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Direzione generale della programmazione sanitaria Decreto Ministero Sanità 21 maggio 2001, n. 296 (in GU 19 luglio 2001, n. 166) Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124 IL MINISTRO DELLA SANITA' VISTO il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, concernente "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", con particolare riguardo all'articolo 5, ove è previsto che il Ministro della sanità, con distinti regolamenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individui, rispettivamente, le condizioni di malattia croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti; VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124", pubblicato nel Supplemento ordinario n. 174/L alla Gazzetta ufficiale n. 226, del 25 settembre 1999, ed in particolare l'articolo 6, laddove si dispone che l’aggiornamento sia effettuato secondo le previsioni dell’articolo 59, comma 50, lettera f), della legge 27 dicembre 1997, n. 449; RITENUTA l'opportunità di aggiornare il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, e le elencazioni ivi allegate, tenendo conto anche delle segnalazioni pervenute dagli operatori del settore e dai diversi soggetti interessati; VISTO il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 12 luglio 2000; ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 1° febbraio 2001; VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001; VISTA la nota di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 100.1/2112-G/2643, dell'11 maggio 2001, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 ADOTTA il seguente regolamento Art. 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. |
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