidità superiore al 66%. La stessa cifra si aggiunge nel caso uno dei genitori dell'alunno versi nella stessa situazione di handicap o di invalidità che determini impossibilità di produrre reddito.
4. Il richiedente attesta la situazione economica equivalente del nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4 gennaio 1968, n.15, resa su modello conforme all'allegato B.
5. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici., si applica l'articolo 4, comma 2, dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. Sono fatte salve tutte le ulteriori modalità e prescrizioni dettate dalle leggi regionali a norma dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art 3
(Ripartizione dei fondi tra le Regioni)
1. Le somme oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono ripartite tra le Regioni mi ragione della percentuale di famiglie con reddito netto fino a 30 milioni rilevata dall'Istat sulla base dell'analisi dei consumi, secondo quanto indicato alle allegate tabelle A (1) e A (2).
2.Le somme di cui al comma 1 sono erogate alle Regioni all'atto della trasmissione dei piani di riparto ai comuni e al Ministero dell'interno.
3. In considerazione dei tempi eccezionalmente ristretti a disposizione, singole Regioni., allo scopo di rendere quanto più possibile rapido ed efficace nei confronti delle famiglie le procedure attuative del presente decreto, possono richiedere all'amministrazione dell'interno di rimettere direttamente ai comuni le quote loro assegnate dal piano regionale di riparto.
4. Ove le regioni non provvedano a trasmettere i piani di riparto, a norma del comma 2, entro il 30 settembre 1999, le somme ripartite a norma del comma 1 sono assegnate ed erogate ai comuni dal Ministero dell'interno sulla base degli indici di degrado e della popolazione residente in età scolare considerati a livello regionale secondo gli ultimi dati disponibili.
5. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme di cui al comma 2 del presente decreto sono comunque aggiuntive rispetto a quelle già destinate dalle Regioni alla fornitura, anche in comodato, di libri di testo sulla base di legge nazionale o regionale.
6. Alla fornitura dei libri acquistati con i fondi a carico dei Ministero della pubblica istruzione si applica lo sconto determinato al sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 719.
Art. 4
(Disposizione finanziaria)
1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.2.4 - capitolo 1574 - dello stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno 1999.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO A/1
PIANO Di RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CHE ADEMPIONO L'OBBLIGO SCOLASTICO
Ipotesi 1 - 150 mld (solo alunni meno abbienti)
REGIONI | Famiglie con reddito fino a 30 milioni (val.%) (a) |
Alunni (b) |
Alunni meno abbienti (c) |
Somme da attribuire alle regioni (d) |
PIEMONTE | 13, 3 | 140.196 | 18.646 | 6.185.174.945 |
LOMBARDIA | 8,2 | 303.582 | 24.894 | 8.257.635.188 |
VENETO | 9,1 | 159.523 | 14.517 | 4.815.387.002 |
LIGURIA | 15,7 | 46.353 | 7.277 | 2.414.049.377 |
EM.ROMAGNA | 10.6 | 120.117 | 12.732 | 4.223.528.464 |
TOSCANA | 11.1 | 118.923 | 13.200 | 4.378.807.786 |
MARCHE | 14,1 | 56.812 | 8.010 | 2.657.198.573 |
UMBRIA | 11,9 | 31.577 | 3.758 | 1 246.478.831 |
LAZIO | 15,7 | 215.788 | 33.879 | 11.238.122.627 |
ABRUZZO | 20,4 | 58.244 | 11.882 | 3.941.364.321 |
MOLISE | 30,7 | 15.318 | 4.703 | 1.559.906.495 |
CAMPANIA | 27,2 | 331.866 | 90.268 | 29.943.175.195 |
PUGLIA | 24,3 | 211.628 | 51.426 | 17.058.663.054 |
BASILICATA | 30,2 | 32.239 | 9.736 | 3.229.672.789 |
CALABRIA | 35,2 | 113.109 | 39.814 | 13.207.007.304 |
SICILIA | 31,3 | 273.673 | 85.660 | 28.414.688.022 |
SARDEGNA | 24,8 | 87.876 | 21.793 | 7.229.140.025 |
ITALIA | 19,4 | 2.316.824 | 452.195 | 150.000.000.000 |
(a) Distribuzione percentuale delle famiglie che nell'ambito della regione di residenza non superano i 30 milioni di reddito netto (rapporto tra le famiglie con reddito ai di sotto dei 30 milioni sul totale delle famiglie)
(b) Numero di alunni iscritti ai tre anni di corso della scuola media di I grado e al primo anno di corso della scuola secondaria superiore.
(c) Valore stimato di alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ai 30 milioni (il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni della regione al valore percentuale delle famiglie con reddito fino a 30 milioni della stessa regione)
(d) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.
ALLEGATO A/2
PIANO Di RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALLA FORNITURA ANCHE IN COMODATO DEI LIBRI DI TESTO
IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Ipotesi 2 - 50 mld (solo alunni meno abbienti)
REGIONI
|
Famiglie con reddito fino a 30 milioni (val.%) (a) |
Alunni (b) |
Alunni meno abbienti (c) |
Somme da attribuire alle regioni (d) |
PIEMONTE | 13,3 | 116.703 | 15.522 | 2.120.967.051 |
LOMBARDIA | 8,2 | 246.232 | 20.191 | 2.759.045.347 |
VENETO | 9,1 | 138.055 | 12.563 | 1.716.700.272 |
LIGURIA | 15,71 | 41.055 | 6.446 | 880.772.238 |
EM. ROMAGNA | 10,6 | 110.416 | 11.704 | 1.599.321.906 |
TOSCANA | 11,1 | 109.634 | 12.169 | 1.662.901.531 |
MARCHE | 14,1 | 54.453 | 7678 | 1.049.151.080 |
UMBRIA | 11,9 | 31.029 | 3.692 | 504.565.790 |
LAZIO | 15,7 | 191.158 | 30.012 | 4.101.012.320 |
ABRUZZO | 20.4 | 53.574 | 10.929 | 1.493.432.814 |
MOLISE | 30,7 | 15.075 | 4.628 | 632.421.527 |
CAMPANIA | 27,2 | 247.312 | 67.269 | 9.192.060.831 |
PUGLIA | 24,3 | 172.728 | 41.973 | 5.735,474.643 |
BASILICATA | 30,2 | 30.154 | 9.107 | 1.244.375.794 |
CALABRIA | 35,2 | 95.904 | 33.758 | 4.612.971.263 |
SICILIA | 31,3 | 189.831 | 59.417 | 8.119.155.425 |
SARDEGNA | 24,8 | 76.004 | 18.849 | 2.575.670.168 |
ITALIA | 19,4 | 1.919.318 | 365.907 | 50.000.000.000 |
(a) Distribuzione percentuale delle famiglie che nell'ambito della regione di residenza non superano 1 30 milioni di reddito netto (rapporto tra le famiglie con reddito al di sotto dei 30 milioni sul totale delle famiglie).
(b) Numero di alunni iscritti nei vari anni di corso, successivi ai primo, nella scuola secondaria superiore.
(c) Valore stimato di alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ai 30 milioni (il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni della regione ai valore percentuale delle famiglie con reddito fino a 30 milioni della stessa regime).
(d) Somme attribuite alte regioni in proporzione a( numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.
ALLEGATO B
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DELLA LEGGE N 15/68 PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE UTILE PER OTTENERE LA FORNITURA GRATUITA 0 SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Generalità dei richiedente
NOME COGNOME
CODICE FISCALE
Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA N.CIVICO
COMUNE PROVINCIA
Generalità dello studente
NOME COGNOME
CLASSE FREQUENTATA
Situazione economica del nucleo familiare
A - SITUAZIONE ECONOMICA La situazione economica si ottiene sommando: a ) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. £ b) i il reddito delle attività finanziarte. |
£ |
B - DETRAZIONI (Importi che possono essere detratti dalla somma del punto A) | £ |
2.500.000 - Nucleo familiare residente in abitazione in
locazione e non possessore di altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel
comune di residenza. (Non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione e corrisposto a società le cui quote sono intestate. in tutto o in parte, a membri dei nucleo familiare). |
£ |
3.500.000 - Nucleo familiare residente in abitazione in
locazione e non possessore di altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in
altri comuni (Non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate in tutto o in parte, a membri dei nucleo familiare). |
£ |
1.000.000 - Per il secondo figlio | £ |
1.500.000 - Per il terzo figlio | £ |
2.000.000 - Per ciascun figlio successivo al terzo | £ |
2.000.000 - Per ciascun componente dei nucleo (esclusi i
figli) a carico del richiedente. 3.000.000 - Nel caso si tratti di invalido totale |
£ |
2.000.000 - Per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5/11992, n. 104) o con invalidità superiore al 66% | £ |
2.000.000 - Nel caso in cui ad uno dei genitori sia stata riconosciuta una situazione di handicap o invalidità tale da determinare una impossibilità di produzione di reddito. | £ |
TOTALE PUNTO B | £ |
C - SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE £ (sottrarre dall'importo del punto A il totale del punto B |
£ |
Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici. si applica l'articolo 4, comma 2,del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.
Nota MPI 5 agosto 1999
Prot.n.41091/BL
Oggetto: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni di attuazione dellarticolo 27 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 in materia di fornitura dei libri di testo agli studenti della scuola dellobbligo e della scuola secondaria superiore
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha in corso di perfezionamento il decreto indicato in oggetto, che verrà sottoposto successivamente al controllo di legge e quindi, pubblicato nella G.U.
Nelle more di definizione dell'iter procedurale preordinato alla piena operativita del provvedimento in questione che in relazione alla previsione legislativa, disciplina un intervento straordinario dello Stato, si ritiene utile rimettere copia del medesimo, con annessi allegati, con preghiera di trasmetterlo alle istituzioni scolastiche funzionanti nelle proprie circoscrizioni territoriali, perchè ne informino immediatamente le famiglie preavvertendole di acquisire ulteriori notizie al riguardo nel mese di settembre.
Di quanto sopra si pregano le SS.LL di dare comunicazione agli enti locali interessati. I Provveditori agli Studi delle sedi capoluogo di Regione sono pregati di informare i Presidenti delle medesime.
Questo Ministero fa riserva di dare comunicazione dell'avvenuta formalizzazione del provvedimento che interessa, delle eventuali modifiche o integrazioni intervenute nella fase del riscontro e della pubblicazione nella G.U.